AUTORE:
Massimo Manunza
ANNO ACCADEMICO: 2018
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Cagliari
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
All'interno dell'elaborato verrà analizzata la tassatività, intesa come corollario del principio di legalità italiano.
Verrà posta in risalto la sua ratio e le varie teorie che hanno contribuito a renderlo “principio” fondamentale nel nostro ordinamento.
La dottrina italiana, in virtù dell’art. 25 Cost., adotta una triplice ripartizione, distinguendo: a) il principio di precisione, che impone di descrivere in maniera precisa il precetto e la sanzione, in modo di limitare la discrezionalità del giudice; b) il principio di determinatezza, che impone l’incriminazione di fatti suscettibili di essere accertati e provati nel processo attraverso gli ordinari strumenti probatori; c) il principio di tassatività, che enuncia il divieto per il giudice e per il legislatore di espandere la disciplina della norma incriminatrice a casi espressamente non stabiliti.
Le diverse ricostruzioni mettono in luce due aspetti salienti, la descrizione chiara e precisa della fattispecie e la rigorosa applicazione in sede giudiziale.
La determinatezza delle fattispecie incriminatrici rappresenta una condizione indispensabile perché la norma penale possa efficacemente fungere da guida nel comportamento del cittadino. Una norma penale ha lo scopo di esser obbedita, ma l’obbedienza non può esserci se il destinatario non ha la possibilità di conoscerne, con sufficiente chiarezza, il contenuto.
L’inserimento della tassatività, nell’ottica del rapporto norma – cittadino, ne risalta la valenza di principio penalistico di uno Stato democratico: quanto più il cittadino è posto in condizione di discernere senza ambiguità tra le zone del lecito e dell’illecito, tanto più cresce il suo rapporto di fiducia partecipativa nei confronti dello Stato e delle sue Istituzioni.
Il principio di tassatività vincola sia il legislatore, ad una descrizione il più possibile precisa del fatto di reato, che il giudice, ad una interpretazione che rifletta il tipo descrittivo così come legalmente configurato.
Sarà quindi opportuno soffermare l’attenzione sulle principali tecniche di cui dispone il legislatore in sede di redazione della fattispecie penale, come la “normazione descrittiva”, la “normazione sintetica” oppure gli “elementi descrittivi ed elementi normativi”.
Verrà posta in risalto la sua ratio e le varie teorie che hanno contribuito a renderlo “principio” fondamentale nel nostro ordinamento.
La dottrina italiana, in virtù dell’art. 25 Cost., adotta una triplice ripartizione, distinguendo: a) il principio di precisione, che impone di descrivere in maniera precisa il precetto e la sanzione, in modo di limitare la discrezionalità del giudice; b) il principio di determinatezza, che impone l’incriminazione di fatti suscettibili di essere accertati e provati nel processo attraverso gli ordinari strumenti probatori; c) il principio di tassatività, che enuncia il divieto per il giudice e per il legislatore di espandere la disciplina della norma incriminatrice a casi espressamente non stabiliti.
Le diverse ricostruzioni mettono in luce due aspetti salienti, la descrizione chiara e precisa della fattispecie e la rigorosa applicazione in sede giudiziale.
La determinatezza delle fattispecie incriminatrici rappresenta una condizione indispensabile perché la norma penale possa efficacemente fungere da guida nel comportamento del cittadino. Una norma penale ha lo scopo di esser obbedita, ma l’obbedienza non può esserci se il destinatario non ha la possibilità di conoscerne, con sufficiente chiarezza, il contenuto.
L’inserimento della tassatività, nell’ottica del rapporto norma – cittadino, ne risalta la valenza di principio penalistico di uno Stato democratico: quanto più il cittadino è posto in condizione di discernere senza ambiguità tra le zone del lecito e dell’illecito, tanto più cresce il suo rapporto di fiducia partecipativa nei confronti dello Stato e delle sue Istituzioni.
Il principio di tassatività vincola sia il legislatore, ad una descrizione il più possibile precisa del fatto di reato, che il giudice, ad una interpretazione che rifletta il tipo descrittivo così come legalmente configurato.
Sarà quindi opportuno soffermare l’attenzione sulle principali tecniche di cui dispone il legislatore in sede di redazione della fattispecie penale, come la “normazione descrittiva”, la “normazione sintetica” oppure gli “elementi descrittivi ed elementi normativi”.