La norma tutela il bene giuridico rappresentato dai
diritti politici del cittadino.
L'elemento materiale del reato consiste in una condotta esplicantesi in
violenza, minaccia e inganno che si traduce nell'impedimento all'
esercizio di un diritto politico o nella determinazione del cittadino stesso ad esercitarlo in maniera difforme dalla sua volontà.
Diritti politici sono, nell'attuale sistema costituzionale, quelli che permettono al cittadino di partecipare all'organizzazione ed al funzionamento dello Stato e degli altri enti di rilevanza costituzionale, come le Regioni, le Province ed i Comuni, a quali è attribuita la funzione di indirizzo politico in relazione ad un determinato aggregato di persone stanziate in una parte di territorio.
Per quanto il primo
elemento costitutivo del reato, ovvero la
violenza, essa va suddivisa in
propria ed impropria. Per quest'ultima va intesa quando si utilizza un qualsiasi mezzo idoneo a coartare la volontà del soggetto passivo, annullandone la capacità di azione o determinazione. Per violenza
propria, si intende invece l'impiego di energia fisica sulle persone o sulle cose, esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento.
Per
minaccia va intesa la prospettazione di un male ingiusto e notevole, mentre per
inganno qualsiasi condotta che,
fraudolentemente, convinca il soggetto passivo ad esercitare in maniera difforme il proprio diritto politico, o a non esercitarlo affatto.
Da ultimo, va precisato che il delitto in oggetto è
reato di evento, nonostante la rubrica faccia riferimento all'attentato, e pertanto il
tentativo risulta configurabile.
Inoltre costituisce reato di natura sussidiaria, e quindi risulta destinato a cedere, in virtù del principio di specialità (art.
15), qualora ricorrano gli estremi di altri reati specificamente previsti in materia elettorale (ad es. art.
416 ter).