Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico(1), ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [Cost. 48, 49].
Note
(1)
Per diritti politici s'intende l'insieme di facoltà giuridiche che spettano al singolo in conseguenza della sua condizione di cittadino e il cui esercizio gli permette di partecipare all'organizzazione e al funzionamento dello Stato. Quindi vi rientrano i diritti di elettorato attivo, di elettorato passivo, di associarsi in partiti politici, di rivolgere petizioni alle Camere, di esercizio dell'iniziativa legislativa e di referendum. La norma in esame si ricordi poi richiede la sufficienza del dolo generico, ma nel dolo rientra anche la consapevolezza della natura politica del diritto, che è dettata da norme extra-penali. Quindi l'errore sulla natura politica del diritto si traduce in un errore su norma extra-penale, rilevante ai fini dell'esclusione del dolo ex art. 47.