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Articolo 343 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Oltraggio a un magistrato in udienza

Dispositivo dell'art. 343 Codice Penale

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato(1) in udienza(2) è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni(3).

La pena è della reclusione da due a cinque anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato [594].

Le pene sono aumentate [64] se il fatto è commesso con violenza o minaccia(4).

Note

(1) Si tratta di una nozione ampia di magistrato, all'interno della quale rientrano non solo i magistrati giudicanti, ma anche quelli inquirenti (Pubblico Ministero), cui si aggiungono i giudici laici delle Corti d'Assise e dei Tribunali per i minorenni, i magistrati militari e quelli amministrativi, i giudici onorari.
(2) Per quanto attiene l'interpretazione dell'inciso "in udienza", dottrina e giurisprudenza prospettano interpretazioni differenti. La prima infatti ritiene che vada riferita alla sola attività dibattimentale in senso stretto, mentre la seconda si riferisce a tutti i casi in cui il magistrato esercita le proprie funzioni con l'intervento delle parti.
(3) Tale comma è stato modificato dall'art. 7 comma 1 lettera b-ter) del D. L. 14 giugno 2019, n. 53.
(4) L'art. 4 del d.lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 288 prevede una causa di giustificazione speciale secondo la quale la norma in esame risulta inapplicabile qualora il magistrato abbia dato causa al fatto preveduto, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

Ratio Legis

Il legislatore ha qui voluto proteggere il prestigio degli organi e dei soggetti investiti di funzioni pubbliche.

Spiegazione dell'art. 343 Codice Penale

La norma in esame tutela lo Stato nell'esercizio della funzione giudiziaria ed il reato si configura allorché tale interesse venga leso con espressioni di scherno e gravemente minacciose indirizzate alla persona che in quel momento esercita la funzione.

Trattasi di reato plurioffensivo, in quanto persona offesa dal delitto è anche la persona fisica oggetto di oltraggio.

Ai sensi della disposizione il magistrato deve ritenersi “in udienza” tutte le volte che egli si trovi ad amministrare la giustizia con l'intervento delle parti, ove per “udienza” va intesa qualsiasi seduta nella quale si svolge l'attività giudiziaria del magistrato, per cui è del tutto irrilevante che l'oltraggio sia stato commesso durante il breve e necessario intervallo che corre tra il termine di un processo e l'inizio di un altro aventi parti e d oggetto processuale differenti.

Non è richiesto il dolo specifico, essendo sufficiente la consapevolezza del significato oltraggioso delle parole e degli atti compiuti.

Dato che il bene primario tutelato è il prestigio della pubblica amministrazione della giustizia, non è applicabile l'attenuante della riparazione del danno ai sensi dell'art. 62 n. 6, non potendosi elidere le conseguenza dannose della condotta.

Viene disciplinata una prima circostanza aggravante, qualora l'offesa consista in un fatto determinato.

Per quanto concerne la seconda circostanza aggravante, la minaccia consiste nella prospettazione di un male notevole ed ingiusto, comunque idonea a determinare una costrizione del soggetto passivo, ovvero l'assemblea.

Per quanto riguarda l'altra ipotesi aggravata, ovvero la violenza, essa va suddivisa in propria ed impropria. Per quest'ultima va intesa quando si utilizza un qualsiasi mezzo idoneo a coartare la volontà del soggetto passivo, annullandone la capacità di azione o determinazione. Per violenza propria, si intende invece l'impiego di energia fisica sulle persone o sulle cose, esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento.

Dato che il soggetto passivo è l'organo giudiziario, si esclude la rilevanza della violenza impropria, non potendosi “coartare” un organo giudiziario. La violenza propria qui intesa si configura dunque come mera modalità di condotta, non definita in base alla capacità di coartazione del soggetto passivo.

Massime relative all'art. 343 Codice Penale

Cass. pen. n. 24774/2022

In tema di oltraggio a magistrato in udienza, integra l'aggravante della minaccia la prospettazione di una denuncia diretta a fare desistere il magistrato da un comportamento ritenuto illegittimo, laddove non sia correlata in modo plausibile al diritto preteso.

In tema di oltraggio a magistrato in udienza, rientrano nella nozione di legittimo esercizio del diritto di critica le espressioni e gli apprezzamenti che investano la legittimità o l'opportunità degli atti dal medesimo compiuti, non anche quelli rivolti alla persona del magistrato.

Cass. pen. n. 18486/2022

Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 343 cod. pen., deve ritenersi che il magistrato si trovi in "udienza" ogni volta che sia presente nel luogo deputato alla celebrazione della stessa, anche se intento a compiere atti preparatori al giudizio o conseguenti allo stesso.

Cass. pen. n. 31267/2020

In tema di oltraggio a magistrato in udienza, la scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. presuppone il compimento di un'attività arbitraria o ingiustamente persecutoria del magistrato che, eccedendo i limiti delle proprie attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione del "munus" pubblico demandatogli nei confronti delle parti e dei difensori, la cui reazione, in presenza di un atto oggettivamente illegittimo, non è punibile solo se strettamente proporzionale all'esigenza di esercitare un proprio diritto. (Nella fattispecie la Corte ha escluso la scriminante, anche in forma putativa, in relazione alla condotta denigratoria ed aggressiva posta in essere da un avvocato nei confronti del giudice di pace che, in aula, mimando il gesto di portarsi le mani alle orecchie, aveva manifestato l'intenzione di non voler ascoltare oltre le deduzioni a sostegno di una istanza di anticipazione di udienza già decisa).

Ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio ad un magistrato in udienza, rientrano nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di critica le espressioni o gli apprezzamenti che investono la legittimità o l'opportunità del provvedimento in sè considerato, non invece quelli rivolti alla persona del magistrato. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il reato nella condotta dell'avvocato che, in aula, aveva apostrofato il giudice di pace con espressioni denigratorie delle sue qualità personali e della funzione dallo stesso esercitata).

Cass. pen. n. 14591/2011

Integra il delitto di oltraggio a magistrato in udienza il rivolgere poco lusinghieri apprezzamenti con frasi allusive a sfondo sessuale nei confronti dei vice procuratore onorario di udienza, così offendendo il suo onore e decoro, seppure nel periodo di attesa della deliberazione della sentenza, in cui il magistrato del pubblico ministero, in assenza del giudice, svolge le funzioni di disciplina dell'udienza.

Cass. pen. n. 14201/2009

Integra il delitto di oltraggio ad un magistrato in udienza la condotta dell'imputato che rivolga frasi offensive all'indirizzo del P.M., definendolo "ignorante" nella materie specialistiche oggetto dell'istruttoria dibattimentale.

Cass. pen. n. 14597/2006

Nel reato di oltraggio a magistrato in udienza deve ritenersi persona offesa anche il magistrato (da queste premesse, la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di archiviazione del Gip non preceduto dalla notificazione dell'avviso della richiesta ex art. 408 c.p.p.)

Cass. pen. n. 2253/2006

Integra il delitto di oltraggio a magistrato in udienza la condotta del difensore che, subito dopo la lettura della sentenza che definisce il processo penale nel quale ha svolto la propria funzione, esprime davanti al collegio giudicante il proprio dissenso per la decisione adottata. (Fattispecie in cui il difensore al termine dell'udienza di appello aveva rivolto un invito ai giudici, pubblicamente ed in loro presenza, ad un corretto esercizio della professione: la reformatio in peius non è prevista dal nostro ordinamento, la professione deve essere fatta con serietà da entrambe le parti).

Cass. pen. n. 21112/2004

Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio a magistrato in udienza, non rientrano nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di critica gli apprezzamenti rivolti non al merito dell'atto del magistrato (o, in genere, al contesto processuale), ma alla sua persona. (Nella specie, è stato ritenuto sussistente il reato nella condotta di soggetto che, partecipando a un'udienza di esecuzione immobiliare, si era rivolto al giudice con le seguenti frasi: «per un decreto di trasferimento ho aspettato due anni perché la S.V. ha dovuto fare delle correzioni» e «il giudice dell'esecuzione non ha tempo di rispondere alle mie istanze e ha tempo di dedicarsi a iniziative a me nocive» riferendosi a due denunce per turbata libertà degli incanti presentate dal giudice contro di lui).

Cass. pen. n. 37383/2003

La ratio dell'art. 343 c.p. è la tutela dello Stato nell'esercizio della funzione giudiziaria ed il reato sussiste quando tale interesse viene leso con espressioni di scherno e gravemente minacciose indirizzate a chi in quel momento esercita la funzione. (Fattispecie in cui l'imputato aveva aggredito il pubblico ministero in udienza con le parole “bravo, bravo” seguito da applauso e con la frase 'atia t'atterro').

Cass. pen. n. 5840/1990

Nel delitto di cui all'art. 343 c.p. il magistrato non è la persona offesa dal reato, per tale intendendosi il titolare del bene costituente l'oggetto giuridico del reato, in quanto detta titolarità va riconosciuta allo Stato, essendo l'esercizio della funzione giudiziaria il bene protetto, mentre il magistrato, aggredito nell'onore e nel prestigio, riveste la sola qualifica di soggetto danneggiato.

Cass. pen. n. 4482/1980

Ai sensi dell'art. 343 c.p. il magistrato deve ritenersi «in udienza» tutte le volte che si trovi ad amministrare giustizia con l'intervento delle parti. Deve ritenersi «udienza» qualsiasi seduta nella quale si svolge l'attività giudiziaria del magistrato, per cui è del tutto irrilevante che l'oltraggio sia stato commesso durante il breve e necessario intervallo che corre tra il termine di un processo e l'inizio di un altro.

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Pietro A. M. chiede
venerdì 06/03/2015 - Veneto
“La trasmissione televisiva Forum del 5 c.m. ha riportato la vicenda del cantante Ivo Gilian il quale chiedeva il rimborso danni alla moglie ritenuta colpevole di avergli nascosto per 50 anni l'esistenza dell'unica figlia di nome Marina avuta da altra donna. Dalla biografia di Gilian risulta, da anni, che ha due figlie, Gigliana e Marina (intervenuta in trasmissione per abbracciare il padre per la prima volta).
Forum potrebbe essere ritenuta colpevole di oltraggio all'Ordine Giudiziario ?”
Consulenza legale i 16/03/2015
Il programma televisivo "Forum", che da decenni va in onda in Italia, non si svolge in una vera aula di tribunale.
Coloro che sono chiamati "giudici", anche se si tratta di persone che possono essere state davvero magistrati nel corso della loro vita (es. Ferdinando Imposimato), in realtà non sono qualificabili come autorità giudiziarie, ma come semplici arbitri.
Le parti in causa, spesso sostituite da attori, si rivolgono a Forum - dal punto di vista giuridico - per lo svolgimento di un arbitrato (artt. 806 ss. c.p.c.). L'arbitrato si ha quando le parti scelgono di far decidere la propria lite a giudici privati, anziché all'autorità giudiziaria ordinaria: l'arbitro o gli arbitri scelti decidono secondo diritto, a meno che le parti non abbiano espressamente consentito loro una decisione secondo equità, ed emettono un peculiare provvedimento denominato lodo, che produce un'automatica efficacia vincolante in capo alle parti. Attraverso l'exequatur da parte del giudice (art. 825 del c.p.c.), il lodo riveste identico valore della sentenza: altrimenti, il lodo resta un atto di natura negoziale, che può essere impugnato secondo quanto previsto dagli articoli 827 c.p.c. e seguenti.

La ratio del reato previsto dall'art. 343 del c.p. è quella di tutelare lo Stato nell'esercizio della funzione giudiziaria, pertanto il delitto si realizza quanto l'interesse è leso mediante espressioni di scherno e gravemente minacciose, indirizzate alla persona fisica che in quel momento impersona la funzione giudiziaria.
Per queste ragioni, la nozione di magistrato cui ricorre la norma comprende i magistrati giudicanti, quelli inquirenti (Pubblico Ministero), i giudici laici delle Corti d'Assise e dei Tribunali per i minorenni, i magistrati militari e quelli amministrativi, i giudici onorari: ma non l'arbitro, che agisce al di fuori della pubblica funzione giudiziaria.

Ciò chiarito, risulta insussistente nel caso della trasmissione Forum la possibilità di ravvisare il reato di oltraggio a magistrato in udienza qualora il "caso" proposto nel corso del programma si riveli falso. Fa parte del "gioco" televisivo anche la spettacolarizzazione di casi di cronaca, allo scopo di intrattenere il pubblico, e sempre che i protagonisti della vicenda reale siano consenzienti.