Chiunque commette atti di vilipendio(1) sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità [529], è punito con la reclusione da tre a sei anni(2).
Note
(1)
Il riferimento agli atti fa si che, diversamente da quanto previsto dagli artt. 290 e 407, in materia di vilipendio, non integrano la fattispecie in esame le condotte commesse con semplici parole o discorsi offensivi.
(2)
Per integrare la circostanza aggravante è necessario che si abbia deturpamento, ovvero deformazione dei lineamenti del cadavere, mutilazione, se privato di parti rilevanti, o siano compiuti atti di brutalità (caratterizzati d violenza) o oscenità (sessualmente perversi).