(massima n. 1)
Nel caso in cui la percossa assuma la particolare forma dello schiaffo, l'intenzione di offendere la personalitą morale del soggetto passivo essendo insita nella stessa azione prevista dall'art. 581 c.p. non vale a qualificare il fatto come ingiuria anziché come percossa, salvo il caso eccezionale in cui, per le particolari condizioni personali dell'offensore e dell'offeso, per l'atteggiamento assunto dal primo e soprattutto per il modo in cui il medesimo ha avvicinato la mano al viso dell'altro, risulti palese che si č voluto escludere la produzione di qualunque sofferenza fisica ed infliggere una sofferenza esclusivamente morale.