Vediamo allora quali comportamenti costituiscono illecito secondo l’ordinamento giuridico.
Il legislatore, nell'intento di tutelare la persona in quanto tale, si preoccupa di fornire a ciascun individuo un’adeguata protezione per le ipotesi di danno alla sua reputazione, all'onore, alla libertà, alla dignità e, certamente, anche all'integrità fisica.
Ogni condotta posta in essere da determinati soggetti che abbia lo scopo o anche solo produca l’effetto di arrecare offesa a questi beni, risulta meritevole di sanzione da parte dell’ordinamento giuridico.
In particolare, l’art. 581 c.p. punisce chiunque “percuota” e l’utilizzo di questo termine, volutamente ampio, conduce a ritenere che vi possa essere ricompreso, oltre a calci e pugni, anche un semplice schiaffo, purché non ne derivi una malattia in capo alla vittima.
Orbene, la giurisprudenza ha precisato che deve trattarsi di gesti con un apprezzabile contenuto di violenza che producano nella vittima una sensazione dolorosa, pur in assenza di malattie o particolari traumi.
Occorre tenere presente che l’art. 131 bis c.p. prescrive che non sia punibile il fatto commesso se l’offesa arrecata al bene giuridico protetto dalla norma penale sia particolarmente "tenue".
In questi casi, non si ritiene opportuno irrogare una sanzione che verrebbe indubbiamente avvertita come ingiusta dal soggetto che la riceve e dalla società, impedendo, di conseguenza alla pena di svolgere tanto la propria funzione rieducativa, quanto quella di prevenzione generale.
Effettivamente, ciò è quanto può accadere con riguardo al "semplice" schiaffo.
Tuttavia, ciò non toglie che la vittima possa ritenere che esso integri un’ingiuria nei propri confronti.
Se è vero che l’ingiuria non costituisce più reato, essa continua comunque ad essere considerata illecita da parte del legislatore, benché si tratti, ad oggi, "solo" di un illecito amministrativo con relativa sanzione.
E’ possibile, al di là di questo, per il soggetto che abbia ricevuto lo schiaffo, agire in sede civile al fine di ottenere il risarcimento dei danni subìti, tanto sotto il profilo materiale che morale.
Infatti, se è vero che, in genere, lo schiaffo non causa un trauma fisico particolarmente rilevante, non può non essere tenuto in considerazione il danno morale, inteso come "patema d’animo", sofferenza che può sfociare in una vera e propria situazione di trauma emotivo.
La Corte di Cassazione, in casi come questi, con sentenza n. 39992/2012, aveva già avuto modo di precisare che un comportamento con il quale si vada a toccare un bene giuridico della persona, come l’integrità fisica, comporta il diritto della vittima al risarcimento del danno non patrimoniale di cui quest’ultima abbia fornito la prova. Esso verrà, poi, liquidato secondo equità dal giudice.
Nel caso esaminato dalla Corte, una donna, a seguito di continue discussioni che ormai si protraevano nel tempo, aveva schiaffeggiato il vicino di casa ed era stata condannata al risarcimento del danno.
Osservava al Corte che, in queste ipotesi, il danno comprendeva sia il danno fisico riportato dalla persona offesa, sia quello morale, in virtù della lesione di un bene fondamentale dell’individuo.
In sintesi, alla luce di quanto evidenziato dalla Suprema Corte, se a seguito della querela da parte della persona offesa, si potrebbe giungere ad una sentenza che dichiari la non punibilità dell’imputato per "particolare tenuità del fatto", la vittima ben potrà agire in giudizio, in sede civile, per ottenere il risarcimento di tutti i danni subìti.