(massima n. 1)
Il delitto di percosse richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e volontą di tenere una condotta violenta, tale da cagionare una sensazione dolorosa al soggetto passivo, mentre sono irrilevanti gli antecedenti psichici della condotta, ossia il movente del comportamento tipico descritto dalla norma penale.