Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato(1), è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni(2).
Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un condannato [alla pena di morte o](3) all'ergastolo.
La pena è aumentata [64] se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente.
La pena è diminuita [65]:
- 1) se il colpevole è un prossimo congiunto(4);
- 2) se il colpevole, nel termine di tre mesi dall'evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorità [391, 392].
La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici [28].
Note
(1)
Lo stato di arresto o detenzione è presupposto del reato, che viene dunque ad integrarsi ogni volta che il soggetto evade da una struttura carceraria, dalla propria abitazione, da una struttura ospedaliera o da qualsiasi altro luogo indicato nel provvedimento di restrizione. Non rientrano invece nella disposizione in esame l'accompagnamento coattivo, le misure di prevenzione e il fermo per identificazione.
(2)
La norma si considera come una deroga alla disciplina di cui agli artt. 110 e ss., in materia di concorso di persone nel reato, in quanto prevede un trattamento sanzionatorio più severo per il soggetto che concorre all'altrui evasione. Si applica infatti chi agevola o procura l'evasione, intendendosi per procurare consentire un'evasione che altrimenti sarebbe stata impossibile.
(3)
La pena di morte è stata abrogata dall'ordinamento con successiva sostituzione con la pena dell'ergastolo.
(4)
Si considerano, agli effetti della legge penale, prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole, secondo quanto previsto dall'art. 307.