(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato di percosse č sufficiente, trattandosi di reato di mera condotta, l'idoneitā della condotta di violenta manomissione dell'altrui persona fisica a produrre un'apprezzabile sensazione dolorifica, non essendo, invece, necessario che tale sensazione di dolore si verifichi, fermo il "discrimen" rispetto al reato di lesione personale, configurabile quando il soggetto attivo cagioni una lesione dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente.