(massima n. 1)
Il reato di percosse non è assorbito in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 392 c.p., con la conseguenza che l'assoluzione dal primo reato non può comportare automaticamente l'insussistenza anche di quest'ultimo. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha escluso che la condotta consistita nel mettere le mani in faccia ad una persona e strappargli la maglia configuri il reato di percosse, che richiede invece che l'azione violenta produca al soggetto passivo una sensazione fisica di dolore )