La Corte d’Appello di Bologna aveva rigettato il ricorso proposto dalla moglie, nel giudizio di separazione dei coniugi, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
La donna, ricorrendo in Cassazione, aveva proposto quale motivo di doglianza l’aver trascurato di considerare la sentenza del tribunale penale di Bologna che aveva condannato il marito per un episodio di violenza, qualificata come percosse ex art. 581 del Codice Penale, che l’aveva vista come vittima. Tale sentenza di condanna avrebbe dovuto determinare la Corte d’Appello ad addebitare la separazione al marito.
In tema di addebitabilità della separazione personale, se i fatti accertati provano che il coniuge abbia violato norme e doveri inderogabili imposti dall’ordinamento o ledano i diritti fondamentali della persona, quali l’incolumità fisica, oltrepassando la soglia minima di rispetto e solidarietà necessaria nei rapporti con il partner, si ravvisano elementi che impongono al giudice di imputare l’addebito, non potendosi giustificare neppure un singolo episodio di violenza.
Si tratta infatti di un comportamento idoneo oltre che lesivo della pari dignità di ogni individuo all’interno di una coppia, tale da sconvolgerne l’equilibrio e giustificarne la domanda di separazione.
Tale grave violazione esonera, inoltre, il giudice, dal dovere di comparare, al fine di pronunciarsi sulla questione, il comportamento del coniuge vittima di violenza, restando irrilevante il tempo in cui la violenza si sia manifestata, ancorchè sia posteriore alla crisi coniugale. Peraltro, persino al reazione aggressiva della vittima non ne riduce l’efficienza causale e la conseguente portata.
Con tali motivazioni la Corte di Cassazione accoglie il ricorso della moglie ritenendo al censura fondata, “Comportamenti reattivi del coniuge che sfociavano in azioni violente e lesive dell’incolumità fisica dell’altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l’addebito della separazione, causa determinante dell’intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l’altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione”.