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Maltrattamenti a scuola: condotta illecita e penalmente rilevante o mero ius corrigendi?

Maltrattamenti a scuola: condotta illecita  e penalmente rilevante o mero ius corrigendi?
È configurabile il reato di maltrattamenti anche in ambiente scolastico.
In tema di configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia anche in ambiente scolastico, la Corte di Cassazione ribadisce i presupposti per la sua configurazione sotto il profilo della reiterazione, oltre a fornire interessanti spunti sia sulla valutazione della prova testimoniale sia sui confini dello ius corrigendi.

L'art. 572 del c.p. si fonda infatti sulla centralità che assume lo stabile vincolo affettivo ed umano volto a proteggere il minore da fenomeni di sopraffazione. È un reato abituale proprio, caratterizzato cioè da condotte di per sé lecite, ma che assumono carattere illecito in ragione del loro protrarsi. Le condotte lesive dell’integrità fisica, della libertà o del decoro, oppure degradanti, fisicamente o moralmente devono essere realizzate nei confronti di una persona della famiglia, di un convivente, ma anche di una persona che sia sottoposta all’autorità del soggetto agente o sia a lui affidata.
Il caso in oggetto è quello di un maestro di scuola d'infanzia accusato di molteplici episodi di violenza fisica e verbale nei confronti dei bambini di età compresa tra i due e i cinque anni, quali anche sollevare i bambini per un braccio o per una gamba e trasportarli così da una stanza ad un'altra oppure scuotere testa e collo o ancora esercitare pressione sulla testa.
Le prove si basavano sulle testimonianze di alcuni bambini e colleghi, oltre che su dei filmati realizzati attraverso l'introduzione di telecamere nascoste all'interno della scuola, le quali hanno consentito di immortalare le percosse inflitte agli allievi. Il giudice di prime cure aveva appunto derubricato il delitto in quello di percosse ex art. 581 del c.p., che ha portato al proscioglimento del maestro per difetto di querela. La derubricazione era stata valutata anche a fronte del carattere episodico degli eventi, sicché non poteva vedersi integrato il requisito dell'abitualità tipico del reato di maltrattamenti in famiglia. La difesa ha interpretato la prevalenza della comunicazione fisica rispetto a quella verbale quale reazione tipica del sesso maschile, oltre che frutto di stanchezza e di tensione legata alla tenuta della classe multietnica ed attuazione dello ius corrigendi, anche se i filmati riproducevano in maniera inequivocabile delle reazioni irragionevoli. Le prove testimoniali erano invece state giudicate inattendibili. Tutto ciò era stato confermato anche dalla Corte d'Appello.

Con la pronuncia 22 giugno 2021, n. 24462, in relazione all'inattendibilità della dichiarazione della teste, gli Ermellini hanno evidenziato l'esigenza che la valutazione non debba mai sconfinare in osservazioni di carattere soggettivo. In particolare la Corte d'Appello aveva descritto la denunciante come teste astioso e calunniante verso il maestro, fornendo una interpretazione personale dei gesti violenti attuati dallo stesso nei confronti del figlio di 4 anni. I giudici non avevano, tuttavia, tenuto conto della valutazione sulla genuinità e spontaneità della narrazione. La Corte, quindi, ribadisce che la valutazione della prova testimoniale non può fondarsi su criteri esclusivamente soggettivi, così come il presunto astio della denunciante non può decretare l'inattendibilità delle dichiarazioni della denunciante.

La Corte di Cassazione si è poi opposta alla ricostruzione logico-giuridica proposta dalla stessa Corte d'Appello: le condotte contestate all'imputato potevano integrare il delitto ex art. 572 del c.p., anche se prive di abitualità, e quindi sporadiche, oltre che motivate da finalità educative. La manifesta illogicità della sentenza impugnata emerge proprio dalle registrazioni audiovisive documentano gesti di intollerabile violenza e gratuite vessazioni psicologiche che si reiteravano nella classe del maestro, se non quotidianamente, con cadenza costante.
Sul tema della cadenza, gli Ermellini hanno altresì ritenuto sussistente la violazione di legge poiché, pur essendo richiesta l'abitualità della condotta ovvero una serialità o una forma di reiterazione di comportamenti, non è legittimo negare tale nesso nel caso in cui vi sia una minima porzione quantitativa tra condotte maltrattanti e condotte lecite. Ciò in particolare nel caso in cui il reato potrebbe realizzarsi attraverso la ripetizione di gesti violenti o umilianti, ciascuno in sé di durata istantanea.
Viene respinta anche l'interpretazione sullo ius corrigendi: la sentenza si inserisce nel solco dell'orientamento della Suprema Corte secondo il quale l'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, non rientra nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma delinea gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti, respingendo l'anacronistico uso dello ius corrigendi, che invece era stata sposato dalla Corte d'Appello (Cass. pen., Sez. VI, 30/05/2017, n. 31717).
Tale tesi risulta del tutto infondata in diritto, proprio nell'ottica della funzione propria dell'educatore, non compatibile con la necessità di una comunicazione fisica e in ogni caso non scusabile per suddetti motivi. È stato, quindi, condannato l'uso della comunicazione fisica, tanto più nell'accudimento di bambini piccoli. Al contrario, un educatore, in situazioni in cui vi siano delle difficoltà di ambientamento dei bambini, ha il dovere di creare un ambiente il più possibile sereno e favorevole all'apprendimento e all'armonico sviluppo psico-fisico dei soggetti affidati alla sua cura.

La Corte così conferma e ribadisce la configurabilità del delitto di cui all'art. art. 572 del c.p., anche nei casi in cui non vi sia una manifesta abitualità, operando una valutazione più qualitativa che quantitativa del tempo e delle azioni. Sono, inoltre, state nettamente condannate le tesi relative alla necessità di una comunicazione fisica in luogo di quella verbale.


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