(massima n. 1)
In tema di procedimento di esecuzione, poiché l'esecuzione forzata ha inizio con il pignoramento avendo il precetto la sola funzione di preannunciare il soddisfacimento coatto della pretesa azionata un provvedimento di sospensione dell'esecuzione (richiesto e) pronunciato prima del pignoramento stesso (nella specie, emesso in sede di opposizione a precetto) va considerato tamquam non esset, essendo del tutto inidoneo ad esplicare effetti nel procedimento in corso ovvero in procedimenti futuri. Ne consegue che l'unico rimedio legittimamente esperibile da parte del soggetto destinatario del precetto risulta, in difetto di strumenti processuali tipici (attesa la impraticabilitą dell'opposizione all'esecuzione ex secondo comma dell'art. 615 c.p.c., che rende possibile la domanda di sospensione ex art. 624 c.p.c.), la richiesta di inibitoria a procedere al pignoramento ex art. 700 c.p.c.