(massima n. 2)
Nell'ambito dell'esecuzione forzata, l'intervento spiegato dal creditore munito del titolo esecutivo e garantito da ipoteca, dopo l'udienza di autorizzazione alla vendita ma prima della udienza fissata per la distribuzione del ricavato, per quanto tardivo, produce per tutto il successivo corso della procedura esecutiva gli stessi effetti dell'intervento tempestivo, ed in particolare abilita il creditore intervenuto al compimento di atti esecutivi.