(massima n. 1)
In caso di opposizione all'esecuzione forzata di obblighi di fare, l'accoglimento dell'istanza di sospensione del processo esecutivo non consente al giudice dell'esecuzione di ordinare la rimessione in pristino di ciò che sia stato eseguito, ai sensi dell'art. 612 c.p.c., prima della sospensione, in quanto il potere del giudice di revoca o modifica dei propri provvedimenti è soggetto al limite dell'intervenuta esecuzione del provvedimento di cui all'art. 487 c.p.c., che ha carattere generale ed opera anche in caso di proposizione dei rimedi oppositivi da parte dell'esecutato, sicché il provvedimento sospensivo può soltanto impedire che l'esecuzione prosegua e non anche disfare ciò che è stato fatto quando il processo esecutivo era ancora in corso.