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Articolo 630 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Inattività delle parti

Dispositivo dell'art. 630 Codice di procedura civile

Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice [497, 512, 547-549, 615, 616, 618, 619, 627; disp. att. 156].

L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, alle parti, se è pronunciata fuori dall'udienza e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(1)(4).

Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza [737; disp. att. 130](2)(3).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dalla L. 69/2009 in modo da svincolare l'operatività di diritto dell'estinzione dall'onere di eccezione del soggetto interessato, disponendo che anche il giudice d'ufficio può pronunciare l'estinzione del processo esecutivo.
(2) Con la sentenza del 17-12-1981, n. 195, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630, ultimo comma, «nella parte in cui non estende, in relazione all'art. 629 c.p.c., il reclamo previsto dall'art. 630, ultimo comma, all'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti».
Il presente comma è stato così modificato dall'art. 2, D.L. 14/03/2005, n. 35, come modificato dall'allegato alla L. 14/05/2005, n. 80 con decorrenza dal 1° marzo 2006 ed applicazione anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.
(3) La Corte Costituzionale con sentenza 6 febbraio - 17 marzo 2023, n. 45 (in G.U. 1ª s.s. 22/03/2023, n. 12) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 630, terzo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui stabilisce che, contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione, è ammesso reclamo al collegio con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178, commi quarto e quinto, cod. proc. civ., senza prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato".
(4) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 25, comma 1, lettera d) del D.L. 2 marzo 2024, n. 19.

Spiegazione dell'art. 630 Codice di procedura civile

Con questa norma viene disciplinata l’estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti, la quale si configura quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dallo stesso giudice dell’esecuzione.

Il secondo comma, introdotto a seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 69/2009, ha inteso svincolare l’operatività di diritto dell’estinzione dall’onere di eccezione da parte del soggetto interessato, disponendo che anche il giudice possa pronunciare d’ufficio con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo, purchè ciò avvenga non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della causa di estinzione.
L’ordinanza, se pronunciata fuori dall’udienza, deve essere comunicata a cura del cancelliere.

Al contrario di quanto previsto per il processo di cognizione dal novellato art. 307 del c.p.c., 4° co., il secondo comma della norma in esame pone un limite alla rilevabilità dell'estinzione, disponendo che la stessa deve essere dichiarata entro la prima udienza successiva al verificarsi dell'evento estintivo.
Il legislatore, pur generalizzando il rilievo ufficioso dell'estinzione, avrebbe così evitato che gli effetti di una vicenda estintiva non dichiarata si possano riflettere sulle fasi successive della procedura esecutiva.

E’ stato osservato che questo limite temporale potrà comportare qualche incertezza in sede di applicazione allorchè al verificarsi dell'evento estintivo non segua alcuna ulteriore udienza.
Si pensi, ad esempio, al caso di estinzione previsto dall' art. 624 del c.p.c.: stabilizzatosi il provvedimento di sospensione del processo esecutivo, ad esso non dovrebbero seguire udienze nel processo esecutivo, per cui si è sostenuto che la possibilità del giudice di dichiarare l'estinzione è, almeno, in teoria "senza termine".
Altra parte della dottrina ritiene, però, che qualora la fattispecie estintiva si verifichi in una fase del processo esecutivo in cui si svolgono adempimenti ed attività fuori udienza, possa individuarsi una preclusione per il rilievo dell'estinzione e che essa vada ricollegata al compimento di ogni altra attività processuale ad opera della parte o del giudice.
Anche quando la fattispecie estintiva si verifichi in una fase del processo esecutivo in cui si svolgono adempimenti ed attività fuori udienza, il G.E. su sollecitazione della parte interessata o d'ufficio, fisserà un'udienza ai sensi dell' art. 485 del c.p.c., considerato che l'estinzione va sempre dichiarata con ordinanza.

Anche se, per effetto del secondo comma della norma in esame, è stata superata la regola della dichiarabilità dell'estinzione solo su eccezione di parte, la previsione secondo cui l'estinzione “opera di diritto” è rimasta invariata; analogamente a quanto si verifica nell'ambito del processo di cognizione davanti all'analoga dicitura dell' art. 307 del c.p.c., ult. co., tale formula si deve intendere nel senso che gli effetti dell'estinzione si producono sin dal momento in cui si è verificata la fattispecie di inattività che legittima il giudice, su eccezione della parte interessata (o d'ufficio, ove possibile) a dichiararla.

“Parte interessata” ad eccepire l'estinzione è, innanzitutto, il debitore, il quale non ha alcun interesse che il processo esecutivo prosegua contro se stesso.
Oltre ad esso, possono individuarsi:
il “terzo proprietario” assoggettato all'esecuzione e il debitor debitoris nel caso di pignoramento presso terzi; chi abbia acquistato diritti sul bene pignorato, al fine di sottrarlo all'aggressione esecutiva ; il creditore tardivamente intervenuto che abbia interesse a promuovere una nuova espropriazione o che abbia iscritto ipoteca successivamente al pignoramento.
Per quanto concerne in particolare la legittimazione del debitore, si è statuito che egli può proporre eccezione di estinzione anche quando, nel corso del processo esecutivo, abbia alienato il bene pignorato.

Entro il termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia in udienza o dalla sua comunicazione è ammesso reclamo contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione o che rigetta la relativa eccezione.
Sul reclamo decide il collegio con sentenza emessa in camera di consiglio.
Nell'attuale quadro normativo, il reclamo costituisce, dunque, rimedio generale, tipico ed esclusivo avverso la pronuncia del giudice dell'esecuzione sull'estinzione.
Provvedimento di rigetto implicito, suscettibile di reclamo, sarebbe, poi, costituito dall'atto con cui, nonostante la proposizione dell'eccezione di estinzione, il G.E. dia disposizioni per il prosieguo dell'attività esecutiva

Ai fini dell'esperibilità del reclamo ex art. 630, ult. co. c.p.c., è determinante la riconduzione della fattispecie che ha generato la pronuncia del G.E. al novero dei casi di estinzione; ciò comporta che, qualora si versi in una ipotesi di «improseguibilità/improcedibilità, ci si dovrà avvalere della opposizione agli atti esecutivi.
Al riguardo va osservato che non è decisiva né la qualificazione data dal G.E. al provvedimento adottato né quella data dalla parte al rimedio in concreto esperito, bensì ci si dovrà attenere a quella offerta dal giudice dell'impugnazione nella decisione resa.

Nell'individuare i soggetti legittimati a proporre reclamo ci si suole riferire, genericamente, a tutti gli interessati alla vicenda estintiva; tuttavia, se per alcuni tra i legittimati attivi vanno inclusi anche terzi che non siano parti del processo esecutivo (come, ad esempio, l'aggiudicatario provvisorio e l'offerente in aumento di sesto, purché si assumano lesi dall'ordinanza sull'estinzione), per altri tali terzi vanno, invece, esclusi, in quanto essi potrebbero ricorrere alle opposizioni esecutive per rimuovere un processo la cui permanenza sia pregiudizievole.

Dal momento che il giudizio di reclamo sulla vicenda estintiva rende oggettivamente incerto l'esito dell'azione esecutiva, i termini per la proposizione del reclamo, per lo svolgimento del relativo procedimento nonché per le successive fasi di impugnazione non sono soggetti, al pari del giudizio di opposizione all'esecuzione, alla sospensione feriale prevista dalla L. 7.10.1969, n. 742.
Qualora, per disguidi interni all'ufficio di cancelleria, l'ordinanza sull'estinzione non venga comunicata, il termine per la proposizione del reclamo decorre dal giorno in cui la parte ne abbia, comunque, acquisito conoscenza legale

Per effetto del rinvio contenuto all’ultimo comma della norma in esame all' art. 178, 3°, 4° e 5° co., le forme di proposizione del reclamo e di svolgimento del relativo procedimento sono quelle dettate, nel processo di cognizione, per il reclamo al collegio contro la declaratoria di estinzione adottata dal giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico.

Il reclamo deve indirizzarsi, con proposizione a verbale di un'udienza del processo esecutivo o con ricorso, al giudice dell'esecuzione, che poi provvede a rimettere dinanzi al collegio la decisione nei modi di cui al comma 5 dell' art. 178; infatti, l'organo ricevente il reclamo è quello preposto all'attività processuale nell'ambito della quale insorge la questione oggetto del reclamo.
Circa i possibili contenuti della decisione sul reclamo, qualora si aderisca alla tesi della autonomia strutturale tra processo esecutivo e giudizio di reclamo, dovrebbe sostenersi il carattere meramente rescindente della pronuncia che definisce il giudizio in questione; anche se la sentenza sul reclamo dovesse annullare la declinatoria di estinzione, la stessa non potrebbe contenere la dichiarazione di estinzione, che spetterebbe pur sempre al giudice dell'esecuzione, unitamente ai provvedimenti consequenziali ex artt. 562, 632.

Infine, occorre chiedersi se la reclamabilità ovvero l'effettiva proposizione del reclamo impedisca all'ordinanza sull'estinzione di produrre immediatamente i suoi effetti ovvero se tali effetti non possano prodursi prima della definizione del giudizio di reclamo o, addirittura, delle successive, eventuali fasi di impugnazione.
Autorevole dottrina, nel sostenere che in pendenza del reclamo il giudice dell'esecuzione non può provvedere alla cancellazione del pignoramento, riconosce implicitamente al rimedio ex art. 630, 2° co., un'automatica efficacia sospensiva della declaratoria di estinzione.

Massime relative all'art. 630 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 21874/2021

Avverso i provvedimenti di liquidazione del compenso al custode di beni sottoposti ad espropriazione immobiliare va proposta l'impugnazione ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, entro il termine perentorio di trenta giorni, nel solo caso in cui vengano in rilievo questioni attinenti al "quantum" liquidato dal giudice dell'esecuzione; ove invece le contestazioni investano questioni di tipologia diversa (come, ad es., l'individuazione della parte tenuta al relativo pagamento, o la stessa sussistenza del potere del giudice di procedere alla liquidazione dei compensi per motivi inerenti allo svolgimento o all'esito della procedura) occorre utilizzare gli strumenti tipici del processo esecutivo ed in particolare: a) il reclamo ex art. 630 c.p.c. per contestare i provvedimenti di estinzione (per causa tipica) e quelli consequenziali (emessi contestualmente o successivamente) aventi ad oggetto la regolamentazione e la liquidazione delle spese del processo estinto nei rapporti tra le parti dello stesso; b) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per contestare i provvedimenti dichiarativi della improcedibilità o di chiusura anticipata del processo esecutivo, nonché i provvedimenti consequenziali adottati dal giudice, compresi quelli inerenti alla liquidazione delle spese. (Rigetta, TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 25/05/2018).

Cass. civ. n. 20839/2018

In tema di opposizione all'esecuzione, la rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'opponente, ai fini dell'estinzione del processo, richiede ai sensi dell'art. 306 c.p.c. l'accettazione da parte del creditore opposto, il quale tuttavia, per potere opporsi, deve avere un interesse alla ulteriore prosecuzione qualificabile come possibilità di conseguire un'utilità giuridicamente apprezzabile. Tale interesse è ravvisabile ove il creditore opposto abbia formulato domanda di condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. che, di regola, non può essere fatta valere in separato giudizio. (Fattispecie in cui la convenuta opposta si era costituita nel giudizio prima del deposito dell'atto di rinuncia, formalizzato dall'opponente in sede di precisazione delle conclusioni, avanzando domanda risarcitoria per responsabilità processuale).

Cass. civ. n. 9362/2017

L’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice (anche se tale qualificazione sia erronea), e non come le parti ritengano che debba essere qualificata. Ne consegue che ove il tribunale qualifichi come "reclamo" ai sensi dell’art. 630 c.p.c. l’impugnazione proposta avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione, e lo dichiari inammissibile ritenendo che nella specie si sarebbe dovuta proporre l’opposizione agli atti esecutivi, la relativa decisione è impugnabile con l’appello e non col ricorso per cassazione, non potendo applicarsi il principio dell’inappellabilità, previsto per le decisioni sull’opposizione agli atti esecutivi, ad un caso in cui quest’ultima è stata ritenuta dal giudice mai proposta.

Cass. civ. n. 14646/2016

In materia di esecuzione forzata, l'appello avverso la sentenza che abbia provveduto sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c. è destinato a svolgersi secondo le forme del rito camerale previsto dall'art. 130 disp. att. c.p.c. fin dal momento della proposizione del gravame, che va quindi introdotto con ricorso da depositarsi in cancelleria entro i termini perentori prescritti dagli artt. 325 e 327 c.p.c.

Cass. civ. n. 14449/2016

Tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in tema di estinzione sono assoggettati esclusivamente al reclamo nelle forme previste dall'art. 630, commi 2 e 3, c.p.c., a prescindere dal fatto che essi abbiano accolto o respinto la relativa istanza proposta dal debitore, ovvero che il giudice abbia omesso di pronunziarsi su di essa, restando pertanto escluso che il debitore possa proporre opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., per far valere l'improseguibilità della stessa dopo la verificazione della causa di estinzione, ovvero agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., per contestare tanto il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia dichiarato l'estinzione (ovvero abbia omesso di farlo), quanto gli atti del processo esecutivo adottati successivamente alla verificazione di una causa di estinzione non dichiarata.

Cass. civ. n. 27031/2014

In tema di estinzione del processo di esecuzione, non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione, mancando il carattere della definitività: a) l'ordinanza di estinzione, nella parte recante regolamento delle spese del processo estinto, avverso la quale è esperibile il reclamo al collegio ex art. 630, ultimo comma, c.p.c.; b) i provvedimenti consequenziali all'estinzione, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 632, secondo comma, c.p.c., in quanto suscettibili di opposizione agli atti esecutivi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti con cui, successivamente alla dichiarazione di estinzione del processo, il giudice dell'esecuzione aveva liquidato in favore del creditore procedente le spese del processo e disposto il riparto tra i creditori delle somme acquisite alla procedura prima dell'estinzione).

Cass. civ. n. 19283/2014

Nella espropriazione forzata è inammissibile la richiesta al giudice della opposizione all'esecuzione di declaratoria di inefficacia del pignoramento ex art. 497 cod. proc. civ., per mancata o intempestiva proposizione della istanza di vendita, richiedendosi, ai sensi dell'art. 630, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo vigente "ratione temporis", anteriore alle riforme di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69) che la parte interessata sollevi dinanzi al giudice della esecuzione, prima di ogni altra sua difesa, eccezione di estinzione del processo esecutivo.

Cass. civ. n. 18320/2014

Quando si verifica una fattispecie estintiva del giudizio di opposizione all'esecuzione per inattività delle parti, non decorre alcun termine per la riassunzione del processo di esecuzione in stato di sospensione, essendo necessario, ai fini della sua decorrenza, che l'estinzione sia dichiarata o con l'ordinanza di cui all'art. 308, primo comma cod. proc. civ., divenuta inoppugnabile per mancanza di reclamo, o con la sentenza passata in giudicato che provveda sul reclamo, ovvero con la sentenza d'appello che confermi la dichiarazione di estinzione o la dichiari in riforma della sentenza di primo grado.

Cass. civ. n. 23410/2013

Ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive e all'eventuale giudizio di cassazione ad esse relativo anche quando l'impugnazione venga proposta, contestandosene il fondamento, avverso la sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere (implicante, comunque, una pronuncia sulla pretesa esecutiva in contesa tra le parti) e sulla correlata statuizione riguardante le spese.

Cass. civ. n. 19960/2013

L'ordinanza che dichiari l'estinzione parziale, anziché totale, del processo esecutivo malgrado le rinunce, pur intervenute in tempi diversi, di tutti i creditori, è suscettibile di reclamo ex art. 630, terzo comma, c.p.c. Ne consegue che, ove il debitore, a fronte della prosecuzione dell'esecuzione, proponga opposizione - qualificata dal giudice ex art. 615 c.p.c. con statuizione passata in cosa giudicata interna - la Suprema Corte, successivamente investita del ricorso che contesti il merito dell'opposizione così qualificata, può e deve ravvisare che quest'ultima non poteva essere esercitata, dovendo invece esperirsi il menzionato reclamo, e, quindi, cassare senza rinvio la sentenza impugnata, non riguardando quel giudicato le condizioni di fondatezza "in iure" dell'opposizione così intesa.

Cass. civ. n. 19540/2013

Ove di un provvedimento di estinzione del processo esecutivo si intenda impugnare il solo capo di condanna del debitore alle spese, il mezzo di impugnazione è il reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c., non essendo ammissibile, in presenza di un mezzo di impugnazione tipico, il ricorso straordinario per cassazione.

Cass. civ. n. 14812/2012

Tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, dichiarativi dell'estinzione del processo, sono soggetti al controllo previsto dall'art. 630 c.p.c. (e cioè il reclamo al collegio, il quale provvede con decreto che ha natura di sentenza appellabile, e non ricorribile per cassazione), a nulla rilevando la causa dell'estinzione. La suddetta procedura è pertanto applicabile anche nell'ipotesi di dichiarazione di estinzione del processo per omesso deposito nei termini della documentazione da allegare all'istanza di vendita, ai sensi dell'art. 567, comma secondo, c.p.c.

Cass. civ. n. 19858/2011

Le questioni concernenti l'ammissibilità dell'intervento nel processo esecutivo vanno delibate dal giudice dell'esecuzione, d'ufficio od a seguito di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., mentre, con riferimento alla doglianza concernente l'illegittimità del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva, i rimedi astrattamente invocabili sono il reclamo, ai sensi dell'art. 630 c.p.c., ovvero l'opposizione agli atti esecutivi, a seconda che si ritenga il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato sul presupposto di una delle ipotesi tipiche di estinzione del processo esecutivo, ovvero al fine di pervenire alla cosiddetta estinzione atipica del processo esecutivo. Pertanto, essendo previsti avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione dichiari l'inammissibilità dell'intervento del creditore in una procedura esecutiva immobiliare, nonché l'estinzione della stessa procedura esecutiva, i rimedi sopra detti, è da escludere che essa abbia il carattere di definitività, che è condizione necessaria per l'esperibilità del ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost..

Cass. civ. n. 7346/2009

In tema di espropriazione forzata, l'estinzione del processo esecutivo consegue esclusivamente alle situazioni tipizzate dal legislatore agli artt. 629, 630 e 631 cod. proc. civ., quali rispettivamente la rinuncia, l'inattività delle parti e la mancata comparizione, non potendo l'estinzione connettersi ad altre situazioni equipollenti alle predette e non riconducibili ai paradigmi della rinuncia agli atti e dell'inattività delle parti. Ne deriva che al provvedimento di revoca dell'aggiudicazione del bene può attribuirsi soltanto il valore di atto procedimentale esecutivo, meramente interlocutorio, inidoneo a comportare l'estinzione dell'esecuzione.

Cass. civ. n. 1696/2009

L'eccezione di estinzione del processo esecutivo, avendo ad oggetto una vicenda processuale non rilevabile d'ufficio, ma rimessa al potere dispositivo della parte, non richiede per la sua esposizione l'adozione di formule sacramentali, ma esige in ogni caso l'esplicita manifestazione di volontà della parte di avvalersi dell'estinzione stessa, e, in ipotesi di contestuale proposizione di più eccezioni, la necessità che dall'esame di esse non sia desumibile una rinuncia a quella di estinzione. (Nell'affermare detto principio, la S.C. ha ritenuto congruamente e logicamente motivata la sentenza impugnata che, nel confermare il rigetto del reclamo avverso l'ordinanza di estinzione pronunciata dal giudice dell'esecuzione per il ritardo nell'annotazione della sentenza di condanna, che aveva impedito la conversione in pignoramento del sequestro conservativo di immobile, aveva attribuito alle altre difese del debitore il valore di conferma che l'esecuzione, proprio per tale causa, non era mai sorta).

Nel giudizio di reclamo avverso l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo, il carattere pregiudiziale della relativa eccezione, sancito dall'art. 630 cod. proc. civ., va coordinato con la regola di cui all'art. 276 cod. proc. civ., il quale, nel disporre che il collegio decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio, e quindi il merito, costituisce espressione di un principio logico, oltre che giuridico, in quanto la decisione in senso positivo o negativo di una questione pregiudiziale può portare all'assorbimento delle questioni pregiudiziali successive o di tutte o di alcune questioni di merito, sia sotto il profilo dell'assorbimento inteso come preclusione, sia dell'assorbimento inteso come rigetto.

Cass. civ. n. 15463/2008

Il sistema di controllo predisposto dall'art. 630 c.p.c. sulle decisioni positive o negative in ordine all'avvenuta configurazione dell'estinzione del processo esecutivo, ha natura autonoma e speciale, per cui il mezzo di tutela esperibile contro un provvedimento di revoca di una pregressa dichiarazione di estinzione del processo esecutivo adottato dal giudice dell'esecuzione è rappresentato dal reclamo al collegio, ai sensi dello stesso art. 630 c.p.c., da decidersi con sentenza in camera di consiglio, appellabile ai sensi dell'art. 130 disp. att. c.p.c. In caso di erronea proposizione dell'opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi, la relativa sentenza che si pronunci sul merito implicitamente esclude che il rimedio da praticare sia quello del reclamo e quindi, a seguito di ricorso per cassazione che non coinvolga anche l'implicita statuizione, la stessa va cassata senza rinvio, poiché, altrimenti, si verificherebbe l'elusione del giudicato interno implicito formatosi sull'inesistenza di una qualificazione in senso diverso da quella ritenuta dal giudice investito dell'opposizione.

Cass. civ. n. 27148/2006

Nell'attuale disciplina normativa dell'esecuzione forzata vige il principio della tassatività delle ipotesi di estinzione del processo esecutivo e, conseguentemente, non è legittimo un provvedimento di c.d. estinzione atipica fondato sulla improseguibilità per «stallo» della procedura di vendita forzata e, quindi, sulla inutilità o non economicità sopravvenuta del processo esecutivo. (Sulla base di tale principio la S.C. ha accolto il ricorso avverso la sentenza, con la quale un giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'opposizione agli atti esecutivi, proposta contro l'ordinanza di estinzione parziale di un processo esecutivo, adottata dal giudice dell'esecuzione — dopo un avviso alle parti e nel presupposto dell'impossibilità di dar corso all'amministrazione giudiziaria per mancanza di domanda espressa delle parti — «per riconosciuta impossibilità del medesimo di conseguire alcun risultato in ordine ad un lotto assoggettato ad esecuzione»).

Cass. civ. n. 5789/2005

In tema di opposizione agli atti esecutivi, la disposizione di cui all'art. 630, ultimo comma, c.p.c. si riferisce non solamente alle ordinanze di estinzione per inattività delle parti e, all'esito della sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 195 del 1981, alle ordinanze di estinzione per rinunzia agli atti, bensì a tutte le ordinanze per cause di estinzione previste da particolari disposizioni di legge non diversamente disciplinate da normative speciali ; ne consegue che avverso il provvedimento di estinzione, ai sensi dell'art. 567 c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 1 legge n. 302 del 1998 ), per omesso deposito della documentazione prescritta (nel caso, estratto del catasto e delle mappe censuarie ; certificato di destinazione urbanistica ex art. 18 legge n. 47 del 1985 ; certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative a bene immobile pignorato ) o del certificato notarile sostitutivo, è ammesso reclamo al collegio, che provvede in camera di consiglio con sentenza.

Cass. civ. n. 9377/2003

Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione contenente la dichiarazione di estinzione dell'esecuzione per rinuncia del creditore e i provvedimenti consequenziali ad essa, è esperibile il rimedio del reclamo al collegio qualora esso abbia ad oggetto la sussistenza o meno dei presupposti per l'estinzione e la legittimità del provvedimento che conceda o neghi l'estinzione stessa, mentre esso va impugnato con l'opposizione agli atti esecutivi qualora — come nel caso di specie — si contesti la legittimità dei provvedimenti consequenziali adottati e quindi degli effetti dell'estinzione stessa. (Nella specie, in particolare, l'aggiudicatario del bene sottoposto ad esecuzione contestava la legittimità della revoca della aggiudicazione e la disposta restituzione delle somme da lui versate in relazione all'aggiudicazione stessa, chiedendo invece il trasferimento del bene espropriato, ex art. 586 c.p.c.).

Cass. civ. n. 2500/2003

In tema di esecuzione forzata ed in ipotesi di estinzione del processo esecutivo, contro l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 630 c.p.c. è ammesso reclamo, con l'osservanza delle forma di cui all'art. 178 c.p.c., dinanzi al collegio che provvede in camera di consiglio con sentenza soggetta ad appello, secondo le regole ordinarie e, pertanto, non ricorribile per cassazione ex art. 111 Costituzione.

Cass. civ. n. 1531/2003

La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dall'art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica al giudizio conseguente alla proposizione del reclamo ex art. 630, terzo comma, c.p.c., avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo di esecuzione per inattività delle parti, in quanto, sussistendo l'esigenza di favorire la sollecita decisione delle questioni che rendono incerto, per i creditori o per il debitore, l'esito dell'azione esecutiva, ricorre la stessa ratio in forza della quale siffatta sospensione, ex art. 3 di detta legge, non si applica ai giudizi di opposizione all'esecuzione. Pertanto, il termine annuale di decadenza dal ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa in detto giudizio (art. 327, c.p.c.), da calcolare ex numeratione dierum, deve essere computato senza aggiungere ad esso i 46 giorni di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Cass. civ. n. 12762/2000

Con riguardo al processo di esecuzione, la legittimazione a proporre l'eccezione di estinzione del processo esecutivo, che normalmente appartiene al debitore, può essere riconosciuta anche al terzo che vi abbia interesse, e, quindi, all'acquirente di bene già sottoposto a pignoramento, il quale è titolare dell'interesse sostanziale a sottrarre il bene acquistato all'azione esecutiva.

Cass. civ. n. 9201/1997

Se il giudice dell'esecuzione, adito ai sensi degli artt. 630 e 617 c.p.c., qualifica, pur se erroneamente, la controversia come insorta in sede di distribuzione del ricavato (art. 512 c.p.c.), poiché questa introduce un ordinario giudizio di cognizione, e la qualificazione è vincolante al fine di individuare i mezzi di impugnazione, la sentenza che la definisce non è ricorribile in cassazione, ma impugnabile secondo i criteri generali.

Cass. civ. n. 4478/1995

Nel processo di espropriazione forzata di crediti presso terzi, accertata con sentenza l'esistenza del credito del debitore verso il terzo, il debitore, qualora intenda sostenere che il creditore ha lasciato inutilmente decorrere il termine per la prosecuzione del processo (art. 630 c.p.c.), può proporre la relativa eccezione sino a quando, con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del credito (artt. 552 e 553 c.p.c.), non si sia conclusa la fase processuale successiva a quella di accertamento del credito medesimo (sempreché l'indicato debitore abbia ricevuto comunicazione della ripresa del processo esecutivo e della fissazione di un'udienza, dato che questa avrebbe potuto sfociare nell'assegnazione del credito e nella conseguente preclusione ad opporre l'eccezione d'estinzione del processo medesimo).

Cass. civ. n. 6273/1993

L'eccezione di estinzione del processo esecutivo, anche se, al pari dell'opposizione all'esecuzione, tende ad ottenere l'accertamento del sopravvenuto difetto del diritto del creditore di procedere in executivis, non postula necessariamente, per essere fatta valere, che il debitore si avvalga delle forme proprie della detta opposizione (e non di quella agli atti esecutivi) — il ricorso alle quali deve, nondimeno, ritenersi consentito ove si intenda contestare una richiesta del creditore di assegnazione o di vendita —, ma può essere proposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 630 c.p.c., sollecitando il potere-dovere del giudice di decidere con l'ivi prevista ordinanza reclamabile ed instaurando, eventualmente, dopo la decisione del reclamo, il procedimento di cognizione ordinaria che si apre con l'impugnazione — secondo le norme generali — della sentenza che decide sul reclamo medesimo.

Cass. civ. n. 12139/1990

L'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo di esecuzione può essere denunciata non con l'opposizione agli atti esecutivi, ma, ai sensi dell'art. 630, terzo comma, c.p.c. (nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 195 del 1971), con il reclamo, il quale va proposto al collegio, ovvero, se detto giudice sia il pretore, allo stesso pretore, e deve essere deciso con sentenza (appellabile, perché attinente al diritto del creditore a proseguire l'esecuzione, e, quindi, equiparabile alla decisione sull'opposizione all'esecuzione). Ne deriva che, in difetto di quel reclamo, resta preclusa ogni possibilità di contestare la validità ed efficacia della predetta ordinanza.

Cass. civ. n. 4030/1983

Nel processo esecutivo, mancando il contraddittorio, non vi è la presenza di «parti» in contrapposizione dialettica tra loro, bensì di soggetti partecipanti al processo che sono non soltanto il creditore pignorante, i creditori intervenuti ed il debitore esecutato, bensì anche — tra gli eventuali «altri interessati» indicati nel primo comma dell'art. 485 c.p.c. — l'aggiudicatario provvisorio e l'offerente in aumento di sesto, la cui posizione giuridica si concreta nel diritto di partecipare alla gara indicenda dal giudice dell'esecuzione e che sono legittimati a proporre, avverso l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo, il reclamo di cui all'ultimo comma dell'art. 630 c.p.c. onde far valere — a tutela della loro posizione nel processo esecutivo — l'eventuale illegittimità di tale ordinanza.

Cass. civ. n. 413/1983

Il provvedimento, con il quale il giudice dell'esecuzione dichiari la «estinzione» del procedimento esecutivo, a seguito dell'accertamento del sopravvenuto soddisfacimento del creditore istante e dei creditori intervenuti, con il conseguente venir meno del loro diritto di agire esecutivamente, ha natura sostanziale di declaratoria di improseguibilità del processo stesso, esulando dalle ipotesi di estinzione in senso stretto previste dall'art. 630 primo comma c.p.c., e, pertanto, è impugnabile con opposizione a norma dell'art. 617 c.p.c., non con reclamo a norma del terzo comma del citato art. 630 c.p.c.

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Consulenze legali
relative all'articolo 630 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

VINCENZO O. chiede
giovedì 05/07/2018 - Sicilia
“A seguito di presentazione tardiva dell'istanza di vendita in un procedimento esecutivo immobiliare il G.E., dopo aver fissato la comparizione delle parti per l'udienza dell'11/04/2018, preso atto dell'avvenuto deposito della documentazione prescritta dall'art. 567 c.p.c., ha fissato all'11/07/2018 un'ulteriore udienza di comparizione delle parti per l'esame della regolarità degli atti e per l'autorizzazione della vendita, nominando l'esperto stimatore del compendio pignorato ed il custode giudiziario,entrambi i quali hanno accettato l'incarico e prestato il giuramento di rito il 16 aprile 2018. Indi, su segnalazione del custode giudiziario, il quale ha rilevato la tardiva presentazione dell'istanza di vendita, il G.E. ha fissato l'udienza del 16 maggio 2018 per la comparizione delle parti, invitando le stesse a controdedurre su quanto evidenziato dal custode giudiziario. In occasione della suddetta udienza, il sottoscritto, quale procuratore del creditore pignorante, nel dedurre, in via preliminare, che esulava dai compiti del custode giudiziario interferire sullo svolgimento del processo esecutivo, eccepiva che, anche a prescindere, la dichiarazione di estinzione del procedimento esecutivo avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio, ex art. 630 comma 2 c.p.c., non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. Nella fattispecie, trattandosi di tardività del deposito dell'istanza di cui all'art. 497 c.p.c., incombeva al G.E. di disporre la comparizione delle parti fin dalla prima udienza e cioè quella dell'11/04/2018 per dichiarare l'estinzione del processo e non già di nominare il custode e l'esperto stimatore. Il G.E, dopo essersi riservato, con ordinanza emessa al di fuori dell'udienza, anche se - come si legge nel testo del provvedimento - in presenza dei procuratori di alcuni dei creditori intervenuti,che, però, non risultavano presenti quando il procedimento è stato trattato, ha dichiarato l'estinzione del processo, di cui io sono venuto a conoscenza non già per averne ricevuto comunicazione da parte della cancelleria, ma attraverso la consultazione del telematico. I quesiti che pongo sono, pertanto, due e cioè se l'ordinanza di estinzione del processo può considerarsi tardiva ed in quanto tale reclamabile al Collegio ex art. 630 u.c. CPC e, in tal caso, se la decorrenza del termine di venti giorni ivi previsto decorre anche se non ne ho ancora ricevuto comunicazione.”
Consulenza legale i 13/07/2018

Con riguardo alla prima domanda contenuta nel quesito, si osserva quanto segue.
I termini processuali si distinguono in ordinatori e perentori.
Come stabilito espressamente dall’art. 152 c.p.c. al secondo comma i termini stabiliti dalla legge sono sempre ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.
Un termine ordinatorio serve per regolare l’attività processuale ed il suo mancato rispetto non determina alcuna decadenza come avviene invece per l’inosservanza di un termine perentorio.
Pertanto, il parlare di “tardività” di un atto presuppone necessariamente la perentorietà del relativo termine processuale.
Quando si fa riferimento poi a provvedimenti del giudice nell’ambito del diritto processuale civile, non ci risulta che esistano termini perentori per la loro emissione.
Si pensi, ad esempio, al termine per il deposito della sentenza nel rito del lavoro previsto dall’art. 430 c.p.c.: il deposito fuori termine non comporta alcuna invalidità del provvedimento.

Ciò posto, in risposta alla prima domanda contenuta nel quesito riteniamo che l'ordinanza non possa dunque considerarsi tardiva e pertanto, per tale motivo, non è reclamabile.

Fermo quanto precede, con riguardo alla seconda domanda -ipotizzando vi siano anche altri motivi per reclamare l’ordinanza - occorre sapere se essa sia stata effettivamente pronunciata a seguito dello scioglimento di una riserva (e quindi fuori udienza) o considerata come emessa a fine udienza.
Leggiamo infatti nel quesito che il giudice avrebbe dichiarato l’estinzione dando atto che tale dichiarazione è avvenuta alla presenza dei procuratori di alcuni creditori intervenuti. Se così fosse, sarebbe un provvedimento emesso a fine udienza e quindi non sarebbe richiesta alcuna comunicazione da parte del cancelliere (comma 2 art. 630 c.p.c.).
Sul punto, citiamo questa massima: “In tema di comunicazione dei provvedimenti del giudice, a mente dell’art. 176 c.p.c. le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza ed inserite nel processo verbale a norma dell’art. 134 c.p.c. si reputano conosciute sia dalle parti presenti sia da quelle che avrebbero dovuto intervenire, e pertanto non devono essere comunicate a queste ultime dal cancelliere. A tal fine resta irrilevante che il giudice si sia ritirato in camera di consiglio e abbia dato lettura dell’ordinanza al termine della stessa, in assenza dei legali dalle parti(Cass. lav., 9 maggio 2007, n. 10539).

Laddove invece si tratti effettivamente di una ordinanza emessa fuori udienza, in mancanza della comunicazione del cancelliere, il termine per proporre reclamo (considerato anche che in tal caso non c'è un termine breve o un termine lungo come per l'appello) riteniamo non possa considerarsi decorso (art. 178 comma 3 c.p.c).
Ciò è stato sottolineato anche in una ordinanza della Suprema Corte del 5.11.2014 secondo cui: “Non è infatti nuova, nel vigente ordinamento processuale, la previsione della decorrenza di termini perentori per impugnare ancorata alla mera comunicazione del provvedimento che ne sarebbe oggetto, come nel caso del termine per proporre: [...]il reclamo avverso le ordinanze di estinzione dei processi di cognizione e di esecuzione: rispettivamente, art. 178, co. terzo, nonché art. 630, co. terzo, cod. proc. civ.".
Inoltre, possiamo arrivare a tale conclusione, anche in base a quanto argomentato dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla omessa comunicazione delle ordinanze pronunciate fuori udienza: “La comunicazione, a cura del cancelliere, dell’ordinanza pronunciata fuori udienza, è diretta a rendere edotte le parti del contenuto del provvedimento del giudice e della data della nuova udienza fissata, e costituisce un requisito formale indispensabile perché il provvedimento stesso raggiunga il suo scopo." (Cass. n.6635/2012).
E ancora, più recentemente: “la mancata comunicazione, delle ordinanze pronunciate fuori udienza, al procuratore costituito di una delle due parti, determina la nullità delle attività delle udienze successive e degli atti successivi del processo a causa della violazione del principio del contraddittorio” (Cass. ordinanza n. 2692/16).


Anonimo chiede
venerdì 24/09/2010
“In caso di estinzione per inattività dei creditori procedenti, trascorsi i sei mesi il pignoramento viene cancellato automaticamente?”
Consulenza legale i 27/12/2010

L'art. 497 del c.p.c. prevede che, trascorsi 90 giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita (termine perentorio), il pignoramente perde efficacia.

Quando ciò avviene, in caso di pignoramento immobiliare, il giudice dell'esecuzione dispone con l'ordinanza di cui all'art. 630 del c.p.c. la cancellazione della trascrizione (art. 562 del c.p.c.. Ad essa deve provvedere il direttore dell'ufficio del territorio, su presentazione dell'ordinanza del G.E.: questa, tuttavia, non deve essere stata impugnata con reclamo ex art. 630, terzo comma c.p.c., nel qual caso si dovrà attendere l'esito del giudizio. Ai fini della prova della definitività dell'ordinanza, sarà necessario ottenere la certificazione del cancelliere attestante che non è stato presentato reclamo entro i termini di legge.