(massima n. 1)
Gli effetti del provvedimento di sospensione dell'esecuzione emesso dal giudice ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ. sono limitati al procedimento esecutivo nel quale esso č pronunciato, senza che possano influire su altri procedimenti esecutivi promossi tra le stesse parti. (Nella specie, rigettando il ricorso proposto, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con la quale era stato ritenuto che la sospensione dell'esecuzione del rilascio di un fondo agrario, iniziata in base alla sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, non poteva estendere i suoi effetti alla successiva esecuzione intrapresa sulla scorta della sentenza esecutiva di appello).