(massima n. 1)
A differenza dell'opposizione a precetto cambiario anteriore all'inizio dell'esecuzione, che va proposta con citazione innanzi al giudice competente ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., ma con possibilità di chiedere — al presidente del tribunale od al pretore, allegando la citazione notificata — la sospensione dell'esecuzione e, quindi, del suo stesso inizio in base all'art. 64 della legge cambiaria (salvo riesame del provvedimento nel caso di giudizio, in base all'art. 65 della stessa legge), tale opposizione, ove successiva all'inizio dell'esecuzione, va proposta in forza dell'art. 615, secondo comma, c.p.c., con ricorso al giudice dell'esecuzione e allo stesso, prima dell'eventuale rimessione delle parti davanti al giudice competente, compete la decisione in ordine alla sospensione.