(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata, quando l’istanza di sospensione della procedura esecutiva sia rigettata ai sensi dell’art. 624 c.p.c. e, con separato ma contestuale provvedimento, il giudice provveda alla assegnazione delle somme pignorate, il rimedio esperibile avverso quest’ultimo non è la sua impugnazione, ma il reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., in considerazione della unità logico-giuridica dei due provvedimenti emessi.