(massima n. 1)
Nell'ipotesi di vendita forzata — in cui la legge pone una strettissima interdipendenza tra decadenza dell'aggiudicatario per mancato pagamento, fissazione della nuova vendita e confisca della cauzione — non può invocarsi la sussistenza di garanzie reali o altri vincoli gravanti sulla cosa oggetto di aggiudicazione ai fini dell'applicabilità degli artt. 1482 e 1489 c.c.; l'imputabilità dell'inadempimento può assumere peraltro rilievo ai fini della condanna di cui all'art. 177 att. c.p.c. sotto il profilo della colpevolezza in relazione ad una situazione che legittima il ricorso all'autotutela; ciò implica, dato il richiamo alla buona fede di cui all'art. 1460, secondo comma c.c. e al timore di rivendica per un pericolo prima ignorato di cui all'art. 1481 c.c., la conoscenza da parte dell'aggiudicatario decaduto del pericolo di evizione e non può pertanto escludersi l'imputabilità dell'inadempimento allorquando la conoscenza del pericolo di evizione non sussista.