(massima n. 1)
In tema di vendita coattiva di beni mobili in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare, ove il soggetto che abbia proposto l'offerta pił vantaggiosa, con il quale il curatore sia stato autorizzato a concludere la vendita, non rispetti la sua proposta, scattano, non gią le conseguenze di cui all'art. 1337 c.c. in tema di responsabilitą contrattuale, ma quelle previste in materia di procedura espropriativa dall'art. 587 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 177 disp. att. c.p.c. (perdita della cauzione e, ove il prezzo derivante dal nuovo incanto sia inferiore, obbligo di pagare la differenza). Il ricorso a tale forma di autotutela resta legittimo in ogni caso, presumendosi l'imputabilitą dell'inadempimento a carico dell'aggiudicatario, salva la prova contraria su quest'ultimo incombente.