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Articolo 509 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Composizione della somma ricavata

Dispositivo dell'art. 509 Codice di procedura civile

La somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio (1) delle cose vendute o assegnate [540 3, 585 1, 590], di rendita o provento delle cose pignorate [594] (2), di multa (3) e risarcimento di danno da parte dell'aggiudicatario [494 3, 495, 540 2, 574 3, 587] (4).

Note

(1) La norma si riferisce alla c.d. massa attiva, ovvero la massa da distribuire. Innanzitutto, la massa è composta dal prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate.
Nello specifico, il conguaglio consiste nella somma che l'assegnatario deve pagare nel caso in cui il valore del bene assegnato sia superiore al credito vantato dall'assegnatario stesso. Di fatto, l'assegnazione di un bene ed il pagamento del conguaglio danno luogo alla c.d. mista.
(2) Per rendite o proventi delle cose pignorate si intendono i frutti civili e naturali delle cose pignorate. Infatti, i frutti sono destinati a soddisfare i creditori concorrenti, tolte le spese necessarie.
(3) La multa a cui si riferisce la norma coincide con la cauzione versata da coloro che intendono concorrere all'incanto nell'espropriazione immobiliare (v. 580). Infatti, se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione gli viene restituita dopo la chiusura dell'incanto; se l'offerente diviene aggiudicatario, la cauzione garantisce il pagamento del prezzo nel termine fissato dal giudice. Infine, nel caso di una sua inadempienza, l'aggiudicatario perde la cauzione a titolo di multa (v. 587).
(4) La voce "risarcimento di danno" di cui alla norma in analisi, consiste nella somma dovuta dall'aggiudicatario che risulti inadempiente in ordine all'obbligo di versare il prezzo. In tale caso, infatti, se l'aggiudicatario non versa tempestivamente e integralmente il prezzo offerto, decade dall'aggiudicazione ed è tenuto a pagare la differenza tra il prezzo offerto e quello ricavato dalla nuova liquidazione forzata, unita alla cauzione confiscata. È questa un'ipotesi di c.d. vendita in danno.

Spiegazione dell'art. 509 Codice di procedura civile

La norma si riferisce alla c.d. massa attiva, ovvero la massa da distribuire, la quale è composta da quanto proviene a titolo di:

  1. prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate.
Il prezzo ovviamente è la somma di denaro che è stata ricevuta dalla procedura quale corrispettivo della vendita forzata.
Il conguaglio consiste nella somma che l'assegnatario deve pagare nel caso in cui il valore del bene assegnato sia superiore al credito vantato dall'assegnatario stesso.

  1. rendita o provento delle cose pignorate: si intendono come tali i frutti civili e naturali delle cose pignorate.
Tra i frutti civili, ad esempio, devono essere compresi anche i canoni di locazione dell'immobile pignorato, con la conseguenza che il locatore proprietario debitore esecutato perde la legittimazione sostanziale sia a richiedere al conduttore il pagamento dei canoni sia ad accettarli, spettando tale legittimazione in via esclusiva al custode, fino al decreto di trasferimento del bene.

  1. di multa e risarcimento di danno da parte dell'aggiudicatario.
La multa coincide con:
  1. le somme versate dal debitore in sede di procedimento ex art. 495 del c.p.c. ove lo stesso non si concluda con la conversione del pignoramento;
  2. la perdita di un decimo della cauzione prevista dall'art. 580 del c.p.c., 2° co., a carico di chi, ammesso a partecipare all'incanto, abbia omesso di parteciparvi senza documentato e giustificato motivo;
  3. la perdita integrale della cauzione prevista dall'art. 584 del c.p.c., ultimo comma, a carico di chi abbia fatto offerte dopo l'incanto;
  4. la perdita della cauzione versata dall'aggiudicatario inadempiente nel caso di cui all' art. 587 del c.p.c..
Il risarcimento del danno, invece, consiste nella somma dovuta dall'aggiudicatario che risulti inadempiente in ordine all'obbligo di versare il prezzo.
Infatti, se l'aggiudicatario non versa tempestivamente e integralmente il prezzo offerto, decade dall'aggiudicazione ed è tenuto a pagare la differenza tra il prezzo offerto e quello ricavato dalla nuova liquidazione forzata, unita alla cauzione confiscata (si parla in questo caso di c.d. vendita in danno).

In relazione a questa voce della massa attiva, deve osservarsi che la stessa, come peraltro espressamente riconosciuto dall'art. 177 del c.p.c., è l'unica ad essere costituita, non da una somma di denaro in contante, bensì da un diritto di credito.

Infine, si ritiene opportuno evidenziare che la massa attiva, finché non viene ripartita tra i creditori rimane di proprietà del debitore, tant’è che se il processo si estingue la somma ricavata è consegnata al debitore ex art. 632 del c.p.c. comma 2.

Massime relative all'art. 509 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 19323/2005

Dopo il pignoramento di un immobile che era stato già dato in locazione, il locatore-proprietario perde la legittimazione sostanziale sia a richiedere al conduttore il pagamento dei canoni sia ad accettarli, spettando tale legittimazione in via esclusiva al custode, fino al decreto di trasferimento del bene, per effetto del quale la proprietà del bene e dei frutti si trasferisce all'aggiudicatario. Pertanto qualora il locatore venga nominato custode dell'immobile pignorato, mutando il titolo del possesso del bene, può richiedere il pagamento dei canoni solo nell'esercizio del potere di amministrazione e gestione del bene. A tal fine, intrapresa dal locatore, dopo il pignoramento, azione per il pagamento dei canoni, per economia dei giudizi e in forza del principio di conservazione degli atti processuali, gli è consentito dichiarare in sede di appello, modificando la veste assunta, di agire in qualità di custode, ufficio comunicato al conduttore all'atto della notifica del pignoramento contenente la relativa nomina. Per l'esercizio di tale potere processuale non è necessaria l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, trattandosi di esplicazione di compiti di ordinaria amministrazione nella gestione dell'immobile pignorato, ai cui frutti si estende il pignoramento.

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