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Articolo 574 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Provvedimenti relativi alla vendita

Dispositivo dell'art. 574 Codice di procedura civile

Il giudice dell'esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo è avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586. Quando l’ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, col decreto di cui al primo periodo il giudice dell’esecuzione può autorizzare l’aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell’immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita. Il giudice dell’esecuzione individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione è rilasciata a favore della procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell’immobile entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di cui all’articolo 587, primo comma, secondo periodo, nonché del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all’immobile; la fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice.

Si applica anche a questa forma di vendita la disposizione dell'articolo 583.

Se il prezzo non è depositato a norma del decreto di cui al primo comma, il giudice provvede a norma dell'articolo 587.

Note

(1) L'articolo in esame, da ultimo modificato dal D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132, disciplina la fase finale della vendita senza incanto, disponendo che, nel caso in cui il giudice accolga l'offerta di acquisto presentata ai sensi dell'art. 571 del c.p.c., emette il decreto di vendita, indicando le modalità di versamento del prezzo e il termine entro cui il versamento deve essere effettuato. Nel caso in cui il giudice dell'esecuzione, abbia già fissato le modalità e il tempo di pagamento nell'offerta accettata non potrà modificarle.

Spiegazione dell'art. 574 Codice di procedura civile

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n.132 ha modificato la norma in esame, integrandone il contenuto per disciplinare il pagamento rateale del prezzo.
In particolare, si prevede adesso che:
- il giudice dell'esecuzione, con decreto, possa autorizzare l'aggiudicatario che ne faccia richiesta ad immettersi comunque nel possesso dell'immobile venduto;
- lo stesso giudice debba però far prestare all'aggiudicatario una fideiussione pari ad almeno il 30% del prezzo di vendita. La fideiussione è rilasciata a favore della procedura esecutiva, a garanzia del rilascio dell'immobile in caso di inadempienza
dell'aggiudicatario, nonché del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'immobile;
- la fideiussione debba essere rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari sottoposti a revisione contabile.

Nella vendita senza incanto l'aggiudicazione è immediatamente definitiva; infatti, a differenza di quanto accade per la vendita con incanto, non sono ammesse ulteriori offerte.

Al giudice non resta che disporre, con decreto, i termini e le modalità di pagamento del prezzo, a meno che gli stessi non siano stati già indicati nell'offerta o durante la gara.

Il mancato versamento del prezzo nei termini e con le modalità prescritte comporta la dichiarazione di decadenza dell'aggiudicatario, la perdita della cauzione e il passaggio alla vendita con incanto ex art. 587 del c.p.c..
Avvenuto il pagamento del prezzo, il giudice provvede all'emanazione del decreto di trasferimento.

Massime relative all'art. 574 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 18841/2021

In tema di esecuzione immobiliare, il termine perentorio per il versamento del saldo da parte dell'aggiudicatario del bene č quello stabilito dal giudice con l'ordinanza di vendita; ne deriva, in questa ipotesi, che la mancata comparizione dello stesso aggiudicatario alla pubblica udienza fissata per l'esame delle offerte non impone di comunicargliene l'esito e non giustifica una dilazione del termine in questione; al contrario, il diverso termine fissato dal medesimo giudice con il decreto previsto dall'art. 574, comma 1, c.p.c. trova applicazione solo qualora la menzionata ordinanza non contenga indicazioni al riguardo. (Rigetta, TRIBUNALE TRANI, 27/11/2017).

Cass. civ. n. 3607/2015

In tema di espropriazione forzata immobiliare, é valida la vendita senza incanto qualora l'aggiudicatario del bene versi il saldo prezzo nel termine - diverso e maggiore rispetto a quello originariamente fissato nell'ordinanza ex art. 569 c.p.c. - successivamente stabilito dal giudice dell'esecuzione, con provvedimento generale modificativo delle condizioni di svolgimento di tutte le vendite forzate dell'ufficio, che sia stato emesso prima dell'esperimento di vendita e pubblicizzato nelle forme di cui all'art. 490 c.p.c..

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