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Articolo 576 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Contenuto del provvedimento che dispone la vendita

Dispositivo dell'art. 576 Codice di procedura civile

Il giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto(1), stabilisce, sentito quando occorre un esperto:

  1. 1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti (2);
  2. 2) il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'articolo 568 (3);
  3. 3) il giorno e l'ora dell'incanto;
  4. 4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell'articolo 490 ultimo comma (4);
  5. 5) l'ammontare della cauzione(5) in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti [disp. att. 86];
  6. 6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;
  7. 7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito

L'ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere (6).

Note

(1) Il giudice dell'esecuzione con ordinanza dispone la vendita all'incanto quando la vendita senza incanto non è andata a buon fine.
(2) Nell'ipotesi in cui l'immobile costituisca un'unità colturale non potrà avere luogo la divisione in lotti (si cfr. 577), proprio perché il frazionamento ostacola una coltivazione produttiva e razionale coltivazione. Negli altri casi, il frazionamento in più lotti si risolve in tante vendite quanti sono i lotti.
(3) Al fine di definire quale sia il prezzo base, il giudice dell'esecuzione può rivolgersi ad un esperto per chiedere una stima dell'immobile e altre nozioni tecniche relative al caso concreto (si cfr. 568).
(4) Il termine che deve intercorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto si ritiene ordinatorio. Quindi, il giudice d'ufficio può abbreviarlo o prorogarlo, dandone idonea comunicazione mediante forme di pubblicità straordinarie.
Se tale termine non viene rispettato, è prevista l'impugnabilità dell'ordinanza di aggiudicazione con l'opposizione agli atti esecutivi.
(5) Si precisa che l'ammontare della cauzione ai sensi della L.80/2005 non può essere stabilito in maniera superiore al decimo del prezzo base d'asta determinato per l'immobile.
(6) La pubblicazione dell'ordinanza avviene mediante l'affissione nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo per tre giorni continui (si cfr. 490).

Spiegazione dell'art. 576 Codice di procedura civile

La vendita con incanto presenta gli stessi elementi di quella senza incanto, ma si caratterizza per una struttura più complessa, come si evince dal contenuto della stessa ordinanza che la dispone.

Generalmente il giudice dell'esecuzione, al fine di stabilire la base d’asta di ogni singolo lotto o del complesso (in caso di bene non frazionabile), si avvale della consulenza di un esperto.

Il bando, emessa dal giudice dell’esecuzione e con il quale questi disciplina la vendita con incanto, prevede i mezzi di pubblicità dell'incanto, l'eventuale frazionamento in lotti del bene da vendere, il prezzo a base d'asta, la misura minima del rilancio d'asta, il giorno e l’ora dell'udienza pubblica durante la quale avverrà l'incanto alla presenza del giudice dell'esecuzione ed il termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, entro il quale l'aggiudicatario deve depositare il prezzo.

Quest’ultimo termine, così come fissato nel provvedimento con cui viene disposta la vendita, può farsi decorrere solo dall'aggiudicazione definitiva, coincidente con il momento in cui sarà risultato che la domanda di aumento di un sesto non è stata presentata o, seppur presentata, è stata ritenuta inammissibile.

Il nuovo testo dell' art. 490 del c.p.c. limita notevolmente la discrezionalità del giudice nel fissare il termine intercorrente tra la pubblicità e l'incanto, che non potrà essere inferiore a quarantacinque giorni; è stato affermato che la previsione del termine di quarantacinque giorni per la pubblicità sia indice significativo della necessità di procedere ad una nuova pubblicazione dell'avviso di vendita con incanto a seguito del passaggio a questa fase, malgrado la precedente pubblicazione dell'ordinanza ex art. 569 del c.p.c..

Per quanto concerne la cauzione, a cui si fa riferimento al n. 5, per la stessa ne viene fissata la misura, che deve essere non superiore al decimo del prezzo base d'asta, e il termine entro cui gli offerenti devono prestarla.
Parte della dottrina propende per la natura ordinatoria del termine per prestare la cauzione, con conseguente previsione del potere del giudice dell’esecuzione di abbreviazione o di proroga dello stesso, ragionando sul presupposto che il deposito cauzionale integra una condizione di efficacia dell'offerta, sicché ai fini della partecipazione all'incanto, è sufficiente che il giudice verifichi la congruità di esso nel momento in cui dà inizio alla vendita.
Altra parte della dottrina, invece, sostiene la sua natura perentoria, rilevando la possibilità di servirsi dell'istituto della rimessione in termini.

L’ordinanza che dispone l'incanto viene pubblicata dal cancelliere.

Tale provvedimento, inoltre, è soggetto alla disciplina generale dell' art. 487 del c.p.c. ed è revocabile e modificabile fino a quando sia aperto l'incanto.

Massime relative all'art. 576 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 9255/2015

In tema d'espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche in relazione ad eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime di cui all'art. 490 cod. proc. civ., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento da ciascuno di loro riposto nella trasparenza e complessiva legalità della procedura, per cui la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti gli interessati e, cioè, da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore.

Cass. civ. n. 12004/2012

In tema di liquidazione fallimentare, il termine per il versamento del prezzo, di cui agli artt. 576 n. 7 e 585, primo comma, cod. proc. civ., si inserisce nel procedimento di vendita coattiva e deve considerarsi di natura processuale, in quanto prodromico al trasferimento dell'immobile e, quindi. alla definitiva attribuzione del bene, essendo diretto a concludere una fase esecutiva; ne consegue la soggezione alla sospensione feriale dei termini, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Cass. civ. n. 262/2010

Nell'ambito dell'espropriazione immobiliare, il termine che il giudice dell'esecuzione fissa nell'ordinanza di vendita con incanto, ai sensi dell'art. 576, primo comma, n. 5 c.p.c. (nel testo "ratione temporis" vigente, anteriore alle modifiche introdotte dalle leggi n. n. 80 e 263 del 2005), per il deposito della cauzione da parte degli offerenti è perentorio e, pertanto, non può essere prorogato; il deposito della cauzione rappresenta infatti la modalità attraverso la quale la parte che lo esegue manifesta la volontà di essere ammessa a partecipare al procedimento di vendita, il quale, essendo informato al canone base della parità tra quanti vengono sollecitati ad offrire, postula che le condizioni fissate dal giudice nell'avviso di vendita restino inalterate.

Cass. civ. n. 14842/2007

Il procedimento di espropriazione — se, dopo l'aggiudicazione provvisoria, prosegue con l'eventuale offerta di aumento di sesto e con la gara tra gli offerenti — è retto, anche nella nuova fase, dall'ordinanza ex art. 576 c.p.c., la quale trova il suo momento esecutivo (art. 487 c.p.c.) nell'aggiudicazione, sicché fino a tale momento può sempre essere revocata o modificata dal giudice che l'ha emessa. Pertanto il giudice dell'esecuzione può modificarla anche nella parte che concerne la cauzione, senza che sia prevista alcuna pubblicità del provvedimento quando, come nella specie, la modifica sia contenuta nello stesso verbale di vendita, di cui chi non sia stato presente all'incanto prende conoscenza con la lettura del verbale, che è in ogni caso indispensabile al fine di conoscere il prezzo raggiunto dall'incanto. (Fattispecie anteriore all'approvazione della modifica di cui all'art. 584 c.p.c., con la quale è stato espressamente previsto il raddoppio della cauzione da parte dell'offerente in aumento di sesto).

Cass. civ. n. 12115/2006

In tema di impugnazioni, il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione, è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi e abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile, sulla base del citato principio, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice della esecuzione, nell'ambito di una procedura esecutiva, revocata una precedente ordinanza, aveva fissato l'udienza per la vendita dell'azienda staggita ad un prezzo superiore a quello indicato nell'ordinanza revocata; ha conclusivamente affermato la S.C. che l'ordinanza suddetta non solo era del tutto priva dei requisiti formali e procedurali necessari per riconoscerle natura di sentenza, ma, soprattutto, non aveva carattere decisorio, in quanto non definiva la controversia ma era un solo atto interlocutorio di impulso processuale nell'ambito del procedimento esecutivo: lo strumento per impugnare la predetta ordinanza non era, pertanto, il ricorso per cassazione bensì la opposizione agli atti esecutivi di cui al secondo comma dell'articolo 617 c.p.c.).

Cass. civ. n. 12653/1995

Nell'espropriazione forzata immobiliare, la nullità derivante dalla omessa pubblicità straordinaria disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 490 c.p.c. con l'ordinanza che dispone l'incanto, idonea a riverberarsi, con effetti anche per l'acquirente, sull'atto di aggiudicazione, deve essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., a pena di inammissibilità entro il termine di decadenza di cinque giorni dall'atto di aggiudicazione (che chiude la fase dell'incanto) se emesso in presenza della parte ovvero della sua comunicazione.

Cass. civ. n. 5621/1994

In tema di espropriazione forzata immobiliare, il mandatario con procura speciale per la partecipazione all'incanto può compiere tutto il necessario per la realizzazione dell'incarico e può, quindi, anche opporsi alla richiesta di aumento di sesto, senza necessità di altra procura.

Cass. civ. n. 5826/1985

Nell'esecuzione per espropriazione forzata immobiliare, qualora, con l'ordinanza che dispone l'incanto a norma dell'art. 576 c.p.c., venga prescritta una forma di pubblicità straordinaria, secondo la previsione dell'art. 490 ultimo comma c.p.c., la mancanza od irregolarità di tale pubblicità, riguardando un atto strutturale di una fase del processo esecutivo che si chiude con l'ordinanza di aggiudicazione, determina la nullità di quest'ultimo provvedimento, e, ove fatta tempestivamente valere dall'interessato con opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. — prima della pronuncia del decreto di trasferimento — avverso tale aggiudicazione, comporta di conseguenza anche la nullità del decreto stesso, con effetti anche nei confronti dell'acquirente (non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 2929 c.c.).

Cass. civ. n. 6297/1984

Nell'espropriazione forzata, il termine che a norma dell'art. 576 n. 4 c.p.c., deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto ha carattere ordinatorio, con la conseguenza che la sua inosservanza non influisce sulla validità della vendita che abbia avuto luogo nel giorno fissato dal giudice dell'esecuzione.

Cass. civ. n. 1766/1981

Sulla validità dell'ordinanza di vendita all'incanto dell'immobile pignorato non incide la circostanza che il prezzo base sia fissato con riferimento ad una stima effettuata da esperto alcuni anni prima, e, quindi, verosimilmente inferiore al valore attuale di mercato, atteso che trattasi di dato indicativo, che non pregiudica l'esito della vendita e la realizzazione del giusto prezzo in esito alla gara fra gli offerenti.

Cass. civ. n. 2339/1980

Le disposizioni date dal giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 576 c.p.c., con il provvedimento che stabilisce procedersi alla gara, vanno osservate a pena di nullità; ne consegue che, qualora il giudice, nonostante le irregolarità del provvedimento suddetto, proceda oltre nell'esecuzione ed emetta ordinanza di aggiudicazione, è ammissibile la successiva formale opposizione al detto atto, traducendosi i vizi del procedimento in vizi della vendita. Ciò comporta l'inapplicabilità della disposizione contenuta nell'art. 2929 c.c., dato che la preclusione delle eccezioni di nullità del processo esecutivo, stabiliti in detta norma, opera solo quando la vendita, come atto finale del processo esecutivo, sia esente da vizi formali, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti anteriori, che della vendita costituiscano il presupposto.

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