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Articolo 592 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Nomina dell'amministratore giudiziario

Dispositivo dell'art. 592 Codice di procedura civile

L'amministrazione giudiziaria dell'immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni (1) e affidata a uno o più creditori o a un istituto all'uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono [disp. att. 159].

All'amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti (2).

Note

(1) Il termine massimo di durata della misura dell'amministrazione giudiziaria è pari a tre anni, termine che non può essere oggetto di proroga alcuna. Diversamente, se l'amministrazione giudiziaria viene concessa per un periodo minore, le parti sono legittimata a rivolgersi al giudice dell'esecuzione chiedendo una proroga sino al raggiungimento del termine massimo di cui sopra.
(2) Una volta nominato, l'amministratore giudiziario assume la qualità di organo ausiliario del giudice, titolare degli stessi poteri e degli stessi obblighi del custode (si cfr. art. 65 del c.p.c.). Infatti, con la nomina dell'amministratore cessa la custodia precedentemente disposta. Si precisa che, visto che l'amministrazione giudiziaria si svolge sotto il controllo del giudice dell'esecuzione, l'amministratore può concedere in locazione l'immobile previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione (si cfr.560). Tale autorizzazione deve infatti essere richiesta ogni volta in cui l'amministratore abbia intenzione di porre in essere atti che incidano sulla situazione giuridica ed economica dell'immobile, modificandola.

Spiegazione dell'art. 592 Codice di procedura civile

Secondo la definizione più diffusa, per amministrazione giudiziaria si intende la gestione temporanea dell'immobile pignorato in attesa di una futura vendita, differita nel tempo.
Ai sensi dell’art. 591 del c.p.c., tale amministrazione può essere disposta dopo l'infruttuoso esperimento della vendita, in alternativa alla fissazione di una nuova vendita, se non vi sono domande di assegnazione del bene oppure se il giudice dell'esecuzione ritiene di non doverle accogliere.

Il suo scopo è quello di consentire che gli ulteriori incanti o l'assegnazione possano avvenire nelle migliori condizioni possibili, evitando sia che le vendite successive vengano fissate in condizioni sfavorevoli del mercato sia che, nel frattempo, l'immobile possa deteriorarsi.
E’ discusso se il medesimo istituto possa assolvere anche ad una diversa funzione, ossia quella di consentire, nel termine massimo di tre anni, la soddisfazione dei creditori con i frutti civili ricavati dall'immobile.
In realtà, stando a quanto emerge dalla Relazione del Ministro Guardasigilli al Re, si ritiene che l’intenzione del legislatore sia stata proprio quella di attribuire all'amministrazione giudiziaria entrambe le funzioni, cioè permettere in molti casi ai creditori di trarre temporaneamente un beneficio dalla gestione del bene pignorato e contemporaneamente evitare ad debitore il pericolo che la vendita avvenga a condizioni per lui troppo sfavorevoli.

La legge non prevede espressamente quali siano i poteri e gli obblighi dell'amministratore giudiziario, ed al riguardo si sono sviluppate due diverse tesi.

Secondo la prima spetta al giudice dell'esecuzione determinare di volta in volta le funzioni ed i poteri dell'amministratore; in assenza di disposizioni, non può che trovare applicazione la regola generale in tema di amministrazioni giudiziarie, secondo cui l'amministratore ha il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell'ordinaria amministrazione, mentre è necessaria una specifica autorizzazione per compiere atti di straordinaria amministrazione.

Secondo un’altra tesi, trova applicazione l’art. 1800cc, con la conseguenza che i poteri dell'amministratore sono quelli del depositario per ciò che concerne l'attività di custodia del bene, mentre si applicano le norme del mandato, se la natura delle cose richiede atti di amministrazione.

Altra problematica che tale istituto ha richiesto di affrontare concerne la sua differenza con la custodia, la quale costituisce la conseguenza naturale del pignoramento.
In dottrina è stata al riguardo rilevato che l'amministratore ha non solo il compito di conservare ma anche quello di amministrare i beni pignorati, il che trasforma la gestione da statica a dinamica.
Per tale ragione si è affermato che il legislatore ha in realtà inteso operare una distinzione tra "amministrazione conservativa" (è tale quella del custode), e "amministrazione gestoria" (è tale quella svolta dall'amministratore giudiziario).

Soggetti attivi dell’amministrazione giudiziaria possono essere uno o più creditori, l’istituto all'uopo autorizzato con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia, oppure lo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono (in quest’ultimo caso occorre anche il consenso dei creditori iscritti non intervenuti ex art. 590 del c.p.c.).

L'amministratore assume la qualità di organo ausiliare del giudice (art. 65 del c.p.c.), con gli obblighi ed i poteri propri di questo.

Massime relative all'art. 592 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 27148/2006

L'amministrazione giudiziaria dell'immobile è prevista dall'art. 591 c.p.c. come alternativa rispetto ad un incanto successivo al ribasso è rimessa alla decisione del giudice dell'esecuzione, a prescindere da una espressa domanda dei creditori procedenti, e non rappresenta una forma autonoma di esecuzione, ma costituisce una fase incidentale del procedimento di espropriazione, meramente eventuale e sussidiaria, che ha la funzione di sospenderlo in presenza di una contingenza negativa in attesa di tempi in cui il mercato sia più favorevole. Il suo scopo è di mantenere il valore stimato dei beni e di evitare la diminuzione che ne comporterebbe il ricorso ad un nuovo incanto. (Principio affermato riguardo a fattispecie soggetta al testo dell'art. 591 anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 39 quater del D.L. n. 273 del 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 51 del 2006).

Cass. civ. n. 4899/1980

Il custode dell'immobile pignorato, anche se ne è proprietario, non può, neppure con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, stipulare un contratto di colonia parziaria in ordine all'immobile in quanto tale contratto non è assimilabile a quello di locazione. Pertanto, la stipulazione di un contratto di colonia parziaria non è opponibile ai creditori, ne all'aggiudicatario dell'immobile stesso.

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