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Articolo 560 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Riduzione del legato o della donazione d'immobili

Dispositivo dell'art. 560 Codice Civile

(1)Quando oggetto del legato [649 c.c.] o della donazione [769 c.c.] da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente(2) [720 c.c.].

Se la separazione non può farsi comodamente [720] e il legatario o il donatario ha nell'immobile una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile [556 c.c.], l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile(3). Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile compensando in danaro i legittimari(4).

Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario(5) [536 c.c.].

Note

(1) La norma in commento, nonostante il dato letterale, si ritiene applicabile anche ai beni mobili e alle disposizioni a titolo universale.
(2) Si ha la possibilità di realizzare una comoda divisione quando l'immobile può essere diviso in porzioni autonome senza riduzione del valore economico del bene.
In tal caso vengono separate le quote necessarie per reintegrare i legittimari nei loro diritti, attribuendo loro quota di legittima in natura.
(3) Si deve restituire l'immobile all'eredità laddove:
- esso non sia comodamente divisibile;
- il legatario o il donatario abbia nell'immobile un'eccedenza superiore ad 1/4 del valore della disponibile.
In tal caso il legatario o il donatario ha diritto di ottenere una somma che rappresenti il valore della porzione disponibile.
(4) Il legatario o il donatario ha la facoltà di rimanere proprietario dell'immobile se:
- esso non sia comodamente divisibile;
- il legatario o il donatario non abbia nell'immobile un'eccedenza superiore ad 1/4 del valore della disponibile.
In tal caso il legatario o il donatario deve compensare in denaro i diritti del legittimario.
Il valore dell'immobile si determina al momento del pagamento e non quando si apre la successione.
(5) E' necessario, però, che vi siano altri beni sufficienti a soddisfare il diritto del legittimario a conseguire la sua quota in natura. Tale previsione si applica alle donazioni e ai legati cumulabili con la quota di legittima, che si computano prima sulla disponibile e, per l'eccedenza, sull'indisponibile.

Ratio Legis

La norma mira a bilanciare il diritto del legittimario a conseguire la sua quota in natura con la necessità di non arrecare un pregiudizio economico dalla divisione degli immobili oggetto di donazione o legato.

Spiegazione dell'art. 560 Codice Civile

L’articolo detta la regola per la riduzione della disposizione lesiva della legittima avente per oggetto un immobile: l’ipotesi prevista è che solo in parte la disposizione ecceda la porzione disponibile.
In principio, per l’applicazione della regola che la legittima è quota in natura, la legge dispone che la riduzione si operi mediante separazione della parte dell’immobile, il cui valore supera la disponibile. Questa separazione è però subordinata alla circostanza che ciò possa avvenire comodamente: questo significa che, per effetto della separazione, non deve rimanere diminuito il valore complessivo dell’immobile.

Quando la separazione non sia conveniente, si distingue l’ipotesi in cui il valore dell'immobile ecceda di oltre un quarto quello della porzione disponibile, dall'ipotesi in cui tale eccedenza sia eguale o inferiore al quarto. Nel primo caso, l’immobile, commutato per l’onorato nel valore della porzione disponibile, è attribuito ai legittimari; nel secondo coso segue invece una commutazione parziale, nel limite massimo del quarto, della legittima in danaro, poiché l'onorato può trattenere per intero l'immobile, corrispondendo il valore dell’eccedenza ai legittimari.

Il terzo comma specifica che, se l’immobile è attribuito a chi sia anche legittimario, questi può ritenere l’immobile, fino a concorrenza del valore della disponibile e della legittima. Disposizione evidentemente superflua, perché alla stessa conclusione si arriverebbe in base alle disposizioni relative alle liberalità fatte ai legittimari. Si ritiene che, qualora il valore dell’immobile superi il valore della disponibile e della legittima, sia applicabile, nel silenzio della legge, la regola del secondo comma di questo articolo.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 560 Codice Civile

Cass. civ. n. 21435/2022

Al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che risulti l'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità, intenzione che, in mancanza di formule sacramentali, peraltro non richieste, può desumersi anche dal complessivo contenuto dell'atto attraverso l'opportuna indagine interpretativa, sicchè, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi in conto di legittima. Lo stabilire se una disposizione testamentaria in favore di un legittimario integri un legato in sostituzione o in conto di legittima, implicando un apprezzamento dei fatti, è demandato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.

Cass. civ. n. 39368/2021

In caso di lesione della quota di legittima, il legittimario, pur potendo eliminare la lesione attraverso la sola collazione, può altresì esercitare contestualmente l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che soltanto l'accoglimento di tale domanda può assicurargli l'assegnazione dei beni in natura, sia attraverso il subentro nella comunione ereditaria quando la disposizione testamentaria lesiva non riguardi singoli beni, sia attraverso il subentro nella comunione di singoli beni, come dimostrato dall'art. 560 c.c., che, nel disciplinarne lo scioglimento, prevede, in via preferenziale, la separazione della parte di bene necessaria per soddisfare il legittimario e, in caso di impossibilità della separazione in natura e dunque di non comoda divisibilità del bene, l'applicazione dei criteri preferenziali specificamente individuati dal comma 2, in deroga a quelli di carattere generale di cui all'art.720 c.c..

Cass. civ. n. 12872/2021

La sentenza di accoglimento della domanda di riduzione della quota di legittima racchiude due statuizioni, l'una, sempre uguale, consistente nell'accertamento della lesione della predetta quota e nella risoluzione, con effetto costitutivo limitato alle parti, delle disposizioni negoziali lesive, l'altra, avente contenuto di condanna, che si pone con la statuizione costitutiva in rapporto variabile, a seconda che la reintegra richieda la previa divisione di beni ereditari, con conseguente condanna di uno dei condividenti al pagamento del conguaglio, oppure unicamente il versamento da parte del donatario del controvalore della quota, ai sensi dell'art.560 c.c; pertanto, solo nel secondo caso, integrandosi un rapporto di "dipendenza" tra capo costitutivo e capo condannatorio, quest'ultimo è immediatamente eseguibile, ex art. 282 c.p.c., indipendentemente dal passaggio in giudicato del primo, mentre, nel primo caso, venendo in considerazione un rapporto di "corrispettività" tra i due capi della sentenza, l'esecuzione di quello di condanna ne presuppone il passaggio in giudicato.

Cass. civ. n. 1884/2017

Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario - mediante la cosiddetta riunione fittizia - stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita, nonché, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei "frutti" dal legittimario medesimo non percepiti (nel caso, interessi compensativi sulla somma rivalutata), da disporsi a far data dalla domanda.

Cass. civ. n. 24755/2015

All'attore in riduzione che sia reintegrato nella quota di legittima in natura - com'è necessario, salve le eccezioni ex art. 560, commi 2 e 3, c.c. - spettano "pro quota" i frutti dei beni ereditari dall'apertura della successione, dovendo inoltre il giudice disporre in capo a lui la trascrizione immobiliare della quota di comproprietà sui beni stessi, adeguatamente individuati.

La reintegrazione della quota di legittima, dipendente dall'accoglimento della domanda di riduzione, deve essere effettuata con beni in natura, salvi i casi eccezionalmente previsti dall'art. 560, commi 2° e 3°, cod. civ.

Cass. civ. n. 22097/2015

Il legittimario può esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario anche in sede di divisione ereditaria, atteso che gli effetti della divisione - nonostante il meccanismo della collazione - non assorbono gli effetti della riduzione, quest'ultima obbligando alla restituzione in natura dell'immobile donato, mentre l'altra ne consente l'imputazione di valore.

Cass. civ. n. 11496/2010

Nell'ipotesi di donazione indiretta di un immobile, realizzata mediante l'acquisto del bene con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce lo strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, che ha quindi ad oggetto il bene e non già il denaro. Tuttavia, alla riduzione di siffatta liberalità indiretta non si applica il principio della quota legittima in natura (connaturata all'azione nell'ipotesi di donazione ordinaria di immobile ex art. 560 c.c.), poichè l'azione non mette in discussione la titolarità dei beni donati e l'acquisizione riguarda il loro controvalore, mediante il metodo dell'imputazione; pertanto mancando il meccanismo di recupero reale della titolarità del bene, il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta dev'essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito, con la conseguenza che, nell'ipotesi di fallimento del beneficiario, la domanda è sottoposta al rito concorsuale dell'accertamento del passivo ex artt. 52 e 93 della legge fall.

Cass. civ. n. 2858/2006

In tema di azione di riduzione, la pronuncia — che, previo accertamento della simulazione relativa alla vendita di immobili, in quanto dissimulante una donazione — dichiari l'inefficacia parziale della donazione dissimulata nei limiti necessari alla reintegrazione della quota riservata per legge ai legittimari, qualora il donatario abbia realizzato, sull'immobile, in epoca anteriore all'esperimento della relativa azione, una costruzione, deve ritenersi — in applicazione dell'art. 934 c.c. — estesa al valore del bene comprensivo della costruzione. Infatti, in virtù del principio generale dell'accessione, la costruzione resta assorbita al suolo, a titolo di acquisto originario della proprietà, senza che assumano rilevanza in senso contrario né la natura personale dell'azione di riduzione, né quella costitutiva della sentenza connessa.

Cass. civ. n. 360/1986

Nel giudizio promosso dall'erede riservatario per la riduzione del legato o della donazione di immobile, a norma dell'art. 560 c.c., la restituzione dell'intero immobile può essere imposta al convenuto (sempreché esso non sia anche legittimario ed il valore del bene non superi l'importo della disponibile e della quota che gli spetta come legittimario), alla duplice condizione che non sia possibile separare senza pregiudizio una porzione di detto immobile, e che il medesimo convenuto abbia su di esso un'eccedenza superiore al quarto della disponibile.

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Consulenze legali
relative all'articolo 560 Codice Civile

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A. M. chiede
domenica 25/09/2022 - Toscana
“Gentili Amici,

nella nota "1" dell'art. 560 c.c. è scritto che:
"La norma in commento, nonostante il dato letterale, si ritiene applicabile anche ai beni mobili e alle disposizioni a titolo universale".
Non mi è riuscito trovare alcun riferimento dottrinale o giurispridenziale.
Mi potreste indicare la fonte di quanto affermato.
Grazie”
Consulenza legale i 29/09/2022
La fonte di quanto affermato si ritrova nel pensiero espresso da un illustre giurista che si è occupato della materia delle successioni e donazioni, e precisamente Luigi Ferri, Dei legittimari, 2a ed., in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 536-564, Bologna-Roma, 1981, 223, il quale ritiene la norma applicabile, oltre che ai legati ed alle donazioni, anche alle disposizioni a titolo universale, quando nell'eredità vi siano beni immobili.

Invece, Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria, 4a ed., in Tratt. Cicu, Messineo, Milano, 2000, 286, ha precisato che la disposizione in esame, pur menzionando espressamente solo gli immobili, riguarda anche i beni mobili, in tal senso dovendosi argomentare dal disposto di cui all’art. 1114 del c.c., norma che sancisce il principio generale secondo cui la divisione va fatta in natura, senza distinguere tra mobili e immobili e senza che possa assumere rilevanza il numero delle cose oggetto della comunione o la fonte costitutiva della stessa.
La tecnica della divisione in natura del bene comune trova fondamento nell'autonomo diritto che deve essere riconosciuto a ciascun compartecipe sulla cosa in funzione della quota, il quale, al momento dello scioglimento, si converte nel diritto al conseguimento di una parte della cosa corrispondente alla rispettiva quota.
Costituiscono l’eccezione, invece, l'assegnazione del bene ad un compartecipe o ad alcuni e la vendita a terzi, tenuto conto che la divisione in natura può trovare un limite, e dunque è possibile ad essa derogare, soltanto nella tutela dell'interesse collettivo dei compartecipi e nel concetto di comoda divisibilità della cosa.

Al fine di poter stabilire se un bene, mobile o immobile, possa considerarsi comodamente divisibile, ci si può ricondurre ai principi espressi al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, la quale sostiene che il concetto di comoda divisibilità postula:
a) sotto l'aspetto strumentale, la possibilità di un materiale frazionamento della cosa e quella di un frazionamento che non provochi un notevole deprezzamento del bene comune rispetto alla sua utilizzazione e che consenta la formazione di quote suscettibili di autonomo e libero godimento, non gravate da eccessivi pesi, servitù e limitazioni (così Cass. n. 7083/1995; Cass. n. 5133/1995);
b) sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole porzioni rispetto al valore dell'intero (cfr. Cass. n. 2117/1995; Cass. n. 8201/1990; Cass. n. 1104/1990).

Umberto V. chiede
lunedì 20/07/2020 - Lombardia
“Salve ci sono aggiornamenti e altre domande.Ho chiesto la visura catastale di un immobile che davo per scontato fosse stato donato,invece quell'immobile nel 1990 è stato venduto all'insaputa degli altri figli(U nel 1990 aveva 14 anni).Ho letto che una madre può vendere un appartamento ad un figlio,ma ci deve essere passaggio di denaro,cosa che non credo sia avvenuta,visto che negli anni questo appartamento è sempre stato fatto passare come donazione.Potrei richiedere la copia dell'atto notarile per vedere il prezzo ,ma non ho prove sul passaggio,gli estratti conto trovati partono solo dal gennaio 1991,e non fanno di certo presagire una vendita di appartamento.Potre fare altro per fare chiarezza?

Riguardo invece alla questione rinuncia o accettazione del testamento vi aggiorno

I dati ufficiali e reali ad oggi sono che O ha avuto donazioni per 151mila euro di cui (50mila con usufrutto) e U ha avuto donazioni per 146mila euro(di cui 42mila con usufrutto).

Le domande sono: sia con la collazione(in caso accetto il testamento) che con la riduzione (in caso non accettassi)si calcolano i beni al valore commerciale(come dice il mio geometra) o al valore catastale?Ricordo che vi avevo già fatto questa domanda e mi avevate risposto cosi:I valori delle donazioni da calcolare sono quelli catastali e non quelli commerciali, che paradossalmente, nella situazione economica attuale, sono più alti di quelli commerciali.Ora vorrei capire chi ha ragione perchè le cose tra catastale e commerciale possono cambiare molto.

I valori vengono aggiornati all'apertura della successione quindi gennaio 2020,in caso siano catastali vengono aumentati come non ci fosse usufrutto?Vi metto la rendita della casa che è 1789,52,la quota usufrutto è 42mila il 33% dell'immobile.Cè qualche parametro per calcolarli?Grazie
Altra domanda:Nel caso non accettassi il testamento e O dovesse fare azione di riduzione ,dovrebbe farla obbligatoriamente a tutti e due i rinuncianti( Elena e Umberto) o può fare un’azione di riduzione solo a carico di uno dei due?
Riguardo a questo articolo
– la riduzione, invece, consente solo eccezionalmente al donatario di ritenere l’immobile (e precisamente, in base all’art. 560 c.c., nel caso di eccedenza minore di un quarto della disponibile), e non fa salvi i diritti dei terzi che nel frattempo siano divenuti acquirenti, creditori ipotecari, o affittuari del bene immobile donato; l’immobile oggetto della riduzione, infatti, deve essere restituito libero da pesi di qualunque genere, e addirittura può essere richiesto – previa escussione del patrimonio del donatario – anche al terzo acquirente: il cui acquisto diverrà sicuro soltanto trascorso il termine decennale di prescrizione dell’azione di riduzione.

Io sono proprietario del 44% della casa in questione,quote acquistate per contanti.Nel caso di riduzione della quota rimanente del 55% della donazione, l’articolo sopra dice che non potrei ritenere l’immobile,ma avendo la quota del 44% cosa succederebbe?Potrebbero obbligarmi a vendere la casa?



Scusate ma la questione è delicata e i dubbi sono tanti,aspetto il nuovo preventivo Grazie”
Consulenza legale i 26/07/2020
Il motivo che spinge a formulare questo nuovo quesito è la scoperta, a seguito di un’ispezione catastale, che un immobile, che si presumeva avesse formato oggetto di donazione, risulta, invece, essere stato alienato nell’anno 1990.
La formulazione del quesito lascia anche intendere che parte acquirente sia stato uno dei figli e vi è il dubbio che possa essersi trattato di una donazione dissimulata, anche se risulta estremamente difficile poter acquisire gli estratti conto di quel periodo; gli istituti di credito, in effetti, hanno l’obbligo di conservare per un tempo massimo di dieci anni tutta la documentazione relativa ai rapporti intercorsi con i propri clienti.

Tentando adesso di rispondere alla prima domanda che viene posta, ovvero se sia possibile ricorrere ad altri strumenti per fare chiarezza al riguardo, occorre innanzitutto cercare di inquadrare e capire bene come funziona l’istituto giuridico della simulazione, la quale consiste, appunto, nel compimento di un atto che, in realtà, ne nasconde un altro (in questi casi si parla di simulazione relativa) oppure nel compimento di un atto che cela la reale intenzione delle parti di non modificare la titolarità del bene e, così, di non concludere niente.

Del tema relativo a come dimostrare la falsità di una vendita si sono di recente occupati sia il Tribunale di Padova con sentenza n. 832/17 del 28.03.2017 che la Corte di Cassazione, Sez. II civile con sentenza n. 12317/2019.
A differenza di quanto prevede l'art. 1417 del c.c. per le parti che hanno partecipato all’atto simulato (le quali non possono avvalersi di testimoni, ma solo di documenti), terzi e creditori, invece, possono dimostrare la vendita falsa con qualunque tipo di prova, anche avvalendosi di testimoni o di indizi, quelli che tecnicamente vengono definiti “presunzioni”.
La giurisprudenza sopra citata, ad esempio, ha individuato uno di tali indizi nel fatto che la parte venditrice abbia continuato a vivere nella casa pur dopo averla venduta.
Ciò che occorrerebbe fare, dunque, per dimostrare la simulazione di quell’atto è cercare quanti più indizi possibili, nonché qualche persona, vicina al proprio nucleo familiare, che sia in grado di testimoniare che i genitori di chi pone il quesito, cioè la parte venditrice, non aveva bisogno di denaro per decidersi a vendere quel bene, ovvero ancora che la parte acquirente non disponeva all’epoca di mezzi finanziari sufficienti per effettuare tale acquisto.

Si ritiene sia più che evidente che, a distanza di così tanti anni, e non potendo disporre degli estratti conto di quel periodo, non sarà per nulla facile riuscire a trovare prove sufficienti per dimostrare che le parti hanno in effetti simulato una donazione.
E’ per questo, infatti, che si sconsiglia di intraprendere un giudizio del genere, in quanto difficilmente ormai si potrà riuscire a dimostrare tale simulazione.
Nessun problema, invece, ci si deve porre in ordine ai termini di prescrizione per l’esercizio dell’azione di simulazione.
Infatti, costituisce principio generale quello secondo cui sono imprescrittibili soltanto i termini volti a far valere la simulazione assoluta, cioè nel caso in cui le parti non abbiano inteso concludere alcun negozio giuridico (colorem habet, substantiam vero nullam), mentre sarebbe soggetta all’ordinario termine di prescrizione (dieci anni) l’azione di simulazione relativa, quella che interessa il caso di specie.
La Corte di Cassazione, tuttavia, nella sentenza sopra citata, è giunta ad una diversa conclusione, affermando che il binomio azione di simulazione relativa – prescrittibilità in tanto vale in quanto la suddetta azione miri unicamente ad individuare il reale contratto voluto dalle parti, al fine di far valere il diritto ad esso sotteso.
Quando, invece, l’azione di simulazione, sia essa assoluta che relativa, tenda all’accertamento della nullità non solo del negozio apparente perché non voluto (cioè la vendita), ma anche di quello dissimulato perché illecito (cioè la donazione), in quel caso la sua imprescrittibilità dovrà farsi discendere direttamente dal combinato disposto dell’art. 1414 del c.c. e dell'art. 1422 del c.c..
Nel caso di specie, così come nel caso preso in esame dalla S.C., l’azione di simulazione sarebbe anche volta a far valere la nullità del negozio di donazione dissimulato per mancanza della forma solenne prescritta dal codice civile in materia di donazione.

Passiamo adesso ad esaminare il successivo problema per il quale vengono chiesti chiarimenti, ossia quello relativo alla corretta determinazione del valore degli immobili donati sia ai fini della collazione che di un’eventuale azione di riduzione.
Probabilmente quanto affermato nella precedente consulenza e quanto sostenuto dal tecnico a cui ci si è rivolti non sono altro che due diversi modi di esprimere lo stesso concetto, anche se si tratta di problematiche di natura più tecnica che giuridica, che un geometra sicuramente è meglio in grado di affrontare.
Ad ogni modo, con quanto sostenuto nella precedente consulenza e qui riportato vuole intendersi che il valore del bene donato deve innanzitutto essere determinato secondo il suo stato giuridico al tempo della successione; dunque, poniamo il caso che oggetto di donazione sia stato un terreno, il quale al momento della donazione aveva natura agricola, mentre al tempo dell’apertura della successione è divenuto edificabile, evidentemente sarà di quest’ultima destinazione che si dovrà tener conto ai fini della collazione (sotto questo profilo, dunque, rileva il valore commerciale).
Tuttavia, e qui si giunge a ciò che si intendeva esattamente dire prima, per determinare, sotto un profilo meramente operativo, il reale valore monetario di tale terreno, l’operazione più corretta si ritiene che sia quella di attenersi al prezzo che si andrà ad indicare in una normale compravendita ai fini della sua tassazione, ossia quello risultante dalla rendita catastale del terreno moltiplicata per un determinato coefficiente, diverso a seconda della categoria catastale a cui appartiene l’immobile.
Si tratta dello stesso meccanismo usato per la determinazione della base imponibile al fine di calcolare le diverse imposte, quali imposte di successione e di donazione, imposte di registro, ipotecarie e catastali.
In una situazione di crisi del mercato quale quello attuale, succede spesso che il valore così determinato superi il reale valore di mercato del bene, tant’è che in questi casi le parti indicano, nei rispettivi atti notarili, un valore ai fini della tassazione, dichiarando nel contempo il prezzo realmente pagato, spesso inferiore al primo.
E’ proprio questo ciò che si intendeva dire nella precedente consulenza parlando di valore catastale ed è sulla base di tali criteri che andrà determinato il valore che l’immobile donato ha al momento dell’apertura della successione (non si riesce a comprendere per quale ragione nel quesito, a tale proposito, si fa riferimento ad una quota di usufrutto).
I successivi interrogativi che vengono posti attengono alle modalità di esercizio dell’azione di riduzione per l’ipotetico caso in cui O dovesse subire una lesione della propria quota di riserva.
A tal proposito occorre intanto richiamare l’art. 559 del c.c., il quale dispone che le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori (a tal fine, dunque, ci si dovrà attenere alla data di stipula dell’atto donazione).
Nel caso in cui, poi, la donazione relativa al proprio immobile dovesse essere l’ultima e, dunque, quella da ridurre, allora troverà applicazione il disposto della norma citata nel quesito, ossia l’art. 560 c.c., secondo cui il donatario dovrà restituire l’immobile all’eredità ed ottenere una somma che rappresenti il valore della disponibile se:
  1. esso non sia comodamente divisibile;
  2. abbia nell’immobile una eccedenza superiore ad un quarto del valore della disponibile.

E’ chiaro che l’eccedenza superiore al quarto della disponibile va riferita alla quota del 55% oggetto di donazione, mentre non si può estendere alla restante quota del 44% acquistata a titolo oneroso.
Quindi, sulla base dei dati forniti nel quesito, si ritiene improbabile che il valore della donazione di quella quota di immobile possa superare il quarto del valore della disponibile.


Umberto V. chiede
venerdì 12/06/2020 - Lombardia
“Salve,visto che la scelta che andrò a fare sarà importante perché investe la casa principale dove vivo, mi permetto di farvi altre domande per non avere dubbi.
in data 9 giugno 2020 la sorella E ha rinunciato all'eredità.
Quindi come da voi consigliato mi preparo anch'io a rinunciare all'eredità

I conti del relictum sono i seguenti
O 231
U 150
cc 14mila
Totale 395 mila

Disponibile 131,6
O 131,6
U 131,6

Quindi se rinuncio, O non ha nessuna possibilità di chiedere la riduzione della mia donazione in quanto ha già preso di più di 131,6 corretto?
Chiedo perché mi sono letto questo articolo e non vorrei mai restituire la casa dove vivo
– che la collazione consente sempre al donatario di ritenere i beni donati, essendo prevista per i beni mobili solo la collazione “per equivalente”, e rimanendo il donatario sempre libero di scegliere – nel caso di collazione di immobili – di ritenere l’immobile conferendone il valore equivalente; e lascia comunque salvi i diritti del terzo, che sia divenuto nel frattempo creditore ipotecario, oppure acquirente del bene donato;

– la riduzione, invece, consente solo eccezionalmente al donatario di ritenere l’immobile (e precisamente, in base all’art. 560 c.c., nel caso di eccedenza minore di un quarto della disponibile), e non fa salvi i diritti dei terzi che nel frattempo siano divenuti acquirenti, creditori ipotecari, o affittuari del bene immobile donato; l’immobile oggetto della riduzione, infatti, deve essere restituito libero da pesi di qualunque genere, e addirittura può essere richiesto – previa escussione del patrimonio del donatario – anche al terzo acquirente: il cui acquisto diverrà sicuro soltanto trascorso il termine decennale di prescrizione dell’azione di riduzione.

Un altro dubbio che mi veniva è che leggevo che rinunciando all'eredità posso ritenere le donazioni ma solo sulla disponibile,in questo caso solo al sicuro?

Aspetto il preventivo e la risposta grazie

Consulenza legale i 18/06/2020
Nella consulenza 25099, a seguito di quanto meglio chiarito con successiva precisazione del 17 marzo 2020, è stata considerata la seguente situazione patrimoniale della de cuius:
O. ha ricevuto donazioni per € 231.000;
E. ha ricevuto donazioni per € 135.000;
U. ha ricevuto donazioni per € 150.000.
Il relictum è pari ad € 14.000
Il patrimonio totale è, dunque, di € 531.000, mentre la disponibile, pari ad un terzo, è di € 177.000 (531.000:3) e la quota di riserva spettante a ciascuno dei tre figli di € 118.000.

In data 9 giugno 2020 E. ha rinunziato all’eredità della madre e, pertanto, si è verificata una delle condizioni ipotizzate nella citata consulenza.
Infatti, la rinunzia di E. comporta che, fermo restando il valore della quota di riserva a cui ha diritto ciascuno dei figli (pari, si ripete, ad € 118.000), la disponibile (che per testamento dovrebbe andare ad O.) va calcolata su un patrimonio ereditario in cui non può conteggiarsi quanto ricevuto per donazione dalla rinunziante E.

Così, considerato che la quota di € va ad accrescere ex art. 522 c.c. quella degli altri chiamati all’eredità, si dovrà tener conto dei seguenti dati numerici:
Patrimonio totale: € 396.000 (531.000-135.000, cioè la quota di E.)
Disponibile: € 132.000 (396.000:3)
Legittima da dividere: € 264.000 (396.000-132.000)
Quota legittima di O. e U.: € 132.000 (264.000:2).

Tenuto conto che O. ha ricevuto donazioni per un valore complessivo di € 231.000 e che la sua quota di riserva è pari ad € 132.000, la rinunzia di U. avrà l’effetto di non obbligare lo stesso U. a conferire in collazione quanto ricevuto per donazione e nello stesso tempo O. non avrà alcun diritto di agire in riduzione, essendo stata la sua quota di riserva, pari ad € 132.000, pienamente soddisfatta con le donazioni già ricevute.
Quindi, si conferma che O. non ha alcuna possibilità di chiedere la riduzione della donazione di U.

Ciò che nel quesito viene riportato, ossia che “la collazione consente sempre al donatario di ritenere i beni donati…..rimanendo il donatario sempre libero di scegliere – nel caso di collazione di immobili – di ritenere l’immobile conferendone il valore equivalente…” non è altro che il contenuto dell’art. 746 c.c., il quale lascia libero, colui il quale ha ricevuto la donazione di un immobile, di scegliere se rendere il bene in natura o imputarne il valore alla propria porzione ereditaria.
Si tratta di una scelta che presuppone sempre il verificarsi di una condizione essenziale, ossia che il donatario abbia accettato l’eredità e sia divenuto coerede.

Precisa il secondo comma di quella stessa norma che da tale facoltà di scelta si decade se l’immobile oggetto di donazione è stato alienato o ipotecato, nel qual caso il coerede potrà solo imputarne il corrispondente valore alla sua quota.
E’ questo ciò che si vuole dire in quella parte del quesito in cui si riporta quanto segue: “e lascia comunque salvi i diritti del terzo, che sia divenuto nel frattempo creditore ipotecario, oppure acquirente del bene donato”.

Diversa è la situazione se, per effetto della donazione ricevuta da U., O. dovesse ricevere una porzione di eredità inferiore alla sua quota di riserva, poiché ciò legittimerebbe O. ad agire in riduzione.
In ordine alle modalità di esercizio dell’azione di riduzione, l’art. 559 del c.c. dispone, intanto, che le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori.
Il successivo art. 560 del c.c. precisa che se oggetto di riduzione è un immobile, si potranno verificare tre ipotesi:
  1. viene separata dall’immobile la parte occorrente per integrare la quota di riserva, ma solo se tale separazione può farsi comodamente o se il donatario ha nell’immobile una quota maggiore di un quarto della porzione disponibile (dunque la riduzione viene eseguita in natura);
  2. se la separazione non può farsi comodamente ed il donatario ha nell’immobile una quota maggiore di un quarto della disponibile, lo stesso deve lasciare per intero l’immobile nell’eredità (anche in questo caso, quindi, la riduzione si esegue in natura);
  3. se la separazione non si può fare comodamente ed il donatario ha nell’immobile una quota inferiore ad un quarto della disponibile, il donatario riacquista la facoltà di scegliere se conferire tutto l’immobile o trattenere lo stesso per sé , compensando in denaro i legittimari lesi (dunque, imputando il valore).

Al positivo esperimento dell’azione di riduzione consegue l’esercizio dell’azione di restituzione nei confronti anche dei terzi acquirenti dell’immobile donato, il quale ritornerà ai legittimari lesi libero da eventuali pesi o ipoteche (così art. 561 del c.c.).

Le norme sopra illustrate, però, trovano applicazione solo se O. dovesse subire una lesione nella quota di riserva, cosa che nel caso di specie va del tutto esclusa, avendo O. ricevuto in donazione una quota nettamente superiore a quella che le compete per legge.

Quindi, può concludersi dicendo che U., rinunciando all’eredità, non ha alcun obbligo di conferire in collazione quanto ricevuto per donazione, né in natura né per imputazione, né corre alcun rischio di poter subire l’esercizio di un’azione di riduzione da parte di O., essendo stata questa pienamente soddisfatta della sua quota di riserva.


Carla A. chiede
mercoledì 26/09/2018 - Basilicata
“Il Sig.Edgardo ha 3 figli nati da precedente matrimonio e 1 figlio nato dalla attuale moglie Sig. Franca. Nel 2005 dona tutto il suo patrimonio immobiliare di 10 milioni di euro ai 4 figli in comunione conservando l'usufrutto di tutti i beni. L'anno successivo sposa la Sig.Franca.
Il Sig. Edgardo matura ogni anno debiti dovuti alle esose tasse sugli immobili (IMU, spazzatura, ecc) e spese di manutenzione per un ipotetico totale di circa 1 milione di euro.
Quando il Sig. Edgardo morirà lascerà i mobili della casa padronale (di cui aveva conservato solo l'usufrutto e nella quale viveva insieme alla moglie Franca), alcuni gioielli, e questo milione di euro di debiti. Tutti i 4 figli, avendo ricevuto in vita l'eredità grazie alla donazione, rifiuteranno l'eredità.
La moglie come deve agire per ottenere la sua quota di eredità e in cosa consiste tale eredità?
Chi pagherà i debiti?
Nell'ipotesi che la moglie faccia azione di riduzione e nel contempo accettazione di eredità con beneficio di inventario, una volta ottenuta la sua quota ereditaria, i debiti di 1 milione di euro saranno integralmente pagati da lei o saranno suddivisi secondo le quote tra i legittimari (benché loro abbiano ricevuto l'eredità in donazione e abbiano rifiutato l'eredità)?
Alla moglie conviene dichiararsi un legittimario leso o pretermesso?
Quali consigli per avere ciò che le spetta?
Grazie infinite”
Consulenza legale i 01/10/2018
Nell’ambito delle successioni mortis causa, si distinguono quelle testamentarie da quelle legittime.
Le prime si hanno quando il defunto ha lasciato un testamento. In tal caso, l’eredità si ripartisce in base a quest’ultimo e la legge si limita soltanto a riservare delle quote (dette di legittima) agli eredi laddove le disposizioni testamentarie abbiano per così dire pregiudicato alcuno degli eredi rispetto ad altri. Si parla infatti in tal caso di legittimario.
Qualora invece manchi il testamento, si apre la successione legittima disciplinata dagli articoli 565 e seguenti del codice civile.
In tale ipotesi, l'eredità viene divisa in base alle quote previste dalla legge.

Ciò brevemente premesso, andiamo a rispondere alla prima domanda contenuta nel quesito.

Il primo passo da fare è valutare se accettare o meno l’eredità. In caso di accettazione, in presenza di debiti (come nel caso di specie) è suggeribile accettare con il beneficio d'inventario in modo che i creditori non possano aggredire anche i beni dell’erede accettante.
Da un punto di vista fiscale, facciamo presente che occorre presentare la dichiarazione di successione all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio. I documenti necessari, in linea di massima, sono:
  • certificato di morte
  • certificati di stato di famiglia degli eredi e del defunto
  • certificati catastali relativi agli immobili

Per quanto riguarda l’oggetto dell’eredità, va premesso che alla moglie superstite spettano in ogni caso, per espressa previsione normativa contenuta nell’art. 540 c.c., “i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.”

In base al tenore del quesito, deduciamo che il de cuius non abbia lasciato alcuna disposizione testamentaria e, pertanto, alla sua morte, si è aperta la successione legittima.
In tale ipotesi, si applica l’art. 581 c.c. che prevede che quando con il coniuge concorrono più figli, il coniuge ha diritto a un terzo dell'eredità. Tuttavia, poiché nel nostro caso i figli hanno già rinunciato all’eredità, la loro quota si accresce in favore del coniuge superstite come disciplinato dall’art. 522 c.c.
Pertanto, nel caso in esame, alla luce della rinuncia di tutti i figli, possiamo affermare che se nessun altro concorre all’eredità (cioè in mancanza di ascendenti e di fratelli) alla moglie superstite spetta l’intero patrimonio (art. 583 cc.) e cioè : il diritto di continuare ad abitare nella casa coniugale, i mobili ivi presenti, i gioielli e il milione di euro di debiti.
Va precisato che non si trasferiscono agli eredi sanzioni amministrative del defunto nonché debiti di quest’ultimo ormai caduti in prescrizione.
Tuttavia, nel quesito si parla soltanto di tasse su immobili e quindi queste vanno sicuramente a carico degli eredi.

Con riguardo alla seconda domanda contenuta nel quesito: “chi pagherà i debiti?”, possiamo rispondere che questi vengono pagati da chi ha accettato l’eredità e quindi, nel nostro caso, la moglie del defunto. Chiaramente, se l’accettazione è stata fatta con beneficio d’inventario i debiti vengono pagati solo nei limiti del patrimonio ereditario, come già più sopra specificato.

Circa, invece, la terza domanda, si osserva quanto segue.
Nell'ipotesi che la moglie faccia azione di riduzione e nel contempo accettazione di eredità con beneficio di inventario, i debiti di un milione di euro saranno pagati da lei nei limiti del patrimonio ereditario. Infatti, una volta intervenuta la rinuncia all’eredità, anche in ipotesi di esito positivo dell’azione di riduzione, deve escludersi che gli eredi che hanno rinunciato possano essere tenuti al pagamento dei debiti ereditari.

Circa la quarta domanda, in merito alla convenienza per la moglie superstite di dichiararsi un legittimario leso dalle donazioni, possiamo dire che ciò è, in primo luogo, rimesso a valutazioni di carattere economico-patrimoniale. A tal fine, occorre ricostruire l’asse ereditario secondo i criteri previsti dagli articoli 556 e seguenti del codice civile, secondo cui per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al de cuius al tempo della morte, detraendone quindi i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre. In particolare, in caso di donazione di beni immobili, si fa riferimento all'art. 560 del codice civile.
La quota riservata per legge al coniuge in presenza di più figli è pari ad un quarto del patrimonio (art. 542 c.c.). Va infatti precisato che si parla di lesione di quota di legittima non solo in presenza di un testamento ma anche laddove (come potrebbe essere questo il caso), pur mancando un testamento, il defunto abbia fatto in vita delle donazioni che possano aver leso la quota riservata dalla legge agli eredi.

In merito, infine, ai consigli su come agire per avere ciò che gli spetta, possiamo in sintesi, ribadire quanto appena evidenziato e cioè:
1. accettare l’eredità con beneficio di inventario;
2. ricostruire l’asse ereditario (tramite un tecnico di fiducia) e successivamente verificare se è stata lesa la quota di legittima;
3. in caso di lesione della quota di legittima, esperire l’azione di riduzione.



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