(massima n. 1)
La norma dell'art. 480, terzo comma, c.p.c., attribuisce alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata la facoltā di dichiarare la propria residenza o di eleggere domicilio in uno, a sua scelta, tra i possibili luoghi dell'esecuzione. L'opposizione promossa dal debitore avanti al giudice del luogo ove la notificazione del precetto č avvenuta comporta, peraltro, l'implicita contestazione della dichiarazione di residenza o dell'elezione di domicilio compiuta dal creditore, cui, a pena di relativa inefficacia, incombe in tal caso dimostrare che č quivi possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore.