(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata promossa in forza di titolo cambiario o di assegno, l'obbligo della trascrizione del titolo di credito, derivante dalle precise indicazioni degli artt. 480, secondo comma, c.p.c., 63, terzo comma, R.D. n. 1669 del 1933 e 55, terzo comma, R.D. n. 1736 del 1933, non consente equipollenti. Ne consegue che esso non può ritenersi soddisfatto dalla conoscenza che la parte intimata con il precetto possa averne avuto altrimenti, ancorché in conseguenza della notificazione di un precedente precetto.