(massima n. 1)
Non sussiste il vizio di omessa trascrizione, nella copia del precetto notificata allo intimato, del decreto che, ai sensi dell'art. 482 c.p.c., autorizza l'esecuzione immediata, qualora tra l'atto di precetto e la notifica venga inserita la copia integrale del provvedimento autorizzatorio, diventando con essi un corpo unico e supplendo, così, alla relativa trascrizione. Né la notifica di detta copia può essere inficiata dalla mancanza di timbro congiunzione.