(massima n. 2)
La mancanza di procura, rispetto al precetto notificato in nome del creditore da un suo rappresentante, non dà luogo ad una nullità rilevabile d'ufficio, non trattandosi di vizio relativo ad un atto del processo da compiersi necessariamente da parte del difensore, bensì ad una nullità per violazione di norma processuale (art. 480, quarto comma, c.p.c.) mediante opposizione agli atti esecutivi (art. 617, primo comma, c.p.c.).