(massima n. 1)
Il precetto non è un atto diretto alla instaurazione di un giudizio, né del processo esecutivo, sicché interrompe la prescrizione senza effetti permanenti ed il carattere solo istantaneo dell'efficacia interruttiva sussiste anche nel caso in cui, dopo la sua notificazione, l'intimato abbia proposto opposizione. Ove, peraltro, il creditore opposto, nel costituirsi, chieda il rigetto dell'opposizione o, comunque, formuli una domanda tendente all'affermazione del proprio diritto di procedere all'esecuzione, si realizza un'attività processuale rilevante ai sensi dell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, cod. civ., la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.