(massima n. 1)
Dal confronto fra il secondo comma dell'art. 480 c.p.c. — secondo il quale il precetto deve contenere, tra l'altro, la trascrizione integrale del titolo esecutivo, quando questa è richiesta dalla legge, ed inoltre, in tal caso, la certificazione dell'ufficiale giudiziario dell'esatta corrispondenza di detta trascrizione al titolo originale — ed il terzo comma dell'art. 63 del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 — secondo il quale il precetto cambiario deve contenere soltanto la trascrizione della cambiale o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta — si evince che il precetto cambiario non esige, per la sua validità, la trascrizione integrale del diritto di credito, bastando invece l'indicazione degli elementi essenziali per la sua individuazione, e, conseguentemente, neppure la anzidetta certificazione dell'ufficiale giudiziario, essendo questa necessaria unicamente nel caso in cui sia richiesta la trascrizione integrale del titolo esecutivo. Questo principio di diritto è applicabile anche in ipotesi di precetto notificato sulla base di assegno bancario, essendo la formulazione dell'art. 55, terzo comma, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, sull'assegno identica a quella dell'art. 63, terzo comma, del R.D. 14 dicembre 1936, n. 1669, relativo alla cambiale.