(massima n. 1)
Se il debitore propone opposizione a precetto dinanzi ad un giudice del luogo di sua residenza, anziché del luogo in cui il creditore ha eletto il domicilio (art. 480, terzo comma, c.p.c.), e questi si limita ad eccepire l'incompetenza per materia del giudice adito, non si pone alcun problema di prova della coincidenza del luogo di elezione di domicilio (effettuata nell'atto di precetto) con quello di esistenza dei beni da sottoporre ad esecuzione; viceversa qualora l'opposto eccepisca la incompetenza per territorio del giudice del luogo di residenza dell'opponente (luogo di notificazione del precetto) per avere egli eletto altrove domicilio con l'atto di precetto, allora ha l'onere di provare che in detto luogo vi siano beni da sottoporre a pignoramento.