(massima n. 1)
In tema di esecuzione del sequestro conservativo dei crediti, la previsione di cui all'art. 678 c.p.c. — secondo la quale il giudizio relativo all'accertamento dell'obbligo del terzo resta sospeso sino all'esito di quello sulla convalida del sequestro e sul merito, a meno che il terzo non abbia richiesto l'immediato accertamento dei propri obblighi — è improntata allo scopo di evitare, non la contraddittorietà o il conflitto di giudicati, ma l'eventualità che il processo ex art. 548 c.p.c. si svolga inutilmente, sicché l'esito positivo del giudizio sulla convalida del sequestro e sul merito creditorio realizza una condizione di procedibilità della domanda incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo. Ne consegue che, quando a fronte della dichiarazione negativa di quantità il sequestrante abbia formulato istanza di accertamento dell'obbligo del terzo, ricorre un'ipotesi di sospensione ex lege dell'azione e non occorre alcun apposito provvedimento da parte del giudice al quale il terzo abbia reso la sua dichiarazione.