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Articolo 2963 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Computo dei termini di prescrizione

Dispositivo dell'art. 2963 Codice Civile

I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune [155, comma 2 c.p.c.].

Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.

Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese(1).

Note

(1) Il conto del termine di prescrizione va fatto in base al calendario comune, con esclusione del giorno iniziale (il cosiddetto dies a quo) e considerando invece quello finale (dies ad quem); se il periodo è computato in anni, mesi o giorni, si fa riferimento alla scadenza dei medesimi, senza tener conto se l'anno è bisestile o degli effettivi giorni del mese. Se scade in un giorno festivo, è spostato di diritto al giorno seguente non festivo. Se invece il termine è a mese si segue in criterio ex nominatione dierum, secondo cui esso scade nel giorno corrispondente a quello del mese iniziale; se nel suddetto mese manca il giorno in questione, il termine si compie con l'ultimo giorno del medesimo mese.

Ratio Legis

La disposizione in commento si occupa del computo dei termini della prescrizione, al fine di sancire una disciplina uniforme per tutti i casi contemplati dalla legge.

Brocardi

Dies a quo
Dies a quo non computatur in termino, dies ad quem computatur
Dies ad quem
Dies coeptus pro completo habetur
Ex nominatione dierum
Nisi novissimus totus dies compleatur, non finit obligatio
Novissimus totus dies completus esse debet

Spiegazione dell'art. 2963 Codice Civile

Dies ad quem
Questi due articoli, corrispondenti, in sostanza, agli articoli 2133 e 2134 abrogati, regolano il computo del termine prescrizionale. Quale momento in cui deve ritenersi compiuta la prescrizione è stabilito l'ultimo giorno del termine. È necessario, dunque, che il dies finale, ad quem, sia interamente decorso, che la durata, cioè, si sia protratta fino alla mezzanotte che va dal detto giorno a quello successivo ; in altri termini, non si calcolano le ore, cioè le frazioni del giorno ; è questa la computazione civile che consiste nel considerare il giorno quale unità di tempo, diversamente dalla computazione naturale, in cui si procede di momento in momento. Il giorno finale, deve, quindi, essere interamente decorso e solo in quello che segue subito può invocarsi la prescrizione ; non vale, perciò, nel nostro diritto la regola romana del dies coeptus pro completo habetur. Positivamente enunciata oggi è la massima — però accolta già dalla dottrina nel silenzio del codice del 1865 — che nel termine non si deve computare il giorno iniziale: dies a quo non computatur in termino.
Ultimo giorno festivo
Se l'ultimo giorno del termine è festivo, esso è, di diritto, prorogato al giorno seguente non festivo ; così il codice con norma nuova ma correlativa all'analoga sancita da quello di procedura (art. 1554). Si noti, pero, che tale proroga è possibile solo se festivo sia l'ultimo giorno del termine, perché resta sempre fermo il principio che i giorni festivi si computano nel decorso del termine.
Prescrizioni che si compiono a mesi
Per le prescrizioni che si compiono a mesi, il nuovo codice abbandona il sistema dell'art. 2133: questo stabiliva che, in siffatta ipotesi, il mese si computava di trenta giorni ; non si tenevano, quindi, in alcun conto le differenze che, secondo il calendario gregoriano, risultavano tra i vari mesi ; questa disposizione — dalla dottrina giustamente ritenuta di carattere singolare, vale a dire, ristretta alle sole prescrizioni a mesi e non estensibile nè alle altre né alle decadenze costituiva un'eccezione al principio del calcolo dei mesi ex nominatione dierum, ma essa non è stata mantenuta dal nuovo codice che stabilisce, invece, doversi i mesi calcolare a giorni interi e questi essere tanti quanti per ciascun mese sono stabiliti dal calendario comune. Una volta fermato il principio che la prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza, e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese a quo, si comprende il contenuto dell' ult. capoverso dell'art. 2963 per cui se nel mese ad quem, manca il giorno corrispondente a quello iniziale, il termine si compie allo scadere dell'ultimo giorno dello stesso mese, è ancor qui enunciato il criterio della computazione civile.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1215 Gli art. 2962 del c.c. e art. 2963 del c.c., secondo comma, enunciano il principio tradizionalmente ricevuto, sebbene non sancito espressamente dal codice del 1865, che nel computo dei termini di prescrizione non si calcola il dies a quo: si computa invece il dies ad quem, ma occorre che questo sia interamente decorso. In armonia con il disposto dell'art. 155, quarto comma, del codice di procedura civile, si stabilisce (art. 2963 del c.c., terzo coma) che, qualora scada in un giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Innovando all'artificiosa e criticata norma dell'art. 2133 del codice precedente, il quale, in contrasto con il modo ordinario di computare i mesi, disponeva che nelle prescrizioni a mesi si dovesse sempre computare il mese di trenta giorni, ho seguito anche per tali prescrizioni il sistema della computazione non ex numero, sed ex nominatione dierum: la prescrizione si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale; se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese (art. 2963, quarto e quinto comma).

Massime relative all'art. 2963 Codice Civile

Cass. civ. n. 17640/2020

Nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini, sicché per calcolare i termini di decadenza dal gravame non occorre tenere conto dei giorni compresi tra il primo e trentunesimo giorno agosto di ciascun anno.

Cass. civ. n. 15029/2020

Nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., devono aggiungersi 46 giorni [oggi 30] computati "ex numeratione dierum", ai sensi del combinato disposto degli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 1, comma 1, della l. n. 742 del 1969 (nella formula vigente "ratione temporis"), non dovendosi tener conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre [oggi 30 agosto] di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Pertanto si verifica il doppio computo del periodo feriale nell'ipotesi in cui, dopo una prima sospensione, il termine iniziale non sia decorso interamente al sopraggiungere del nuovo periodo feriale.

Cass. civ. n. 13406/2017

Sebbene dettata in tema di prescrizione estintiva, la regola di cui all’art. 2963, comma 2, c.c. - che esclude la computabilità del giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e stabilisce che la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale - costituisce un criterio generale per il computo del tempo e si applica anche in relazione al termine stabilito per l'acquisto di un diritto. Da tale regola, integrata con quella secondo cui i termini ad anno si computano secondo il calendario comune, non “ex numero” ma “ex nominatione dierum”, consegue che la scadenza di detto termine si ha all'ultimo istante del giorno, mese ed anno corrispondente a quello in cui il relativo fatto si è verificato. (Nella specie, la S.C. ha dato applicazione al principio in tema di termine decennale per la revisione della rendita di cui all’art. 83, comma 8, del d.P.R. n. 1124 del 1965).

Cass. civ. n. 22699/2013

Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, c.p.c. e 2963, quarto comma, c.c., il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art. 327, primo comma, c.p.c., devono aggiungersi 46 giorni computati "ex numeratione dierum", ai sensi del combinato disposto dell'art. 155, primo comma, stesso codice e dell'art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Ne consegue che si verifica il doppio computo del periodo feriale nell'ipotesi in cui, dopo una prima sospensione, il termine iniziale non sia decorso interamente al sopraggiungere del nuovo periodo feriale.

Cass. civ. n. 18353/2007

Il principio della sottrazione alla decadenza del soggetto incorsovi per cause a lui non imputabili, desumibile dal sistema normativo complessivo e dall'evoluzione giurisprudenziale, deve affermarsi anche in materia di contenzioso tributario, in forza dell'applicazione in via analogica degli art. 2963, terzo comma, c.c. e dell'art. 155. quarto comma, c.c.; ne consegue, ai fini della proroga dei termini per effetto del mancato funzionamento degli uffici giudiziari, che detto termine scadrà il giorno immediatamente successivo a quello del mancato o irregolare funzionamento, sempre che la parte interessata offra la prova del disfunzionamento attraverso la produzione della dichiarazione di accertamento del dirigente dell'ufficio giudiziario.

Cass. civ. n. 15832/2004

In tema di computo dei termini di prescrizione, l'art. 2963, terzo comma, c.c., secondo il quale «se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo» configura un principio generale applicabile, in assenza di diversa previsione, anche in materia di decadenza, atteso che l'art. 2964 c.c. dichiara inapplicabili alla decadenza soltanto le norme relative alla interruzione ed alla sospensione della prescrizione e che le norme disponenti decadenze devono essere interpretate in senso favorevole al soggetto onerato e, quindi, secondo il criterio del tempo utile.

Cass. civ. n. 7925/1999

Anche al calcolo dei termini per il periodo di comporto si applica il principio secondo cui le norme previste dagli artt. 2963 c.c. e 155 c.p.c. non hanno carattere inderogabile, sicché ben possono le parti, nella loro autonomia negoziale, disporre in modo diverso. (Nel caso di specie la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., nell'interpretare l'art. 30 del C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende produttrici di laterizi del 1991 aveva ritenuto che, ai fini del periodo di comporto, il computo dei termini dovesse essere effettuato calcolando il mese secondo una durata convenzionale astratta di trenta giorni anziché secondo il calendario comune).

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