[Per la consegna e il rilascio di cose e per l'espropriazione forzata di cose mobili e di crediti è competente il pretore. Per l'espropriazione forzata di cose immobili è competente il tribunale. Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse. Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il pretore.]