(massima n. 1)
Il disposto dell'art. 678 c.p.c. — secondo cui, in caso di sequestro di crediti, il giudice della convalida e dell'accertamento dell'obbligo del terzo è unico e decide con la stessa sentenza — non esclude che, in base ai principi generali in tema di decisione su alcune soltanto delle più domande cumulate (artt. 277 e 279 n. 4 c.p.c.) e di interesse ad agire (art. 100 stesso codice), il terzo possa vantare un interesse siffatto, con riguardo allo accertamento negativo del proprio obbligo, anche nel caso in cui sia stata dichiarata l'inefficacia del sequestro per violazione delle norme processuali che presiedono alla sua esecuzione, in quanto, in relazione alla concreta posizione definitiva assunta dal terzo stesso nell'escludere la sussistenza del suo debito, il motivo soltanto formale della pronunzia sulla misura cautelare non esaurisce tutti gli aspetti delle questioni controverse e non può, di conseguenza, precludere l'esame dell'istanza del presunto debitore, diretto alla cognizione su di un rapporto che assume autonoma rilevanza rispetto all'azione cautelare.