(massima n. 1)
L'assoggettamento del sequestro conservativo di beni mobili alle norme che regolano il pignoramento in forza del rinvio dell'art. 678 c.p.c., implica, in ipotesi di sequestro di cose rinvenute presso la casa del debitore, che l'opposizione del terzo, diretta a rivendicare la proprietą delle cose medesime, resta disciplinata dalle disposizioni dell'art. 621 c.p.c. sui limiti della prova testimoniale.