(massima n. 1)
In tema di esecuzione di sequestro conservativo dei crediti, ove il provvedimento sia stato autorizzato dal Presidente della Sezione regionale della Corte dei conti, sussiste la giurisdizione del tribunale ordinario a ricevere la dichiarazione del terzo "debitor debitoris", dovendosi applicare, ai sensi dell'art. 678 c.p.c., per l'esecuzione della suddetta misura cautelare le norme stabilite per il pignoramento presso terzi.