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Articolo 610 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Provvedimenti temporanei

Dispositivo dell'art. 610 Codice di procedura civile

Se nel corso dell'esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte può chiedere al giudice dell'esecuzione (1), anche verbalmente, i provvedimenti (2) temporanei occorrenti [disp. att. 183].

Note

(1) La parola «pretore» è stata sostituita dalle parole «giudice dell'esecuzione», ai sensi dell'art. 93, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, con decorrenza dal 2-6-1999. Per la soppressione dell'ufficio del pretore si confronti l'art. 8 del c.p.c..
(2) I provvedimenti a cui la norma in esame si riferisce assumono la forma di decreto, volti a dirimere preventivamente i dubbi che si prospettano alle parti e all'ufficiale giudiziario nel corso del procedimento esecutivo, relativamente all' interpretazione del titolo esecutivo, all'identificazione dei beni esecutati. Ad ogni modo, restano esperibili gli strumenti di tutela delle opposizioni ex artt. 615, 617 e 619 nel caso in cui si voglia contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, la regolarità della procedura o si lamenti la lesione di un diritto ove l'esecuzione colpisca i beni di un terzo estraneo. Infine, si precisa che le difficoltà materiali possono essere affrontate e risolte dallo stesso ufficiale giudiziario avvalendosi dei poteri di cui all'art. 513, che gli consentono di avvalersi della forza pubblica.

Ratio Legis

La funzione della norma in esame è quella di consentire la rimozione delle difficoltà materiali che possono insorgere nel corso dell'esecuzione.

Spiegazione dell'art. 610 Codice di procedura civile

La norma in esame individua uno specifico strumento per la risoluzione dei problemi che possono sorgere nel corso del procedimento per consegna o rilascio.
Legittimati a rivolgersi al giudice dell’esecuzione sono soltanto le parti, anche se parte della dottrina ha talvolta ammesso la legittimazione sia dell'ufficiale giudiziario (il quale potrebbe anche risolvere autonomamente le questioni che gli si presentano) che dei terzi coinvolti dall'esecuzione.

Si qualificano come “difficoltà che non ammettono dilazione” quelle alla cui soluzione non possa giungersi attraverso i meccanismi previsti agli artt. 606, 608 c.p.c. ovvero attraverso i meccanismi oppositori; vanno escluse, invece, dall'ambito di applicazione di questa norma le difficoltà materiali insorte nel corso dell'esecuzione, in quanto riservate dagli artt. 606 e 608 c.p.c. all'ufficiale giudiziario, facendo uso dei poteri che gli sono attribuiti dall’art. 513 del c.p.c..

Secondo quanto disposto dall’[[183dispattcpc], i provvedimenti previsti da questa norma sono generalmente adottati in forma di decreto, ma possono anche assumere la forma dell'ordinanza, dopo aver sentito le parti.
Gli stessi sono modificabili e revocabili fino a quando non abbiano avuto esecuzione ai sensi del primo comma dell’art. 487 del c.p.c.; non sono, invece, impugnabili né ricorribili per Cassazione ex art. 111 Cost., non avendo contenuto definitivo e decisorio.

Massime relative all'art. 610 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 18257/2014

In tema di esecuzione per consegna o rilascio, i provvedimenti di cui all'art. 610 cod. proc. civ. sono esplicazione dei poteri del giudice di direzione del processo esecutivo e sono finalizzati a risolvere non solo difficoltà materiali, ma anche dubbi o divergenze di opinioni in relazione allo svolgimento del processo e ciò anche per il tramite dell'interpretazione dello stesso titolo esecutivo, fermo restando che il provvedimento, ove risolva questioni inerenti al diritto di procedere all'esecuzione forzata, ha, sebbene adottato con le forme ex art. 610 cod. proc. civ., natura di sentenza ed è appellabile. (Nella specie, il giudice non si era limitato a dirimere le difficoltà operative ma aveva autorizzato un consulente a svolgere, previo rilascio delle necessarie autorizzazioni edilizie, lavori di ripristino di un terrazzino, ancorché nulla risultasse dal titolo esecutivo).

Cass. civ. n. 14640/2014

In tema di esecuzione per consegna o rilascio, il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 610 cod. proc. civ., in quanto diretto solo a superare le difficoltà materiali insorte durante l'esecuzione al fine di adeguare la realtà fattuale al comando da eseguire e non anche a risolvere questioni inerenti al diritto di procedere all'esecuzione forzata, non ha contenuto decisorio, è modificabile e revocabile dallo stesso giudice e non è idoneo al giudicato, con la conseguenza che avverso tale provvedimento non è proponibile l'appello.

Cass. civ. n. 10865/2012

Nella procedura di esecuzione per consegna o rilascio, posto che scopo della medesima è il trasferimento del potere di fatto sul bene indicato nel titolo dall'esecutato all'esecutante, di talché il suo effetto consiste in una modificazione della situazione materiale, il giudice dell'esecuzione è privo della potestà di risolvere questioni giuridiche in ordine al diritto di procedere "in executivis" ed il suo ambito di intervento è limitato alla soluzione di problemi pratici relativi al "modus procedendi" in concreto necessario per adeguare la realtà fattuale al comando da eseguire. Ne consegue che le "difficoltà", le quali, a norma dell'art. 610 c.p.c., abilitano le parti e l'ufficiale giudiziario a sollecitare al giudice provvedimenti temporanei, possono implicare, per la loro soluzione, anche l'interpretazione del titolo esecutivo, ai fini dell'individuazione della sua portata soggettiva o dell'identificazione dei beni, ma esclusivamente in vista dell'attuazione della tutela esecutiva.

Cass. civ. n. 1365/1994

Il provvedimento temporaneo emesso dal giudice della esecuzione a norma dell'art. 610 c.p.c. ha natura ordinatoria solo se esclusivamente diretto alla soluzione di difficoltà di ordine materiale insorte nel corso della esecuzione, mentre assume contenuto decisorio sulla competenza, ed è perciò impugnabile con istanza di regolamento di competenza, quando, risolvendo anche questioni pregiudiziali o relative al diritto di procedere alla esecuzione, contenga una implicita pronuncia sulla competenza.

Cass. civ. n. 10815/1993

Il decreto emesso dal pretore ai sensi dell'art. 610 c.p.c. — ove non risolva questioni relative al diritto di procedere all'esecuzione, nel qual caso ha natura di sentenza appellabile — poiché non è un provvedimento decisorio, bensì ordinatorio ai fini dell'esecuzione, e poiché non è un provvedimento definitivo, in quanto è sempre revocabile e modificabile dallo stesso pretore, essendo diretto a risolvere le difficoltà materiali che eventualmente sorgono durante l'esecuzione, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 695/1969

I provvedimenti previsti dall'art. 610 c.p.c., in quanto destinati ad esplicare un effetto temporaneo senza alcun pregiudizio sui diritti delle parti, devono essere, di regola, adottati con la forma del decreto o tutt'al più dell'ordinanza, e non sono suscettibili di impugnazione, anche perché non vincolano il giudice che li ha emessi il quale può pure modificarli per adattarli alla concreta situazione di fatto. Peraltro, qualora detti provvedimenti, benché adottati nelle forme predette, non si limitino a risolvere difficoltà di ordine materiale insorte nel corso dell'esecuzione, ma implichino la risoluzione di questioni relative al diritto di procedere all'esecuzione, essi esulano dall'ambito della norma indicata e, anziché rivestire carattere meramente ordinatorio, dimostrano di avere un vero e proprio contenuto decisorio che consente di attribuire ad essi natura di sentenza soggetta ad impugnazione. (Nella specie, versandosi in tema di esecuzione per consegna di merce depositata «allo Stato estero» in «magazzino franco», il pretore aveva ritenuto che non si potesse ordinare all'ufficiale giudiziario di procedere effettuando la consegna, ancorché simbolica, trattandosi di merce non libera né trasferibile in quanto ancora soggetta a vincolo doganale. Il gravame dell'interessato era stato dal tribunale dichiarato inammissibile, come proposto avverso provvedimento adottato a sensi dell'art. 610 e non soggetto a gravame. La S.C., nell'accogliere il ricorso, ha enunciato il principio di cui in massima).

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