(massima n. 1)
Per il combinato disposto degli artt. 678 e 543 c.p.c., ancorché quest'ultimo si riferisca genericamente alle cose, senza la specificazione della loro natura mobiliare, la forma del pignoramento e del sequestro conservativo presso terzi può essere adottata solo quando l'esecuzione forzata o la misura cautelare abbiano per oggetto crediti del debitore nei confronti di terzi ovvero cose mobili in possesso di terzi, e non pure le aspettative di una prestazione a favore del debitore esecutato, in quanto il pignoramento e il sequestro, nelle rispettive procedure, debbono realizzarsi su beni determinati che si assumono sicuramente acquisiti al patrimonio del debitore. (Nella specie, sulla considerazione che il debitore esecutato aveva acquistato due appartamenti in corso di costruzione, versando acconti in danaro, il creditore, dopo avere ottenuto sequestro anche presso terzi, aveva convenuto davanti al pretore il venditore perché rendesse la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., sull'assunto che nel concetto di «credito», contemplato all'art. 671 c.p.c., dovessero intendersi compresi tutti i beni suscettibili di valutazione economica e, quindi, anche la posizione giuridica attiva derivante dalla stipulazione di un contratto. La S.C., sulla base del principio che precede, ha confermato la statuizione del giudice del merito che aveva disatteso tale disposizione).