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Articolo 180 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Possesso dei documenti di circolazione e di guida

Dispositivo dell'art. 180 Codice della strada

1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

  1. a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;
  2. b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2;
  3. c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
  4. d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.

3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.

4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente, ovvero con facoltà di acquisto in leasing, la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. (2)

5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione o di formazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.

6. [Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto e un documento di riconoscimento.](1)

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da € 26 a € 102.

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. L'invito a presentarsi per esibire i documenti di cui al presente articolo non si applica nel caso in cui l'esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o gestiti da amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accesso a tali banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione(3).

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 7 -23 luglio 2010, n. 280 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 180, comma 4, nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 146 del 1990, la facoltà di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell'originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del medesimo".
(3) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e-sexies), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

Massime relative all'art. 180 Codice della strada

Cass. civ. n. 15542/2015

L’illecito amministrativo di cui all’art. 179 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che sanziona il conducente del mezzo che circoli con il cronotachigrafo manomesso o alterato, concorre con il reato di cui all’art. 349 cod. pen., non sussistendo un rapporto di specialità tra le dette disposizioni ai sensi dell’art. 9, legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto esse si distinguono quanto al soggetto attivo (limitato dalla norma amministrativa a «chi circola» o «al titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto che mette in circolazione» il mezzo nelle condizioni dapprima indicate), alla condotta punita (in quanto la violazione del sigillo tipica della fattispecie penale interviene autonomamente e comunque prima della condotta contemplata dall’illecito amministrativo) e all’elemento soggettivo (circoscritto nel reato al solo dolo). (In motivazione, la Corte ha anche rilevato che le norme tutelano beni giuridici diversi, atteso che l’art. 179 del d.lgs. n. 285 del 1992 considera i rischi derivanti dalla circolazione stradale, mentre l’art. 349 cod. pen. mira a preservare l’identità della cosa cui fa riferimento il sigillo, precisando, tuttavia, che la diversità dei beni giuridici coinvolti non esclude il ricorso al principio di specialità).

Cass. civ. n. 20974/2014

In caso di violazione al codice della strada da cui consegua la sanzione amministrativa accessoria della decurtazione dei punti della patente, il ricorso avverso la violazione principale non elide, in capo al proprietario del veicolo, l’obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A., che attiene ad un dovere di collaborazione di natura autonoma ed è separatamente sanzionato, sicché la comunicazione con la quale l’opponente si sia limitato a riferire dell’avvenuta presentazione del ricorso non ha carattere esaustivo poiché l’obbligo, nelle more del giudizio, resta solo sospeso e condizionato e si riattiva in caso di esito sfavorevole, con nuova decorrenza dei termini dal deposito della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 282 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 22042/2009

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il proprietario di un veicolo è obbligato a comunicare all’autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un’infrazione, l’identità dei soggetti ai quali affida la conduzione. A tale obbligo — l’inosservanza del quale è sanzionata ai sensi dell’art. 180 cod. strada, cui rinvia l’art. 126-bis del medesimo codice, nella parte rimasta in vigore a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 — il proprietario può, però, sottrarsi legittimamente, in quanto non in condizione di conoscere il nominativo del conducente dell’autovettura medesima, se dimostra di avere ceduto in comodato l’autovettura a terzi, prima della commissione dell’infrazione, con contratto regolarmente registrato e con l’assunzione dell’obbligo da parte del comodatario di effettuate la comunicazione del nominativo dell’effettivo conducente in caso di contestazione di infrazione.

Cass. civ. n. 17693/2007

L’esibizione di un fax riproducente il contenuto del certificato di assicurazione obbligatoria e la successiva produzione dell’originale del contrassegno integra la violazione dell’art. 180, comma 1, lett. d) e 7 del codice della strada equivalendo alla sua omessa detenzione, non potendo la suddetta prescrizione ritenersi rispettata dalla detenzione del solo fax, che non può essere considerato un sostituto del certificato di assicurazione obbligatoria.

Cass. civ. n. 13748/2007

In tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l’illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli articoli 126-bis, secondo comma, penultimo periodo, e 180, ottavo comma, del codice suddetto, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente. Peraltro, la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 — che pure ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell’articolo 126-bis cod. strada, nella parte in cui era comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stato anche responsabile dell’infrazione stradale — ha affermato, con asserzione che in quanto interpretativa e confermativa della validità di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti verificatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa, che «nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma ottavo, del codice della strada» e che «in tal modo viene anche fugato il dubbio in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente». (Nella specie, il giudice di pace aveva rigettato l’opposizione al verbale di accertamento, per violazione dell’articolo 180, comma ottavo, cod. strada, proposta da una società in a. s., secondo cui le era stato impossibile identificare il conducente a causa dei numerosi automezzi di sua proprietà affidati a vari dipendenti e dell’insussistenza dell’obbligo di registrare ciascun affidamento; la S.C., poiché non era stata fornita idonea ragione per esimersi da responsabilità, ha rigettato il ricorso per erronea interpretazione della norma suddetta in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005).

Cass. civ. n. 13488/2005

L’art. 180, ottavo comma, c.d.s. sanziona non già specifici comportamenti trasgressivi nella circolazione, altrimenti e partitamente sanzionati, bensì il rifiuto della condotta collaborativa dovuta dal conducente, ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal codice della strada, nei rapporti con gli organi della P.A. cui spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale (nella specie, la S.C. ha cassato decidendo nel merito annullato l’ordinanza ingiunzione — la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità del ricorrente il quale, invitato ad esibire entro trenta giorni al locale commissariato di P.S. i documenti personali che in sede di contestazione di alcune infrazioni al codice della strada agli accertatoti agenti della polizia stradale aveva dichiarato di avere smarrito, lo stesso giorno era stato successivamente convocato in tale ufficio per ritirarli dopo il ritrovamento).

Cass. civ. n. 3123/2002

In tema di violazioni al codice della strada, integra l'ipotesi di illecito amministrativo previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 180, comma ottavo, e 181, comma terzo, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (in base al quale non risultano sanzionate specifiche condotte previste dal detto codice ovvero specifici obblighi previsti da norme finanziarie relative al pagamento della tassa di possesso, bensì l'omessa collaborazione che il cittadino deve prestare all'autorità amministrativa al fine di consentirle l'espletamento dei necessari e previsti accertamenti) il comportamento di chi, essendo stato invitato ad esibire la ricevuta di pagamento della tassa di possesso, omette, al fine di non pagare la tassa di possesso anteriormente al termine ultimo al riguardo previsto dalla legge, di recarsi presso gli uffici della Polizia stradale, anche al fine di allegare, se del caso, la sussistenza della possibilità di pagare la tassa in questione, con le relative soprattasse, anche dopo la scadenza del termine utile per l'esibizione della ricevuta di pagamento.

Cass. civ. n. 9924/2001

L'art. 180, ottavo comma c.s. sanzione non specifici comportamenti trasgressivi nella circolazione (altrimenti e partitamente sanzionati), ma il rifiuto della condotta collaborativa dovuta dal conducente, ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal codice della strada, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale. (Nella specie, la S.C. ha cassato — e decidendo nel merito annullato l'ordinanza-ingiunzione — la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'opponente, che pur si era presentato agli uffici della polizia stradale ottemperando all'invito, in quanto non era stato in grado di esibire, oltre al certificato di conformità del ciclomotore, anche il contrassegno di pagamento della tassa di circolazione, così sostanzialmente applicando al mancato pagamento della tassa automobilistica la grave sanzione prevista per i comportamenti omissivi nei confronti dell'autorità).

Cass. pen. n. 4678/1996

Ai sensi dell'art. 180, comma ottavo, c.s., l'inottemperanza all'ordine di presentarsi all'autorità di polizia per esibire documenti o per fornire informazioni in merito alla disponibilità di un veicolo non integra più il reato previsto dall'art. 650 c.p., bensì un'infrazione amministrativa. In mancanza di una disposizione transitoria analoga a quella dell'art. 40 della legge n. 689 del 1981, la nuova sanzione amministrativa non ha efficacia retroattiva e non si applica, perciò, alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del nuovo codice stradale. Ne consegue che l'autorità giudiziaria investita della cognizione di una siffatta violazione, nel prosciogliere il conducente, non deve trasmettere gli atti all'autorità amministrativa.

Cass. pen. n. 5210/1996

In seguito all'entrata in vigore del nuovo codice della strada, approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, la inosservanza dell'ordine di presentarsi per fornire informazioni in merito alla disponibilità del documento di guida o circolazione che non è stato esibito al momento del controllo, costituisce un illecito amministrativo, come tale espressamente sanzionato, solo quando la esibizione del documento è chiesta per esigenze amministrative, cioè per accertare eventuali irregolarità o illeciti di natura amministrativa. Se invece la richiesta di esibizione ha anche finalità diverse ed è diretta, in particolare, ad accertare la eventuale esistenza di ipotesi di reato, non è applicabile l'art. 180 del codice della strada bensì la norma dell'art. 650 c.p. che conserva il suo vigore. (Nella specie è stato ritenuto correttamente contestato il reato di cui all'art. 650 c.p. non essendo stato osservato l'ordine, di esibire la patente di guida, dato «per ragioni di giustizia», cioè per accertare l'esistenza di una abilitazione alla guida o, in difetto, l'esistenza del reato di guida senza patente).

Cass. pen. n. 2171/1994

L'ordine di esibire la patente di guida dato a chi sia stato sorpreso alla guida di autoveicolo senza avere con sé la patente è funzionalmente diretto all'accertamento di violazioni amministrative — quali la guida senza portare con sé la patente, la mancata conferma di validità della stessa, la mancata annotazione del cambio di residenza, l'irregolarità fiscale del documento, l'eventuale violazione dell'obbligo di portare le lenti durante la guida, ecc. — e non del reato di cui all'art. 116 nuovo c.s., dato che quest'ultimo può essere agevolmente accertato presso gli appositi uffici della pubblica amministrazione. (Fattispecie in cui il P.M. ricorrente sosteneva che il venir meno, a seguito dell'entrata in vigore del disposto dell'art. 180, ottavo coma, c.s., della configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p. nel caso di inottemperanza all'ordine di esibizione della patente di guida, sarebbe limitato alle ipotesi in cui la esibizione stessa sia diretta all'accertamento di violazioni amministrative e non riguarderebbe anche il caso in cui l'ordine sia diretto invece all'accertamento del reato di cui all'art. 116 di detto codice; la Cassazione ha ritenuto infondato tale assunto ed ha enunciato il principio di cui in massima).

Cass. pen. n. 1717/1994

La depenalizzazione dell'inottemperanza all'ordine, dato al conducente del veicolo, di esibire negli uffici la patente di guida di cui sia risultato sprovvisto all'atto del controllo non consente, in difetto di una espressa norma transitoria e in ossequio al principio di legalità previsto dall'art. 1 della L. 24 novembre 1981, n. 689, di procedere alla trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, non potendosi fare applicazione, in mancanza di esplicito richiamo, dell'art. 40 della citata L. n. 689 del 1981, che non introduce un principio di carattere generale, ma si riferisce esclusivamente alle violazioni di carattere penale commesse prima della sua entrata in vigore e da essa depenalizzate.

L’inosservanza dell’ordine di esibire la patente di guida impartito a chi sia sorpreso a condurre un autoveicolo senza avere con sé la patente non può considerarsi esclusa dalla depenalizzazione intervenuta con l’art. 180, comma ottavo, del nuovo codice della strada, sotto il profilo della persistente strumentalità di quell’ordine all’accertamento del reato di cui all’art. 116 stesso codice (che può essere agevolmente accertato presso gli uffici della P.A.), e cioè a fini di giustizia. (In motivazione, la S.C. ha affermato che l’ordine di esibire la patente di guida appare funzionalmente diretto ad accertare eventuali violazioni amministrative, come la mancata conferma di validità della patente, la mancata annotazione del cambio di residenza, l’irregolarità fiscale del documento, l’eventuale violazione dell’obbligo di portare le lenti durante la guida ecc.). Non risultano precedenti specifici.

Cass. pen. n. 1341/1994

Non ogni inottemperanza all'ordine, legalmente dato, di fornire informazioni o di esibire documenti deve ritenersi depenalizzata in forza dell'art. 180 ottavo comma nuovo codice della strada, ma soltanto quella ad ordine finalizzato all'accertamento delle violazioni amministrative previste dal predetto codice, restando dunque intatta la giuridica applicabilità dell'art. 650 c.p. per ogni diversa ipotesi. Ma da tale distinzione deve discendere la necessità che l'ordine in questione, ove diretto a comportamenti finalizzati ad accertamento di reati, anche previsti dallo stesso codice, deve essere esplicito e chiaro in tal senso, per dimostrare la propria legalità e la rispondenza allo scopo peculiare che è requisito di esistenza del reato contravvenzionale di cui all'art. 650 precitato. Ne deriva che ove manchi nell'imposizione l'indicazione specifica in parola e ne sia, conseguentemente, possibile la riferibilità anche a violazioni amministrative previste dal codice stradale, non è possibile ravvisare nell'eventuale inottemperanza gli estremi della contravvenzione in argomento, restando la sola violazione amministrativa prevista nel comma indicato dall'art. 180. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso del P.M. avverso sentenza dichiarativa di n.d.p. per l'inottemperanza all'ordine di esibire patente di guida e carta di circolazione dell'autovettura).

Cass. pen. n. 5109/1994

Il termine «sanzioni» usato nell'art. 237, secondo comma, c.s., e il riferimento alle «procedure di accertamento e di applicazione» evidenzia che la norma si riferisce agli illeciti amministrativi e che essa non costituisce deroga al principio generale di non ultrattività della norma penale abrogata, dettato dall'art. 2 c.p. Ne consegue che l'inottemperanza all'ordine legalmente dato di esibire i documenti di guida dell'autoveicolo — introdotto come illecito amministrativo dall'art. 180 c.s. - se commesso prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo non può essere sanzionato in via amministrativa, ostandovi il principio di legalità consacrato nell'art. 1 della L. n. 689 del 1981 e mancando una norma transitoria analoga a quella contenuta nell'art. 40 stessa legge, secondo cui le disposizioni ivi previste, che depenalizzavano taluni illeciti fino ad allora costituenti reato, trasformandoli in illeciti amministrativi, trovavano applicazione con riguardo alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge in questione.

Cass. pen. n. 848/1994

L'inottemperanza all'ordine (o invito) dell'Autorità di presentarsi, entro il termine stabilito, ad uffici di polizia per fornire informazioni o per esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal vigente codice della strada, è ora punita con semplice sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 180, ottavo comma, dello stesso codice; norma, questa i cui effetti depenalizzanti non possono che operare retroattivamente, e, quindi, anche con riferimento ai fatti compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice, se costituenti fattispecie espressamente considerate dalla nuova disciplina quali violazioni amministrative. (Sulla scorta del principio di cui in massima la Cassazione ha escluso che nella specie l'inottemperanza da parte dell'interessato all'ordine di esibire la carta di circolazione, verificatasi anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice della strada costituisse più il reato di cui all'art. 650 c.p.).

Cass. pen. n. 474/1994

Poiché l'art. 180, ottavo comma, del nuovo codice della strada, approvato con il D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, reprime con una mera sanzione amministrativa il fatto di colui che senza giustificato motivo «non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice» il comportamento di chi non abbia ottemperato all'ordine di esibizione della patente di guida sotto il vigore dell'abrogato codice della strada non è più represso dall'art. 650 c.p., ma dal citato art. 180, ottavo comma, del nuovo codice. Infatti, il principio di specialità tra sanzioni penali e sanzioni amministrative di cui all'art. 9 L. 24 novembre 1981, n. 689 — in perfetta coerenza con l'art. 2, secondo comma, c.p. — non distingue tra fatti anteriori e fatti successivi.

Cass. pen. n. 448/1994

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada, approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, l'inottemperanza all'ordine di fornire informazioni in merito alla disponibilità materiale di un veicolo colto in circolazione irregolare (nella specie in violazione dei limiti di velocità), impartito all'intestatario del veicolo medesimo dalla polizia urbana, non è più punibile ai sensi dell'art. 650 c.p., anche se commessa anteriormente alla vigenza del nuovo testo normativo; l'ottavo comma dell'art. 180 nuovo c.s., infatti, assoggetta l'inottemperante alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro. Neppure la sanzione amministrativa può comunque applicarsi alle medesime violazioni, se commesse in tempi antecedenti all'entrata in vigore del nuovo codice della strada; infatti la formulazione da parte del legislatore di un'ipotesi di illecito amministrativo in sostituzione di una precedente previsione di rilievo penale, mentre determina il passaggio dell'illecito dall'ambito penale a quello amministrativo, non può avere nel contempo applicazione se non dalla data di vigenza della nuova normativa in forza del principio di stretta legalità affermato dall'art. 1 della L. 24 novembre 1981, n. 689, ed in assenza di una disposizione transitoria analoga a quella dell'art. 40 della legge medesima.

Cass. pen. n. 11700/1993

L’inottemperanza all’ordine, impartito dall’autorità di polizia all’intestatario del veicolo, di presentarsi per fornire informazioni in merito alla disponibilità materiale del mezzo colto in circolazione irregolare non è punibile ai sensi dell’art. 650 c.p. in quanto l’art. 180, comma ottavo, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, contempla espressamente tale inosservanza, prevedendo per essa una pena pecuniaria. Il fatto, quindi, non può essere penalmente sanzionato, anche se commesso prima dell’entrata in vigore del citato art. 180 nè ad esso, in quest’ultima ipotesi, può essere applicata la nuova sanzione amministrativa.

Cass. pen. n. 2033/1993

I natanti non rientrano tra i «veicoli» ai quali si riferisce l'art. 180 c.s. Pertanto la omessa esibizione alla autorità, che ne abbia fatto legalmente richiesta, di documenti ad essi relativi non può integrare l'illecito amministrativo previsto dal citato articolo, ma rende invece configurabile il reato contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p.

Cass. pen. n. 1003/1993

Il vigente codice della strada prevede al comma ottavo dell'art. 180 che colui che non ottempera, senza giustificato motivo, all'invito dell'autorità di presentarsi entro un termine stabilito, ad uffici di polizia per esibire i documenti di circolazione ai fini dell'accertamento di violazioni amministrative previste dal medesimo codice, è soggetto a sanzione amministrativa. Pertanto, nel caso di violazione commessa prima dell'entrata in vigore dell'indicato nuovo codice, in conseguenza della suddetta depenalizzazione deve dichiararsi che il fatto non è previsto come reato, senza che vadano trasmessi gli atti alla competente autorità amministrativa, in difetto di una norma transitoria. (Fattispecie relativa ad imputazione ex art. 650 c.p.).

Cass. pen. n. 974/1993

L'inosservanza dell'ordine impartito dall'autorità per esibire i documenti di circolazione ricade nella previsione di cui all'art. 180, comma ottavo, del nuovo codice della strada, di cui al D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e la sanzione applicabile è di natura amministrativa. Pertanto, nel caso di violazione commessa prima dell'entrata in vigore dell'indicato nuovo codice, deve trovare applicazione il comma secondo dell'art. 2 c.p., a tenore del quale nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non è più sanzionato penalmente. (Fattispecie relativa ad imputazione ex art. 650 c.p.).

Cass. pen. n. 759/1993

L'inosservanza dell'ordine impartito dall'autorità di esibire i documenti di circolazione, già integrante il reato di cui all'art. 650 c.p., ricade attualmente nella previsione di cui all'art. 180, comma ottavo, del nuovo codice stradale, di cui al D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, che stabilisce l'applicazione di una sanzione di natura amministrativa. Ne consegue che con riferimento alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice stradale deve trovare applicazione il secondo comma dell'art. 2 c.p., a tenore del quale nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non è più sanzionato penalmente.

Cass. pen. n. 157/1993

A seguito dell'entrata in vigore, alla data dell'1 gennaio 1993, del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, recante il nuovo codice della strada, l'inottemperanza, senza giustificato motivo, all'ordine dell'autorità di presentarsi, entro il termine da questa stabilito, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento di violazioni amministrative del detto codice, già integrante l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 650 c.p., è ora punita con sanzione amministrativa dal comma ottavo dell'art. 180 del medesimo codice. Siffatta tutela in via amministrativa dell'ordine in questione non si aggiunge a quella del dettato penale, ma la sostituisce integralmente, stante il principio di specialità che regola il concorso apparente tra norma penale e norma del sistema sanzionatorio amministrativo (art. 9 L. 24 novembre 1981 n. 689), essendo la violazione munita di sanzione amministrativa oggetto di norma speciale rispetto alla violazione di cui all'art. 650 c.p. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha evidenziato come anche l'art. 194 del nuovo codice della strada richiami l'applicabilità delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge n. 689 del 1981).

A seguito di novazione legislativa, la condotta omissiva di chi, senza giustificato motivo «non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste» dal codice della strada, precedentemente punibile ai sensi dell'art. 650 c.p. è ora sanzionato in via amministrativa dal comma ottavo dell'art. 180 del nuovo codice della strada. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 220, comma quarto, del suddetto codice nei procedimenti in corso relativi a siffatte condotte realizzatesi anteriormente alla sua entrata in vigore, gli atti vanno rimessi al comando che ha comunicato la notizia di reato, perché proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del comma primo, titolo VI, del codice stesso.

Cass. pen. n. 612/1993

La formulazione da parte del legislatore di una ipotesi di illecito amministrativo, sanzionata con pena pecuniaria, in sostituzione di precedente e più grave qualificazione di rilievo penale, mentre produce il passaggio dell'illecito dall'area penale a quella amministrativa non può, nel contempo, avere applicazione se non dalla data di entrata in vigore della nuova normativa, e ciò in forza del principio di legalità, proclamato in materia di depenalizzazione dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, e salva diversa ed espressa disposizione derogatoria, prevista da norma di pari rango (primario e non superprimario). Ne consegue che in relazione a fatti che, già integranti il reato di cui all'art. 650 c.p. e commessi prima della data di entrata in vigore del nuovo codice della strada, configurino dopo tale data l'illecito punito con sanzione amministrativa dall'art. 180, comma ottavo, di detto codice, non può farsi applicazione del disposto dell'art. 220 dello stesso codice, alla cui stregua l'autorità giudiziaria è obbligata alla trasmissione degli atti all'autorità o al comando che ha comunicato la notizia di reato, quando nel fatto sia ravvisata solo una violazione amministrativa, dovendosi escludere un'applicazione retroattiva della suddetta violazione amministrativa. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha altresì evidenziato che nella specie non poteva trovare applicazione il disposto del comma terzo dell'art. 2 c.p., che disciplina il fenomeno della diversità di leggi succedutesi nel tempo prevedendo l'applicazione di quella più favorevole, in quanto tale norma sottintende la riconducibilità di entrambe le leggi nella sfera della repressione penale).

Cass. pen. n. 1792/1993

In applicazione del principio generale di cui all'art. 2 comma secondo c.p., l'inottemperanza, verificatasi prima dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada, emanato con D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, all'ordine, impartito all'intestatario di un veicolo, di presentarsi ad un organo di polizia onde fornire informazioni o esibire documenti, a seguito della rilevata violazione di norme in materia di circolazione stradale, essendo ora espressamente prevista come illecito amministrativo dall'art. 180 comma ottavo del suddetto nuovo codice, non può più costituire il reato contravvenzionale previsto dall'art. 650 c.p. La medesima inottemperanza, tuttavia, non può neppure essere sanzionata in via amministrativa ai sensi del citato art. 180 del nuovo codice della strada, ostandovi il disposto di cui all'art. 1, comma primo, della L. 24 novembre 1981, n. 689 (secondo cui «nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione»), dal momento che non è stata emanata alcuna norma transitoria analoga a quella contenuta nell'art. 40 della citata legge n. 689/81, secondo cui le disposizioni ivi previste, che depenalizzavano taluni illeciti fino ad allora costituenti reato, trasformandoli in illeciti amministrativi, trovavano applicazione anche con riguardo alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa.

Cass. pen. n. 166/1993

A mente dell'art. 2 c.p. non è più applicabile la sanzione penale nel caso in cui un ciclomotorista sorpreso alla guida del veicolo senza certificato di conformità si sia reso inottemperante all'invito rivoltogli dagli agenti municipali di presentare il detto documento all'ufficio entro un termine prestabilito; detta condotta, in precedenza integrante il reato di cui all'art. 650 c.p., è infatti ora prevista e punita come illecito amministrativo ai sensi dell'art. 180, comma ottavo, del nuovo codice della strada.

Cass. pen. n. 4335/1992

Integra il reato di cui all’art. 650 c.p. l’inottemperanza all’ordine di esibizione, entro il termine prescritto, della carta di circolazione dell’autovettura, all’autorità che aveva rilevato l’infrazione del mancato possesso da parte del conducente e gli aveva impartito l’ordine.

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Consulenze legali
relative all'articolo 180 Codice della strada

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

M. S. chiede
martedì 31/05/2022 - Lombardia
“Buonasera,

scrivo per sapere se nel caso in cui non ottemperassi all’invito a presentarmi la pena in forma di sanzione precuniaria alla quale andrei incontro è da considerarsi di natura Penale o natura Civile e quindi se oltre al pagamento della sanzione precuniaria da 431 a euro 1734 andrei in contro anche ad altro.

Ho ricevuto una lettera dal corpo di polizia Locale con invito a presentarsi in accordo all’art. 180 D.L.vo 30.04.92 n.285 il quale contenuto è:
Per i fini indicati dal Comma 8 dell’art. 180 del Codice della Strada (Accertamento di violazioni, richiesta di informazioni o di esibizione di documenti), il destinatario della presente, che da accertamenti risulta essere proprietario del veicolo rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto a XXXXX in Via XXXXX è invitato a presentarsi presso la scrivente comando di polizia locale previo appuntamento telefonico, entro 15 gg dalla data di ricevimento della presente per esibire i segenti documenti:
- Patente di Guida
- Carta di circolazione e portare in visione il veicolo
- Certificato di assicurazione
Se il presente Invito venga disatteso, decorso il termine sopra indicato, si procederà ai sensi dell’art 180 del codice della strada mediante applicazione della sanzione precuniaria da euro 431 a euro 1734.”
Consulenza legale i 10/06/2022
La mancata ottemperanza all’ordine di presentarsi davanti alla Polizia Locale è sanzionabile sono a livello amministrativo e non penale per due ordini di ragioni.

La disposizione di cui all'art. 650 c.p., che appunto punisce l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, è norma di natura sussidiaria, trova applicazione solo quando l'inosservanza del provvedimento dell'autorità non sia sanzionata da alcuna norma, penale o processuale o amministrativa (Cassazione penale sez. I, 19 aprile 2016, n. 44126), mentre l’art. 180 Codice della strada già espressamente sancisce l’applicabilità di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Inoltre, come chiarito da recente giurisprudenza, non integra gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., bensì l'illecito amministrativo di cui all'art. 180 Codice della strada, l'inottemperanza all'ordine di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza per esibire la patente di guida ai fini dell'accertamento della condotta di cui all'art. 116 del Codice della strada, attesa la sopravvenuta depenalizzazione del reato di guida senza patente ad opera del D.Lgs. n. 8/2016 (Cassazione penale sez. I, 14 maggio 2019, n. 38856).

Gianni P. chiede
giovedì 04/08/2016 - Toscana
“Buona sera passavo per una strada di Prato quando scorgo due vigili in moto fermi a controllare un ciclomotore, passa nemmeno un minuto e me li ritrovo addosso obbligandomi a fermarmi in una rotonda davanti ad una fermata dell'autobus . mi chiedono assicur che ho e libretto di circolazione che non ho dietro poiché' il mio motore e' dotato di un solo bauletto facilmente apribile e questo cerco di spiegarlo . mi obbligano ad aprire ogni parte del motore come un qualsiasi ladro alche'stufo è arrabbiato dico loro che sarebbero molto più' utili dove la gente ha paura di passeggiare odo e per paura siamo costretti a pagare il parcheggio e la moneta a parcheggiatori abusivi , loro indispettiti mi minacciano dicendomi che non ero in regola con la revisione e cosi' era .
la moto era ferma da anni e da pochi mesi la stavo riusando ,tutto ok verbale di 41euro e loro scrivono in maniera non molto chiara conducente non ha ostensibile c.c- controllare revisione alla presentazione credo io una forma di punizione e al momento della presentazione dei documenti li ringrazio e via nel giro di pochi giorni faccio la revisione e la mia compagna proprietaria del motore mentre io ero solo il guidatore si presenta all'ufficio indicato dalla pol municipale .e'entrata circa alle 9 .45 ne uscirà' verso le 12.00 non per fila ma per il piacere di trattenerla trattandola con arroganza e maleducazione facendoglielo anche notare .
alla fine il libretto del motore viene presentato con revisione effettuata dopo il fermo e ciò' lo capisco e mi appioppano altre 350euro più' o meno non ricordo per le due revisioni non effettuate anche se il motore era fermo da anni tutto ciò' con molta goduria e sfrontatezza .
ok pago tutto entro i cinque giorni per usufruire dello sconto e oggi mi arriva il verbale nella cui lettera dice che la violazione e' stata immediatamente contestata cosa non vera visto che la voce il trasgressore dichiara e' assolutamente vuota e poi vengo intimato a presentare un documento valido entro trenta giorni altrimenti verrà' applicata una multa di 422euro ma che documenti chiedono visto che li hanno ricevuti tutti e comunque il verbale indica il pagamento effettuato questa mi sa' di persecuzione e di vero abuso di potere e poi che vuol dire quella frase conducente non ha ostensibile c.c- una sigla fra loro per umiliare e trattare male i soliti cittadini gia' poco liberi nelle loro città' e perfino perseguitati da chi dovrebbe garantire in primis ordine e sicurezza?”
Consulenza legale i 09/08/2016
In base agli elementi forniti nel quesito si può ritenere con una certa sicurezza che gli agenti di polizia, nel caso di specie, non abbiano, purtroppo, commesso alcun abuso di potere, limitandosi ad applicare il Codice della Strada (D.Lgs n. 285/1992).

Essi, infatti, a seguito del fermo del veicolo per un controllo, hanno accertato due infrazioni:

1) la mancanza della carta di circolazione (nel caso specifico la carta era stata rilasciata per quel veicolo ma il conducente non l’aveva con sé al momento del controllo); laddove, dunque, gli agenti hanno scritto “non ha ostensibile la c.c.” hanno semplicemente voluto dire che il conducente non aveva esposta o da mostrare la carta di circolazione (“c.c.”);

2) la mancata revisione del veicolo, in relazione alla quale hanno, in seguito, accertato che non si era provveduto per due volte consecutive.

Ebbene, procedendo con ordine:

1) nel primo caso, l’art. 180 del C.d.S. stabilisce che “1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sè i seguenti documenti: a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto; (…) 7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma con quella da € 41 a € 169. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da € 25 a € 100 (8)
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.695. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
Di conseguenza gli agenti, avendo riscontrato la mancanza del documento al momento del controllo, hanno immediatamente applicato la sanzione minima di € 41,00 ed hanno poi, in un secondo momento, inviato successiva comunicazione contenente, in conformità alla norma, l’invito a presentarsi entro 30 giorni per esibire il documento mancante, pena una sanzione pari a quella prevista per la totale mancanza del documento stesso, ovvero € 422,00.


2) Per quanto riguarda, invece, l’altra infrazione, l’art. 80 del C.d.S: prescrive: “(…) 14. Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 169 a Euro 679. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti”.
Pertanto, al momento della presentazione al Comando della compagna proprietaria del veicolo, gli agenti hanno correttamente applicato la sanzione minima per due volte (€ 168,00 x 2 = 336,00: nel quesito è scritto “350 euro più o meno”, per cui è presumibile che il primo calcolo sia corretto).

Da ultimo, si chiarisce che l’espressione contenuta sul verbale per cui la sanzione sarebbe stata “contestata immediatamente” non si riferisce a quanto affermato dal trasgressore, ma alla condotta degli agenti, ovvero significa che questi ultimi hanno “contestato” (fatto presente) l’infrazione al trasgressore immediatamente: in altre parole, gli hanno immediatamente comunicato che aveva infranto una norma del Codice della Strada, lo hanno fatto verbalmente e nel momento in cui hanno effettuato il controllo; non lo hanno fatto successivamente, con una comunicazione notificata a mezzo posta nella residenza del trasgressore.

Federica G. chiede
giovedì 19/05/2016 - Emilia-Romagna
“Parto dal presupposto che esistono moto da cross non immatricolate che possono circolare solo su circuiti privati e che non hanno la carta di circolazione ne' necessitano di assicurazione e patente per l'uso.
Ora, sulla base di quale principio se una moto del genere circola su strada pubblica il conducente è multato perché privo di patente di guida ex art. 116 comma 15 c.d.s. considerando che per L'USO quel mezzo NON è PREVISTA la patente?
Lo chiedo in quanto è capitato ad un mio assistito e sto valutando se ricorrere contro la sanzione applicata.
Mi spiego meglio, comprendo la sanzione per uso del mezzo senza carta di circolazione (in quanto quel mezzo non deve stare su strada, sanzione che gli è stata giustamente elevata) ma ho dei dubbi sulla legittimità della sanzione dell'assenza di patente (poiché la patente non si può ottenere).”
Consulenza legale i 31/05/2016
L'art. 116, comma 1, del Codice della Strada stabilisce che:
"1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali".
Effettivamente, con riferimento al caso di specie, sembrerebbe potersi sostenere che, poiché per la guida di motocross non è richiesto il conseguimento della patente di guida (si veda l'elenco dettagliato di cui all'art. 116, comma 3, del CDS, in cui sono specificati tutti i veicoli per cui è richiesta la licenza, e non sembra esservi tale specifico tipo di moto), sembrerebbe non applicabile la sanzione di cui all'art. 116, comma 5, del CDS, la quale prevede che "5. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida e' punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro".
Ciò premesso, occorre però evidenziare che la patente di guida non è prevista per le motocross proprio perché l'uso di tale tipologia di moto è consentito solamente nei circuiti privati e non su strada, come avvenuto invece nel caso di specie.
Occorre altresì rilevare che, da un primo approfondimento sulla questione, non sembrano ravvisarsi precedenti giurisprudenziali sul punto (eventuali impugnazioni di sanzioni accertate al conducente di una motocross su strada), pertanto la tesi che si vorrebbe sostenere difficilmente potrebbe essere rafforzata da una Giurisprudenza favorevole sul punto.
Inoltre, si evidenzia altresì che l'art. 180, comma 1, del Codice della Strada stabilisce che:
"Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sè i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione, il certificato di idoneita' tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonche' lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonchè un documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria".
Quindi legittimamente è stata comminata la sanzione di cui all'art. 180, comma 7, del Codice della Strada, secondo il quale "Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma con quella da € 41 a € 169. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da € 25 a € 100".
Per concludere, si ritiene che un'impugnazione della sanzione comminata nel caso di specie potrebbe avere un esito fortemente incerto, tendente al negativo.