(massima n. 1)
L’inottemperanza all’ordine, impartito dall’autorità di polizia all’intestatario del veicolo, di presentarsi per fornire informazioni in merito alla disponibilità materiale del mezzo colto in circolazione irregolare non è punibile ai sensi dell’art. 650 c.p. in quanto l’art. 180, comma ottavo, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, contempla espressamente tale inosservanza, prevedendo per essa una pena pecuniaria. Il fatto, quindi, non può essere penalmente sanzionato, anche se commesso prima dell’entrata in vigore del citato art. 180 nè ad esso, in quest’ultima ipotesi, può essere applicata la nuova sanzione amministrativa.