(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 180, comma ottavo, c.s., l'inottemperanza all'ordine di presentarsi all'autorità di polizia per esibire documenti o per fornire informazioni in merito alla disponibilità di un veicolo non integra più il reato previsto dall'art. 650 c.p., bensì un'infrazione amministrativa. In mancanza di una disposizione transitoria analoga a quella dell'art. 40 della legge n. 689 del 1981, la nuova sanzione amministrativa non ha efficacia retroattiva e non si applica, perciò, alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del nuovo codice stradale. Ne consegue che l'autorità giudiziaria investita della cognizione di una siffatta violazione, nel prosciogliere il conducente, non deve trasmettere gli atti all'autorità amministrativa.