(massima n. 1)
L'inottemperanza all'ordine (o invito) dell'Autoritą di presentarsi, entro il termine stabilito, ad uffici di polizia per fornire informazioni o per esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal vigente codice della strada, č ora punita con semplice sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 180, ottavo comma, dello stesso codice; norma, questa i cui effetti depenalizzanti non possono che operare retroattivamente, e, quindi, anche con riferimento ai fatti compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice, se costituenti fattispecie espressamente considerate dalla nuova disciplina quali violazioni amministrative. (Sulla scorta del principio di cui in massima la Cassazione ha escluso che nella specie l'inottemperanza da parte dell'interessato all'ordine di esibire la carta di circolazione, verificatasi anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice della strada costituisse pił il reato di cui all'art. 650 c.p.).