(massima n. 1)
La formulazione da parte del legislatore di una ipotesi di illecito amministrativo, sanzionata con pena pecuniaria, in sostituzione di precedente e più grave qualificazione di rilievo penale, mentre produce il passaggio dell'illecito dall'area penale a quella amministrativa non può, nel contempo, avere applicazione se non dalla data di entrata in vigore della nuova normativa, e ciò in forza del principio di legalità, proclamato in materia di depenalizzazione dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, e salva diversa ed espressa disposizione derogatoria, prevista da norma di pari rango (primario e non superprimario). Ne consegue che in relazione a fatti che, già integranti il reato di cui all'art. 650 c.p. e commessi prima della data di entrata in vigore del nuovo codice della strada, configurino dopo tale data l'illecito punito con sanzione amministrativa dall'art. 180, comma ottavo, di detto codice, non può farsi applicazione del disposto dell'art. 220 dello stesso codice, alla cui stregua l'autorità giudiziaria è obbligata alla trasmissione degli atti all'autorità o al comando che ha comunicato la notizia di reato, quando nel fatto sia ravvisata solo una violazione amministrativa, dovendosi escludere un'applicazione retroattiva della suddetta violazione amministrativa. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha altresì evidenziato che nella specie non poteva trovare applicazione il disposto del comma terzo dell'art. 2 c.p., che disciplina il fenomeno della diversità di leggi succedutesi nel tempo prevedendo l'applicazione di quella più favorevole, in quanto tale norma sottintende la riconducibilità di entrambe le leggi nella sfera della repressione penale).