(massima n. 1)
Poiché l'art. 180, ottavo comma, del nuovo codice della strada, approvato con il D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, reprime con una mera sanzione amministrativa il fatto di colui che senza giustificato motivo «non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice» il comportamento di chi non abbia ottemperato all'ordine di esibizione della patente di guida sotto il vigore dell'abrogato codice della strada non è più represso dall'art. 650 c.p., ma dal citato art. 180, ottavo comma, del nuovo codice. Infatti, il principio di specialità tra sanzioni penali e sanzioni amministrative di cui all'art. 9 L. 24 novembre 1981, n. 689 — in perfetta coerenza con l'art. 2, secondo comma, c.p. — non distingue tra fatti anteriori e fatti successivi.