(massima n. 1)
In applicazione del principio generale di cui all'art. 2 comma secondo c.p., l'inottemperanza, verificatasi prima dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada, emanato con D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, all'ordine, impartito all'intestatario di un veicolo, di presentarsi ad un organo di polizia onde fornire informazioni o esibire documenti, a seguito della rilevata violazione di norme in materia di circolazione stradale, essendo ora espressamente prevista come illecito amministrativo dall'art. 180 comma ottavo del suddetto nuovo codice, non può più costituire il reato contravvenzionale previsto dall'art. 650 c.p. La medesima inottemperanza, tuttavia, non può neppure essere sanzionata in via amministrativa ai sensi del citato art. 180 del nuovo codice della strada, ostandovi il disposto di cui all'art. 1, comma primo, della L. 24 novembre 1981, n. 689 (secondo cui «nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione»), dal momento che non è stata emanata alcuna norma transitoria analoga a quella contenuta nell'art. 40 della citata legge n. 689/81, secondo cui le disposizioni ivi previste, che depenalizzavano taluni illeciti fino ad allora costituenti reato, trasformandoli in illeciti amministrativi, trovavano applicazione anche con riguardo alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa.