(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il proprietario di un veicolo è obbligato a comunicare all’autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un’infrazione, l’identità dei soggetti ai quali affida la conduzione. A tale obbligo — l’inosservanza del quale è sanzionata ai sensi dell’art. 180 cod. strada, cui rinvia l’art. 126-bis del medesimo codice, nella parte rimasta in vigore a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 — il proprietario può, però, sottrarsi legittimamente, in quanto non in condizione di conoscere il nominativo del conducente dell’autovettura medesima, se dimostra di avere ceduto in comodato l’autovettura a terzi, prima della commissione dell’infrazione, con contratto regolarmente registrato e con l’assunzione dell’obbligo da parte del comodatario di effettuate la comunicazione del nominativo dell’effettivo conducente in caso di contestazione di infrazione.