(massima n. 1)
Il termine «sanzioni» usato nell'art. 237, secondo comma, c.s., e il riferimento alle «procedure di accertamento e di applicazione» evidenzia che la norma si riferisce agli illeciti amministrativi e che essa non costituisce deroga al principio generale di non ultrattivitą della norma penale abrogata, dettato dall'art. 2 c.p. Ne consegue che l'inottemperanza all'ordine legalmente dato di esibire i documenti di guida dell'autoveicolo introdotto come illecito amministrativo dall'art. 180 c.s. - se commesso prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo non puņ essere sanzionato in via amministrativa, ostandovi il principio di legalitą consacrato nell'art. 1 della L. n. 689 del 1981 e mancando una norma transitoria analoga a quella contenuta nell'art. 40 stessa legge, secondo cui le disposizioni ivi previste, che depenalizzavano taluni illeciti fino ad allora costituenti reato, trasformandoli in illeciti amministrativi, trovavano applicazione con riguardo alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge in questione.